CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2024
Cassazione n. 01631/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di rimessione del processo ad altra sede; Rilevato che lo stesso Bossi ha rinunciato all'istanza con comunicazione inviata via p.e.c.. e firmata digitalmente; Ritenuto che la rinuncia alla istanza di rimessione è ritenuta ammissibile (cfr. Sez. 2, n. 41968 del 17/09/2024, Tosoni, n.m.); Ritenuto, quanto alle spese, che il collegio aderisce all'indirizzo secondo cui, nell'ipotesi di rigetto della richiesta di rimessione del processo, non deve esser pronunciata la condanna dei richiedenti alle spese processuali, sia perché tale condanna non è prevista dall'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., sia in considerazione della natura di tale mezzo a disposizione dell'imputato, non equiparabile ad una impugnazione, essendo, difatti, caratterizzato dalla finalità di scongiurare il pericolo di condizionamento dell'esercizio della funzione giudiziaria per effetto di gravi situazioni locali, che trova espresso presidio costituzionale nell'art. 111 (cfr. Sez. 2, n. 15480 del 21/02/2017, Carrella, Rv. 269969); Rilevato, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile per rinuncia con la condanna del ricorrente al solo versamento in favore della Cassa delle ammende della somma prevista dal sesto comma dell'art. 48 cod. proc. pen. e quantificata in modo equitativo in dispositivo in misura prossima a quella minima, attesa la intervenuta rinuncia; P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il presidente