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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2021

Cassazione n. 12797/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 18 dicembre 2015 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 216, commi primo e secondo, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e li aveva condannati alla pena di giustizia, oltre che alle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, r.d. cit., la cui durata era stata fissata in anni dieci.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, della cui eccessività si duole.

Nello specifico, la ricorrente evidenzia che la Corte territoriale ha utilizzato gli stessi parametri, ed in particolare quello della gravità del danno, sia per applicare l'aggravante del danno patrimoniale di particolare gravità, sia per negare le attenuanti generiche, sia per giustificare il trattamento sanzionatorio.

Inoltre, quanto al diniego delle attenuanti generiche, neppure è vero che i due imputati non abbiano collaborato con la curatela ed alle indagini, cosicché, considerata anche la sua incensuratezza, la decisione risulta illogica.

Infine, gli imputati avevano commesso una serie di truffe, ciascuna delle quali aveva cagionato un danno patrimoniale modesto, cosicché non poteva ritenersi sussistente l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 133 cod. pen. e 216 r.d. n. 267 del 1942 evidenziando che la durata della pena accessoria prevista dalla disposizione appena citata è stata fissata in anni dieci, ossia nella misura massima, senza applicare i criteri di cui all'art. 133 cod. pen..

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

3.1. Quanto al primo motivo, deve osservarsi che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378; Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425).

Laddove, poi, la ricorrente sostiene, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza di secondo grado, di avere tenuto un rapporto collaborativo, la censura attiene al merito e risulta inammissibile in questa sede di legittimità.

E', infine, manifestamente infondata la censura laddove si sostiene che l'entità del danno andrebbe riferita ai singoli reati di truffa attraverso i quali sono state fatte affluire nelle casse sociali somme di denaro che hanno poi costituito oggetto di distrazione, atteso che il reato per il quale l'imputata è stata condannata in questo processo è quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale, cosicché il danno deve essere valutato in relazione all'ammontare complessivo delle somme oggetto di distrazione.

3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato la scelta di determinare nella misura massima la durata della pena accessoria facendo riferimento al comportamento «improntato ad alto tasso di fraudolenza», che è appunto uno dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. del quale, pertanto, non è ravvisabile alcuna violazione.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06/12/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Catena CAssAzose CORTE DI V SEZIONE P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 18 dicembre 2015 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 216, commi primo e secondo, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e li aveva condannati alla pena di giustizia, oltre che alle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, r.d. cit., la cui durata era stata fissata in anni dieci. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, della cui eccessività si duole. Nello specifico, la ricorrente evidenzia che la Corte territoriale ha utilizzato gli stessi parametri, ed in particolare quello della gravità del danno, sia per applicare l'aggravante del danno patrimoniale di particolare gravità, sia per negare le attenuanti generiche, sia per giustificare il trattamento sanzionatorio. Inoltre, quanto al diniego delle attenuanti generiche, neppure è vero che i due imputati non abbiano collaborato con la curatela ed alle indagini, cosicché, considerata anche la sua incensuratezza, la decisione risulta illogica. Infine, gli imputati avevano commesso una serie di truffe, ciascuna delle quali aveva cagionato un danno patrimoniale modesto, cosicché non poteva ritenersi sussistente l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 133 cod. pen. e 216 r.d. n. 267 del 1942 evidenziando che la durata della pena accessoria prevista dalla disposizione appena citata è stata fissata in anni dieci, ossia nella misura massima, senza applicare i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 3.1. Quanto al primo motivo, deve osservarsi che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378; Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425). Laddove, poi, la ricorrente sostiene, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza di secondo grado, di avere tenuto un rapporto collaborativo, la censura attiene al merito e risulta inammissibile in questa sede di legittimità. E', infine, manifestamente infondata la censura laddove si sostiene che l'entità del danno andrebbe riferita ai singoli reati di truffa attraverso i quali sono state fatte affluire nelle casse sociali somme di denaro che hanno poi costituito oggetto di distrazione, atteso che il reato per il quale l'imputata è stata condannata in questo processo è quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale, cosicché il danno deve essere valutato in relazione all'ammontare complessivo delle somme oggetto di distrazione. 3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato la scelta di determinare nella misura massima la durata della pena accessoria facendo riferimento al comportamento «improntato ad alto tasso di fraudolenza», che è appunto uno dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. del quale, pertanto, non è ravvisabile alcuna violazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Catena CAssAzose CORTE DI V SEZIONE P
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