CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022
Cassazione n. 12873/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, il ricorrente lamenta l'insussistenza delle condizioni per poter sostituire la libertà vigilata con l'assegnazione alla casa di lavoro, profilo rispetto al quale, invece, il Tribunale di sorveglianza offre una motivazione analitica e scevra da profili di illogicità o contraddittorietà, contenente la specifica indicazione della condotta trasgressiva, antisociale e non collaborativa di [OSCURATO:PERSONA]); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.