CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 46081/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo - Sezione per il riesanne. del 13 dicembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminata la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 dicembre 2021, il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 10 novembre 2021 con cui è stata rigettata l'istanza di revoca della misura degli arresti domiciliari con la procedura di controllo ex articolo 275-bis cod. proc. pen., applicata al ricorrente in relazione ai delitti di cui agli articoli 110, 81 cpv, 2 e 11 d.lgs n. 74/2000, e 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 2, n. 2, legge fall.; 648-ter.1 cod. pen. 2. Il difensore di fiducia dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza chiedone l'annullamento. 3. Successivamente, in data 8/7/2022, il predetto difensore ha presentato rituale rinuncia all'impugnazione in ragione del fatto che, nelle more, la misura cautelare era stata revocata. 4. In considerazione di tale dichiarazione, deve darsi atto che è venuto meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia. L'impugnazione va dichiarata, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod.. proc. pen. in relazione all'art. 589 cod.proc.pen. 5. Alla declaratoria di inammissibilità non segue la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende avendo il ricorrente ottenuto solo dopo la proposizione del ricorso il provvedimento favorevole che attendeva dalla decisione di questa Corte. (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736 - 01) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 8 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] o Sabeone OtA~D )."?‘ [OSCURATO:PERSONA].3 V