CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 40041/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 ottobre 2020 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del 28 febbraio 2019 del Tribunale di Asti, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], era stato condannato - unitamente alle sanzioni accessorie e a confisca diretta e per equivalente - alla pena, sospesa, di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 relativamente all'anno d'imposta 2011. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, in relazione alla lamentata inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, il ricorrente ha osservato che la documentazione relativa alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] era stata acquisita nell'ambito di altro procedimento penale, e gli atti acquisiti erano estranei a quanto il Pubblico ministero aveva disposto di ricercare e di acquisire. In proposito la Corte territoriale aveva ritenuto la legittimità della - invero decisiva - acquisizione in forza della norma di cui all'art. 33 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dei poteri ivi conferiti ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate. Secondo il ricorrente, invece, le facoltà eccezionalmente concesse dalla norma agli ufficiali di polizia tributaria erano estranee a quanto contestato alla [OSCURATO:PERSONA], tant'è che i funzionari dell'Agenzia delle Entrate - intervenuti come ausiliari di p.g., con i limiti previsti, su nomina della Guardia di Finanza delegata agli accertamenti - non avevano invocato tale disposizione come base normativa del loro agire. Si era quindi trattato di perquisizione disposta con atto dell'autorità giudiziaria e delegata alla Guardia di Finanza, che intese avvalersi di funzionari dell'Agenzia delle Entrate in virtù delle specifiche competenze a norma dell'art.348 cod. proc. pen.. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In via del tutto preliminare, peraltro, si osserva che qualora il giudice d'appello abbia accertato e valutato il materiale probatorio con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado, le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250). 4.1.1. In specie, del tutto correttamente il primo Giudice aveva osservato che la documentazione era stata inizialmente sequestrata in base al provvedimento emesso dal Pubblico ministero in altro procedimento penale relativo alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e che in tal modo, acquisita ulteriore notizia di reato, essa era stata legittimamente coltivata dal Pubblico ministero.4.1.2. Al riguardo, va altresì osservato anzitutto che detta attività processuale non risulta essere mai stata in sé posta in discussione. In secondo luogo, è comunque principio costante che l'accertata illegittimità della perquisizione non produce alcun rilievo preclusivo, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro, in quanto riferito a cose obbiettivamente sequestrabili, non dipende dalle modalità con le quali queste sono state reperite, ma è condizionato unicamente all'acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (Sez. 2, n. 15784 del 23/12/2016, dep. 2017, Foddis, Rv. 269856; Sez. 2, n. 26819 del 23/04/2010, Ceschini, Rv. 247679; Sez. 6, n. 6842 del 09/01/2004, Scollo, Rv. 227880). In terzo luogo, in ragione della natura processuale del vizio, sì che è consentito l'accesso agli atti, non può non osservarsi che il decreto di perquisizione locale e sequestro a suo tempo emesso dal Pubblico ministero - in relazione ad un procedimento del quale la conoscenza da parte di questa Corte è all'evidenza marginale - si palesava del tutto omnicomprensivo, quanto alla possibilità di procedere a sequestro di documentazione fiscale e contabile di società di capitali in qualche modo coinvolte in relazione alla ricostruzione di volumi d'affari e di contatti ovvero in ipotesi di acquisizione di quote, sì che l'acquisizione di documentazione relativa anche alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] non poteva certamente dirsi preclusa, tenuto invero conto altresì della coincidenza della persona fisica del legale rappresentante. Oltretutto, in coerenza con quanto già richiamato supra, in materia di illeciti tributari gli elementi raccolti durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiute dalla Guardia di Finanza per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette sono sempre utilizzabili quale notitia criminis, in quanto a tali attività non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l'operato della polizia giudiziaria, sicché la mancanza o l'irregolarità formale dell'autorizzazione, se è causa di invalidità dell'accertamento fiscale, non riverbera i suoi effetti sull'accertamento penale (Sez. 3, n. 6798 del 16/12/2015, dep. 2016, Arosio, Rv. 266135; Sez. 3, n. 12017 del 07/02/2007, Monni, Rv. 235927). 4.1.3. In ragione di ciò, ed a prescindere dalla norma richiamata dalla Corte territoriale, è stata quindi coltivata autonoma azione penale sulla base della documentazione in tal modo raccolta, i cui esiti non sono stati revocati in dubbio dall'odierno ricorrente. 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, pertanto, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de