CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15908/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 25 maggio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di energia elettrica e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputata, laddove volto ad invocare un più tenue trattamento sanzionatorio, è inammissibile, atteso che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite, come nel caso di specie, è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288) e nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato facendo riferimento alla considerevole durata della condotta delittuosa; - che il ricorso dell'imputata, laddove volto ad invocare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, atteso che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2D20, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 134914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654), e nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato affermando che la pena appare congrua tenuto conto della gravità del reato desunta dal lasso di tempo durante il quale è stato commesso il reato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.