CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18394/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado con la quale l’imputato era stato condannato per il reato di tentata estorsione, derubricava il fatto nel tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, quantificando la pena in 4 mesi di reclusione. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione sottolineando come la ricostruzione del fatto fosse tutt’altro che chiara, anche in considerazione del mancato accertamento dei reali rapporti intercorsi tra l’imputato e la persona offesa, incaricato di eseguire trasferimenti di denaro da un conto estero sulla carta di credito della madre dell’imputato. Parimenti contraddittorio risulterebbe il passaggio motivazionale in cui la Corte di appello valorizzata il fatto che l’imputo, per aggravare l’effetto intimidatorio della minaccia, aveva affermato di possedere una pistola, nonostante tale circostanza fosse stata smentita già in primo grado. Infine, si contesta che la condotta illecita sia stata commessa in modo protratto. 2.2. Con il secondo motivo, si censura la quantificazione della pena, evidenziando il ricorrente come la scelta di partire dalla pena massima (pari a 1 anno di reclusione) non sia stata in alcun modo giustificata. 2.3. Con il terzo motivo, si censura l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso, concernente la ricostruzione del fatto, è manifestamente infondato, avendo il ricorrente genericamente censurato il percorso motivazionale seguito dalla Corte di appello, senza individuare specifici motivi di manifesta illogicità o contraddittorietà. Invero, a prescindere dalla diversa qualificazione in punto di diritto, entrambi i giudici di merito hanno ricostruito il fatto in senso sostanzialmente sovrapponibile, ritenendo commesse le reiterate e gravi minacce rivolte dall’imputato a Melica, sia direttamente, sia per il tramite del comune conoscente individuato in Colletti. Parimenti accertato in maniera conforme è che l’imputato ha fatto riferimento alla possibilità di avvalersi di altri soggetti – evocandone lo spessore criminale – al fine di accrescere l’effetto intimidatorio, come pure è provato che sia stata evocata la disponibilità di armi, pur se in concreto non emersa. Gli unici elementi non compiutamente accertati attengono all’individuazione dello specifico oggetto dei rapporti intercorsi tra l’imputato a Melica, non essendosi chiarita la fonte da cui derivavano le somme che Melica avrebbe dovuto far accreditare sulla carta di credito della madre dell’imputato. Tale carenza, tuttavia, non inficia il fatto che tra i predetti vi sia stato un accordo, per effetto del quale Melica aveva avuto la disponibilità di accedere direttamente alla carta di credito della madre dell’imputato, ragion per cui quest’ultimo aveva ritenuto che i riscontrati ammanchi di denaro fossero riconducibili a indebiti prelievi eseguiti da Melica. In conclusione, quindi, i giudici di merito hanno accertato l’esistenza di rapporti di natura economica tra l’imputato e Melica, nonché la possibilità di quest’ultimo di operare sulla carta di credito, dal che era conseguita la pretesa restitutoria esercitata dall’imputato in forma violenta. Rispetto a tale incontroverso quadro fattuale, la Corte di appello si è limitata a valorizzare l’aspetto concernente l’esercizio da parte dell’imputato di una pretesa creditoria, ritenendola idonea ad escludere l’elemento costitutivo del reato di estorsione, riconducendo il fatto nell’ipotesi di cui all’art. 393 cod. pen., senza che emerga alcun vizio motivazionale. 3. Il secondo e terzo motivo sono infondati. Occorre dar atto che la Corte di appello, nel determinare la pena base per il reato di cui all’art.393 cod. pen. in un anno di reclusione, ha fornito una motivazione ampiamente idonea a giustificare la scelta di optare per il massimo della pena edittale, valorizzando elementi concreti – quali la reiterazione e gravità delle minacce, l’evocazione del possibile ausilio di altri soggetti, la dichiarata disponibilità di armi - specificamente idonei a far ritenere la condotta particolarmente grave. Per quanto concernete, in particolare, la disponibilità di armi, il ricorrente erra nel ritenere che tale fatto sia stato ritenuto come provato dalla Corte di appello che, invece, ha esclusivamente valorizzato il solo fatto che l’imputato ha dichiarato di possedere un’arma, circostanza di per sé idonea a dimostrare la maggiore gravità della condotta in relazione all’effetto intimidatorio esercitato sulla persona offesa. I medesimi elementi consentono di escludere il vizio di motivazione in ordine all’esclusione delle attenuanti generiche, in relazione alle quali non sono emersi elementi concretamente utili a ritenere la minor offensività della condotta, non potendosi neppure valorizzare a tale fine l’omessa costituzione quali parti civili delle persone offese, trattandosi di un’opzione che prescinde dalla condotta processuale dell’imputato. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua