CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 gennaio 2022
Cassazione n. 31319/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 4034-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - nonché contro - intimati - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 10/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento della presente istanza di regolamento di competenza, chiedendo che la Corte di Cassazione voglia annullare il provvedimento pronunciato dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica nel procedimento n. 3415/2021 R.G. pubblicato in data 10 gennaio 2022, dichiarando conseguentemente che il Tribunale di Bologna è giudice competente alla trattazione del procedimento sopraindicato. Ric. 2022 n. 04034 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] vanta un credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già avvocato difensore della stessa, condannato a rifonderle i danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. 2.- Per recuperare tale credito la Conforti ha notificato precetto a [OSCURATO:PERSONA] nell'indirizzo risultante dai certificati anagrafici, ossia in [OSCURATO:PERSONA] ad Ostuni (BR). Tuttavia, la notifica non ha avuto esito positivo, in quanto il notificatore ha accertato che il destinatario si era trasferito in Bologna, alla via Risorgimento, n. 1, dove è stata dunque nuovamente tentata la notifica del precetto, che questa volta ha avuto esito positivo. Questo precetto ha dato luogo ad un pignoramento diretto di una vettura del debitore, la cui vendita forzata non è stata però sufficiente a coprire il credito. Pertanto, la Conforti ha notificato un pignoramento presso terzi, sfruttando l'originario precetto, sempre all'indirizzo di via Risorgimento, 1 Bologna. Ne è seguita la rinnovazione di tale pignoramento, sempre al medesimo indirizzo, con consegna a mani del portiere, a causa di un vizio formale del precedente pignoramento. 3.-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione agli atti esecutivi, avverso tale pignoramento, ed ha, tra l'altro, eccepito l'incompetenza per territorio, assumendo di essere residente ad Ostuni e che quindi in quel luogo andava notificato il precetto ed ogni altro atto della esecuzione. Il GE del Tribunale di Bologna, adito in sede cautelare, ossia per la sospensione della esecuzione, ha accolto questa tesi ed ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del GE di Brindisi. 3.1.- Avverso tale pronuncia la Conforti ha proposto regolamento di competenza, e questa Corte, con decisione 4782 del 2021, ha ritenuto inammissibile il ricorso in quanto non impugnabile la decisione meramente cautelare, sebbene contenente una specie di statuizione sulla competenza, ed ha stabilito che avverso quella decisione andava introdotto il giudizio di merito, cui andava demandata la questione di competenza, nel termine di legge, ove il GE, come in quel caso, non avesse indicato il termine di riassunzione nel merito. 3.2.- Conseguentemente, aderendo al principio di diritto enunciato da quella decisione, la Conforti ha riassunto il giudizio di merito, in relazione alla opposizione introdotta dal Campione, sempre davanti al Tribunale di Bologna. Quest'ultimo ha nuovamente deciso per la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale di Brindisi, sul presupposto che, avendo lì il ricorrente la residenza anagrafica, era da presumersi vi avesse anche dimora e domicilio . 4.- [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale decisione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto controricorso. Il PG ha chiesto l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 5.- Va premesso che la ricorrente qui impugna l'ordinanza del Tribunale di Bologna, nel procedimento esecutivo, sia quanto alla statuizione sulla competenza (primo motivo) che quanto alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato (secondo motivo). La ricorrente assume di far valere con un unico atto entrambi i vizi, ossia di proporre con unico atto, sia un regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., volto ad impugnare la decisione sulla competenza, per l'appunto, sia un ricorso ex articolo 360 c.p.c. per far valere la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato quale litisconsorte necessario. Il ricorso, proposto in