CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2023
Cassazione n. 01029/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione, a mezzo dei loro difensori, articolando identico motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 19 maggio 2023, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 110, 112 e 624-bis, comma 3, cod. pen. (fatto commesso in Roma il 19 luglio 2020); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, identico per tutti e tre i ricorrenti, che lamenta il vizio di motivazione, sotto il profilo il travisamento del fatto, con conseguente mancata riqualificazione giuridica dello stesso nella forma del furto in abitazione aggravato tentato piuttosto che consumato, è generico, perché riproduttivo di doglianze già congruamente disattese, e manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito, con motivazione immune da errori in diritto e da vizi logici di sorta, hanno dato atto di come gli imputati, nel lasso temporale intercorrente tra l'uscita dall'abitazione e il loro rintraccio da parte della polizia giudiziaria, non erano stati monitorati da alcun soggetto, di modo che avevano conseguito l'autonoma ed effettiva disponibilità della res sottratta (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il P