CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 10581/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole dei delitti di furto aggravato di energia elettrica e di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e, per l'effetto, condannato alla pena di giustizia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni, sviluppate sul fronte della determinazione del quantum di pena irrogato all'imputato, connotate dalla medesima aspecificità (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) che aveva caratterizzato i motivi di appello (cfr. pag. 2, punto 1.2; pag. 3, punto 2; pag. 4, punti 3.1 e 3.2, della sentenza impugnata, in cui si è, in particolare, evidenziato come la pena base per il più grave delitto di furto aggravato fosse stata addirittura determinata dal Tribunale in misura inferiore al minimo edittale), in quanto non accompagnate da un'effettiva discussione critica delle tesi sostenute dal giudice di appello o, comunque, in quanto caratterizzate dall'assenza di addentellati concreti al testo della sentenza impugnata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],no iWM • ,., IMAAAAAA".4.4.04.94 D E P0 z:; I TAT