questa duplice veste, è ammissibile, giusto il principio di diritto più volte affermato da questa Corte secondo cui non è preclusa la contemporanea proposizione, in unico atto, del regolamento di competenza e del ricorso per Cassazione: principio affermato in ordine alla impugnazione della decisione sulla competenza con il relativo regolamento ed alle spese di lite con il ricorso per violazione di legge (Cass. 2050/ 1999; Cass. 9512/ 1999; Cass.8243/ 2000; Cass. 15430/ 2004). E' ammissibile altresì in quanto la decisione sulla competenza è assunta dal giudice della esecuzione nel giudizio di merito, riassunto dal creditore, dopo che nella decisione cautelare sulla sospensione alcunché il Giudice aveva deciso in proposito. Correttamente il creditore ha di sua iniziativa provveduto alla riassunzione, seguendo il principio di diritto enunciato nella precedente ordinanza di questa Corte, prima citata (4782/ 2021). 6.-Il primo motivo dunque denuncia la violazione dell'articolo 42 c.p.c. Um- 2 Ritiene la ricorrente che la decisione è errata in quanto emerge documentalmente che il debitore avesse dimora in Bologna, come attestato dal notificatore e come risultava dal fatto che in quella città la notifica era andata a buon fine più volte. Il motivo è fondato. La tesi del giudice dell'esecuzione è che, ai sensi dell'articolo 26 bis c.p.c., il luogo di competenza del giudice dell'esecuzione è quello di residenza, dimora o domicilio del debitore, e che tutti e tre questi luoghi devono ritenersi fissati in Brindisi per via del fatto che in Brindisi è il primo di essi, ossia la residenza: data la residenza anagrafica lì, anche gli altri si presumono nel medesimo luogo. Ovviamente in astratto questo ragionamento non sarebbe, di suo, sbagliato, ma sempre che non vi siano elementi contrari a tale presunzione, ossia sempre che non vi siano elementi da quali dedurre che invece quei luoghi non coincidono: che cioè, pur [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], anagraficamente, il debitore ha il suo domicilio o la sua dimora altrove. Si consideri, ed elementare osservazione, che l'eventualità che essi non coincidano deriva proprio dalla stessa legge, che ha dato rilevanza a luoghi diversi dalla residenza del soggetto per dire che essi ben possono stare in luoghi diversi. Cosi che, anche in astratto, ossia a prescindere da elementi emersi nel caso concreto, non è scontato che dove v'è la residenza debbano esservi anche la dimora o il domicilio. Ciò detto, nel caso presente, le notifiche effettuate all'indirizzo di Bologna sono andate a buon fine: una delle due a mani del portiere che ha preso la notifica con l'incarico di consegna; inoltre, il notificatore a Brindisi ha accertato il trasferimento del debitore proprio all'indirizzo bolognese. Questi due dati, l'indicazione del trasferimento a via Risorgimento, n. 1, a Bologna, ed il fatto che in quel luogo le notifiche sono andate a buon fine (il debitore ha ricevuto gli atti, e vi si è opposto), sono elementi assolutamente indicativi del fatto che il debitore ha dimora a Bologna: con la conseguenza che ai sensi, per l'appunto, dell'articolo 26 bis c.p.c. Bologna è luogo di competenza del giudice dell'esecuzione. 7.-Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 102 c.p.c. Secondo la ricorrente la decisione è stata assunta in assenza del terzo pignorato che è litisconsorte necessario. 8.-11 motivo è fondato. Come si è detto, con un unico atto, il ricorrente può far valere sia la questione della competenza che vizi del merito. E' principio di diritto che il terzo pignorato è litisconsorte unitamente al debitore (da ultimo 13533/ 2021), e lo è ovviamente anche rispetto alla decisione sulla competenza, non potendo il giudice decidere quest'ultima se non in presenza di tutte le parti necessarie del processo. Va dunque affermata la competenza del Tribunale di Bologna, il quale dovrà altresì provvedere a disporre l'integrazione del contraddittorio nei I dt,tr_ confronti del terzo pignorato. tAll'esito deciderà altresì delle spese del(, procedimento di cassazionel Le, iJ4it12,)&4 1902a.t. '")e-ra" P.Q. M. La Corte accoglie il regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Bologna. Cassa, altresì, la decisione impugnata, relativamente al secondo motivo, e rinvia al Tribunale di Bologna, li