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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12203/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la violazione del principio di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza ex art. 521 cod. proc. pen. è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza in materia, secondo cui la violazione di tale principio è ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (ex multis, Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto pianamente provato il concorso dell'imputato .e [OSCURATO:PERSONA] nella ricezione del motoveicolo con annesso il casco bianco, provento di furto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 110, 61, n. 2, 648 cod. pen. deducendo per la prima volta il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per l'omessa valutazione delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], non è consentito dalla legge in sede di legittimità in presenza di cosiddetta "doppia conforme", poiché in tal modo il vizio dedotto viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità; che la Corte di appello di Roma, così come il giudice di prime cure, non ha ritenuto attendibile il teste che aveva cercato di attribuirsi la paternità del reato in questione, in quanto ha errato nell'indicazione della data e del luogo in cui è avvenuta la consumazione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la violazione del principio di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza ex art. 521 cod. proc. pen. è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza in materia, secondo cui la violazione di tale principio è ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (ex multis, Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto pianamente provato il concorso dell'imputato .e [OSCURATO:PERSONA] nella ricezione del motoveicolo con annesso il casco bianco, provento di furto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 110, 61, n. 2, 648 cod. pen. deducendo per la prima volta il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per l'omessa valutazione delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], non è consentito dalla legge in sede di legittimità in presenza di cosiddetta "doppia conforme", poiché in tal modo il vizio dedotto viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità; che la Corte di appello di Roma, così come il giudice di prime cure, non ha ritenuto attendibile il teste che aveva cercato di attribuirsi la paternità del reato in questione, in quanto ha errato nell'indicazione della data e del luogo in cui è avvenuta la consumazione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.M
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