CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22990/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/12/2021 del TRIBUNALE di RAGUSA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente alla confisca di due degli oggetti in sequestro.é [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Ragusa applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena di sei mesi di reclusione ed euro 200 di multa, per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, c. 1, nn. 2, 5 e 7 cod. pen., con beneficio della pena sospesa per [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 240 cod. pen., il Tribunale disponeva, altresì, confisca e distruzione degli attrezzi e oggetti in sequestro, utilizzati per commettere il reato. 2. Avverso la citata decisione, hanno interposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico motivo di censura, la violazione degli artt. 606, c.1, lett. c) ed e), 125, c.3, 444, c.2, 448, c.2 bis cod. proc. pen., in relazione all'art. 240 cod. pen. A parere della difesa, il Tribunale non avrebbe giustificato l'applicazione della misura di sicurezza, con particolare riferimento a uno scalda-collo e un cappellino nero, così contravvenendo all'obbligo di autonoma motivazione che incombe sul giudice nel caso di applicazione della confisca non obbligatoria ex art. 240 cod. pen. La difesa rileva che detta misura di sicurezza, in quanto esterna all'accordo ex art. 444 cod. proc. pen., avrebbe vieppiù necessitato di autonoma motivazione. Di qui, la censura di vizio di motivazione, ex 606 lett. e), dal momento che il Tribunale avrebbe lasciato indimostrato il nesso di strumentalità tra i beni indicati e il reato di furto. 3. La difesa dei ricorrenti chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente all'ordine di confisca di n.1 scalda-collo nero e n.1 cappellino nero, di cui si fa istanza di restituzione. Si dà atto che la difesa ha depositato copia del verbale di perquisizione e sequestro del 15.7.2021. 4. Il Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente alla confisca di n.1 scalda-collo nero e n.1 cappellino nero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, secondo cui il Tribunale avrebbe ordinato «sic et simpliciter la confisca genericamente degli attrezzi ed oggetti in sequestro», il Tribunale ha invece ordinato la confisca degli stessi in quanto beni «utilizzati per commettere il reato». In tal r3. modo, la sentenza impugnata ha assolto l'onere motivazionale gravante sul giudice nel caso in cui la confisca non obbligatoria si ponga al di fuori del perimetro dell'accordo fra le parti. Allorché un tal caso ricorra, infatti, compito del giudice è quello di dar conto delle ragioni per cui egli ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni «in quanto serviti o destinati a commettere il reato» (Sez 3, n. 30133 del 5/04/2017, Giordano, Rv. 270324-01). Ciò che il Tribunale non ha omesso di fare, benché in forma sintetica. Per la giurisprudenza di questa Corte, soltanto «qualora i beni sequestrati non siano riconducibili con immediatezza alla condotta illecita», il giudice deve motivare più diffusamente «senza che la sinteticità della motivazione, tipica del rito, possa estendersi all'applicazione della misura di sicurezza» (Sez. 4, n. 27935 del 02/05/2012, Anibaldi, Rv. 253556-01). Nel caso di specie, tutti i beni sequestrati, e poi sottoposti a confisca dall'impugnata sentenza, sono riconducibili con immediatezza alla condotta illecita. E' infatti di palmare evidenza la strumentalità dei beni confiscati - e, segnatamente, dei due oggetti (scaldacollo e berretto neri) dei quali la difesa lamenta la illegittima inclusione nella misura di sicurezza de qua - al reato contestato, ovvero al tentato furto, occorso in data 15 luglio 2021, presso un ufficio postale di Ispica, provincia di Ragusa, per mano dei due imputati nerovestiti. Tal evidenza risulta dal fatto che una delle aggravanti contestata all'imputato [OSCURATO:PERSONA], in sede di patteggiamento, è stata quella di «persona travisata». La confisca di berretto e scaldacollo è chiaramente e logicamente collegata all'imputazione e, più specificatamente, a detta circostanza aggravante (art. 625, c.1, n. 5). Ciò rende dimostrata la sussistenza di un nesso di strumentalità «in concreto» (Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020 -dep. 2021, Fortuna, Rv. 280991-01, e Sez. 6, n. 3711, del 9/1/2013, Tamborra, Rv. 254573-01) tra i due beni sequestrati di cui è parola e il reato e, quindi, legittima la confisca degli stessi (Sez. 4, n. 46844, del 24/11/2021, Pozzi, non nnassimata). Il nesso di strumentalità tra l'insieme degli oggetti confiscati (citati nel verbale di sequestro) e reato contestato lega anche, e alla medesima stregua, i due oggetti in parola al reato ascritto ai ricorrenti. La «relazione di asservimento tra cosa e reato» che, secondo la difesa, non sarebbe dimostrata sufficientemente nella motivazione dell'impugnata decisione, sussiste, dunque, ed è dimostrata anche con riguardo a berretto e scaldacollo. E' piuttosto la censura di motivazione, opposta dai ricorrenti, a difettare di conseguenzialità logica, oltre che di specificità, appuntandosi essa, dapprima, sulla pretesa mancanza di dimostrazione di un più generale «nesso eziologico e strumentale tra i beni oggetto del sequestro e il reato de qua» e, di poi, unicamente sui due oggetti già richiamati. Anche a voler ammettere, senza però concedere, che l'applicazione della misura di sicurezza non fosse tout court giustificata, come sembra voler argomentare la difesa nella prima parte del ricorso (dove è pedissequamente riportata la descrizione di tutti gli oggetti sequestrati), non è dato comprendere per quali motivi si chieda, poi, l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente alla confisca di due soli oggetti menzionati, chiaramente necessari al travisamento r. t e quindi collegati strumentalmente al tentato furto, così come tutti gli altri oggetti confiscati e strumentalmente collegati al reato. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom