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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2023

Cassazione n. 05243/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n, 159 del 2011, e deduce, due motivi; ritenuto che il primo motivo, con il quale lamenta il mancato confronto della motivazione del giudice di appello con le specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi, è motivo non consentito siccome reiterativo di pedissequo motivo di appello adeguatamente vagliato dalla corte territoriale; ritenuto il motivo altresì manifestamente infondato per la sua aspecificità, poiché la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C. Rv. 275853); considerato che del pari reiterativo e, comunque, manifestamente infondato è altresì il secondo motivo, in punto di mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale anche su tale questione motivato congruamente gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto la sua esclusione, facendo corretto riferimento alla intensità dell'offesa, come adeguatamente motivato a p. 5 della sentenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n, 159 del 2011, e deduce, due motivi; ritenuto che il primo motivo, con il quale lamenta il mancato confronto della motivazione del giudice di appello con le specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi, è motivo non consentito siccome reiterativo di pedissequo motivo di appello adeguatamente vagliato dalla corte territoriale; ritenuto il motivo altresì manifestamente infondato per la sua aspecificità, poiché la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C. Rv. 275853); considerato che del pari reiterativo e, comunque, manifestamente infondato è altresì il secondo motivo, in punto di mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale anche su tale questione motivato congruamente gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto la sua esclusione, facendo corretto riferimento alla intensità dell'offesa, come adeguatamente motivato a p. 5 della sentenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023 I
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