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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14992/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente reitera, con il ricorso per cassazione, doglianze che, già sottoposte ai giudici di merito, sono state disattese con motivazione razionalmente ineccepibile e che attengono, rispettivamente: alla ricostruzione, in fatto, della vicenda di interesse processuale, che ha visto l'imputato concorrere al reato in contestazione effettuando la prenotazione a nome di persona diversa da quella che, insieme a lui, si presentò al banco accettazione dell'aeroporto di Bergamo e che, sempre unitamente a lui, avrebbe dovuto imbarcarsi su un volo alla volta della Germania e, quindi, interloquire con gli agenti intervenuti, sostenendo di essere fratello convivente della ObasekNackson; alla astratta attitudine della condotta realizzata a trarre in inganno l'operatore aeroportuale e, dunque, a porre in pericolo il bene tutelato dalla norma incriminatrice; all'applicazione della recidiva facoltativa, motivata dalla più intensa offensività del reato in contestazione, più grave di quelli in passato commessi da Okubor, ciò che ne testimonia l'accresciuta capacità criminale; ritenuto che il ricorrente, lungi dall'enucleare, nella sentenza impugnata, specifici profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, introduce questioni di fatto, sulle quali è inibito il sindacato del giudice di legittimità, ed invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente reitera, con il ricorso per cassazione, doglianze che, già sottoposte ai giudici di merito, sono state disattese con motivazione razionalmente ineccepibile e che attengono, rispettivamente: alla ricostruzione, in fatto, della vicenda di interesse processuale, che ha visto l'imputato concorrere al reato in contestazione effettuando la prenotazione a nome di persona diversa da quella che, insieme a lui, si presentò al banco accettazione dell'aeroporto di Bergamo e che, sempre unitamente a lui, avrebbe dovuto imbarcarsi su un volo alla volta della Germania e, quindi, interloquire con gli agenti intervenuti, sostenendo di essere fratello convivente della ObasekNackson; alla astratta attitudine della condotta realizzata a trarre in inganno l'operatore aeroportuale e, dunque, a porre in pericolo il bene tutelato dalla norma incriminatrice; all'applicazione della recidiva facoltativa, motivata dalla più intensa offensività del reato in contestazione, più grave di quelli in passato commessi da Okubor, ciò che ne testimonia l'accresciuta capacità criminale; ritenuto che il ricorrente, lungi dall'enucleare, nella sentenza impugnata, specifici profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, introduce questioni di fatto, sulle quali è inibito il sindacato del giudice di legittimità, ed invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 14992/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris