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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27993/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 del TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Cremona, in composizione monocratica, ha ratificato l'accordo sulla pena emettendo sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 co. 2 nn. 2 e 7 cod. pen, per essersi impossessati al fine di profitto di merce varia sottraendola dai banchi del supermercato Coop di Crema per un importo pari a 326,60, commettendo il fatto avvalendosi di mezzo fraudolento e su cose esposte per necessità alla pubblica fede.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Brescia, ai sensi dell'art. 448 co. 2 cod. proc. pen., che svolge un unico motivo con cui denuncia erronea applicazione degli artt. 62 n. 4 e 69 cod. pen. 2.1.

Sotto il primo profilo il ricorrente si duole del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non sussistendo alcun elemento che la giustificasse, tenuto conto del valore commerciale della merce, non qualificabile come danno lievissimo, e degli altri effetti negativi correlati al fatto delittuoso, altresì ricordando che la circostanza in parola deve essere valutata in relazione alla situazione di fatto presente al momento di commissione del fatto, e essendo irrilevante il recupero della merce integrante un post factum irrilevante.

2.3. Con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 69 cod. pen. il ricorrente si duole che il Tribunale abbia prima effettuato il giudizio di comparazione tra la predetta attenuante e le contestate aggravanti specifiche del furto, con giudizio di equivalenza, e, poi, effettuato la diminuzione sulla pena così individuata per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in violazione del carattere unitario del giudizio di comparazione declinato dall'art. 69 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.Come è noto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

1.1. Ne deriva la inammissibilità della prima doglianza con la quale si denuncia il sostanziale errore valutativo merito al riconoscimento di una circostanza attenuante, asseritamente in assenza dei presupposti legali.

Invero, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, laddove la qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. (Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020 Rv. 279573; Sez. 3 n. 23150 de/ 17/04/2019, Rv. 27597102).2.

E' inammissibile anche la seconda doglianza.

E' vero, come dedotto dal ricorrente, che il giudizio di comparazione tra circostanze previsto dall'art. 69 cod. pen. ha carattere unitario e non è pertanto consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice. (Sez. 1 n. 28109 del 11/06/2021, Rv. 281671; conf.

Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, Rv. 252313).

La pena inflitta dal giudice a quo, in violazione del criterio di calcolo di cui al citato art. 69 cod. pen. risulta, quindi, certamente illegittima.

2.1. Essa, però, non è illegale.

Con la sentenza n. 47182 del 31/03/2022, Savini, le Sezioni Unite hanno ribadito che vi è diversità tra i concetti di pena "illegale" (in presenza della quale è consentito il ricorso contro le sentenze di patteggiamento) e di pena meramente "illegittima", perché determinata in violazione di legge, affermando, con riferimento al caso esaminato, che, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali astratti, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell'appello, resta preclusa dalla inammissibilità del motivo di ricorso.

2.2. Ciò posto, il principio di diritto che viene in rilievo nel caso di specie è quello stabilito dalle Sezioni Unite 'Sacchettino', che, decidendo sulla questione «se configuri "pena illegale", ai fini del sindacato di legittimità sul patteggiamento, quella fissata sulla base di un'erronea applicazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, in violazione del criterio unitario previsto dall'art. 69, comma terzo, cod. pen.», hanno affermato, in un caso in cui la pena applicata all'imputato su concorde richiesta delle parti era avvenuta previo bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la sola recidiva semplice (con - a quanto pare - implicito giudizio di equivalenza), non anche con le plurime ulteriori circostanze che aggravavano il contestato reato di furto - che "La pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge. (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022 Cc. (dep. 12/01/2023 ) Rv. 283886 ).

Le Sezioni Unite, nell'affermate il richiamato principio, hanno ricordato come la giurisprudenza di legittimità (cfr., in sintesi, Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, non mass. sul punto) è ferma nel qualificare come "illegale" la pena «quando non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale.

L'ambito dell'illegalità della pena si riferisce anche ai classici casi di illegalità ab origine, costituiti, ad esempio, dalla determinazione in concreto di una pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per quel certo reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali», concludendo nel senso che, nell'ambito della categoria dell'illegalità della pena, non rientra la sanzione che risulti conclusivamente legittima, pur essendo stata determinata seguendo un percorso argomentativo viziato (cfr. Sez.

U, n. 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 e Sez.

U, n. 40986 del 19/7/2018, P., Rv. 273934).

2.3. Posto, quindi, che "pena illegale" è quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per genere, per specie o per quantità da quella positivamente prevista ( Sez.

Un.

Sacchettino, in motivazione, pag. 15), e che, quanto all'individuazione delle ipotesi di pena illegale per quantità (sia in difetto che in eccesso), deve farsi riferimento: - sia alla misura stabilita per ciascuna pena dagli artt. 23 e seguenti del codice penale, nonché, a fronte del concorso di più circostanze aggravanti, dagli artt. 65 e seguenti del codice penale, ed, in presenza del concorso di più reati, dagli artt. 71 e seguenti, dello stesso codice; - sia ai limiti edittali minimi e massimi fissati in astratto da ciascuna norma penale incriminatrice, non può considerarsi illegale la pena conclusivamente corrispondente per genere, specie e quantità a quella legale, anche se determinata attraverso un percorso argomentativo viziato da una o più violazioni di legge: gli errori relativi ai singoli passaggi interni che conducono alla determinazione della pena risultano, infatti, privi di rilievo, ove non abbiano comportato la conclusiva irrogazione di una pena illegale nel senso in precedenza indicato.

2.4. Ciò che è riscontrabile nel caso di specie, in cui la pena minima prevista per il delitto di furto ex art. 624 cod.pen. è pari a sei mesi di reclusione; operando la diminuzione, nella massima estensione di un terzo, per le attenuanti generiche si giunge alla pena mesi 4, e con la ulteriore diminuzione, sempre pari a un terzo, per il rito, si perviene alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione, che è entità inferiore a quella in concreto individuata dal GIP ( mesi tre di reclusione).

In caso di concorso di circostanze eterogenee, a prescindere dal concreto esito del giudizio di bilanciamento (disciplinato dall'art. 69 cod. pen.), i valori estremi astratti che connotano la legalità della pena, entro i quali il giudice può esercitare la sua valutazione discrezionale concreta, sono rappresentati, nel rispetto dei limiti astratti innanzi richiamati, dal minimo della pena prevista per la fattispecie attenuata e dal massimo della pena prevista per la fattispecie aggravata ( Sez.

Un.

Sacchettino, in motivazione, pg.17).

2.4. Poiché anche nel "patteggiamento" non rilevano, se non si traducono in una pena illegale, gli errori relativi ai singoli passaggi interni per la determinazione della pena concordata, tra i quali gli errori compiuti nell'iter di determinazione della pena base, la pena in concreto applicata dal Tribunale di Cremona è illegittima ma non illegale, e da tanto deriva la inammissibilità del ricorso, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.„ dal momento che il vizio dedotto riguarda unicamente l'effettuazione di un passaggio intermedio in violazione dell'art. 69 cod. pen. (per la mancata, simultanea comparazione di tutte le circostanze eterogenee concorrenti), come detto irrilevante ai fini della legalità o meno della pena irrogata.Ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura.

P.Q.M.

Di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 del TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Cremona, in composizione monocratica, ha ratificato l'accordo sulla pena emettendo sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 co. 2 nn. 2 e 7 cod. pen, per essersi impossessati al fine di profitto di merce varia sottraendola dai banchi del supermercato Coop di Crema per un importo pari a 326,60, commettendo il fatto avvalendosi di mezzo fraudolento e su cose esposte per necessità alla pubblica fede. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Brescia, ai sensi dell'art. 448 co. 2 cod. proc. pen., che svolge un unico motivo con cui denuncia erronea applicazione degli artt. 62 n. 4 e 69 cod. pen. 2.1. Sotto il primo profilo il ricorrente si duole del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non sussistendo alcun elemento che la giustificasse, tenuto conto del valore commerciale della merce, non qualificabile come danno lievissimo, e degli altri effetti negativi correlati al fatto delittuoso, altresì ricordando che la circostanza in parola deve essere valutata in relazione alla situazione di fatto presente al momento di commissione del fatto, e essendo irrilevante il recupero della merce integrante un post factum irrilevante. 2.3. Con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 69 cod. pen. il ricorrente si duole che il Tribunale abbia prima effettuato il giudizio di comparazione tra la predetta attenuante e le contestate aggravanti specifiche del furto, con giudizio di equivalenza, e, poi, effettuato la diminuzione sulla pena così individuata per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in violazione del carattere unitario del giudizio di comparazione declinato dall'art. 69 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.Come è noto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 1.1. Ne deriva la inammissibilità della prima doglianza con la quale si denuncia il sostanziale errore valutativo merito al riconoscimento di una circostanza attenuante, asseritamente in assenza dei presupposti legali. Invero, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, laddove la qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. (Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020 Rv. 279573; Sez. 3 n. 23150 de/ 17/04/2019, Rv. 27597102).2. E' inammissibile anche la seconda doglianza. E' vero, come dedotto dal ricorrente, che il giudizio di comparazione tra circostanze previsto dall'art. 69 cod. pen. ha carattere unitario e non è pertanto consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice. (Sez. 1 n. 28109 del 11/06/2021, Rv. 281671; conf. Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, Rv. 252313). La pena inflitta dal giudice a quo, in violazione del criterio di calcolo di cui al citato art. 69 cod. pen. risulta, quindi, certamente illegittima. 2.1. Essa, però, non è illegale. Con la sentenza n. 47182 del 31/03/2022, Savini, le Sezioni Unite hanno ribadito che vi è diversità tra i concetti di pena "illegale" (in presenza della quale è consentito il ricorso contro le sentenze di patteggiamento) e di pena meramente "illegittima", perché determinata in violazione di legge, affermando, con riferimento al caso esaminato, che, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali astratti, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell'appello, resta preclusa dalla inammissibilità del motivo di ricorso. 2.2. Ciò posto, il principio di diritto che viene in rilievo nel caso di specie è quello stabilito dalle Sezioni Unite 'Sacchettino', che, decidendo sulla questione «se configuri "pena illegale", ai fini del sindacato di legittimità sul patteggiamento, quella fissata sulla base di un'erronea applicazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, in violazione del criterio unitario previsto dall'art. 69, comma terzo, cod. pen.», hanno affermato, in un caso in cui la pena applicata all'imputato su concorde richiesta delle parti era avvenuta previo bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la sola recidiva semplice (con - a quanto pare - implicito giudizio di equivalenza), non anche con le plurime ulteriori circostanze che aggravavano il contestato reato di furto - che "La pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge. (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 Cc. (dep. 12/01/2023 ) Rv. 283886 ). Le Sezioni Unite, nell'affermate il richiamato principio, hanno ricordato come la giurisprudenza di legittimità (cfr., in sintesi, Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, non mass. sul punto) è ferma nel qualificare come "illegale" la pena «quando non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale. L'ambito dell'illegalità della pena si riferisce anche ai classici casi di illegalità ab origine, costituiti, ad esempio, dalla determinazione in concreto di una pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per quel certo reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali», concludendo nel senso che, nell'ambito della categoria dell'illegalità della pena, non rientra la sanzione che risulti conclusivamente legittima, pur essendo stata determinata seguendo un percorso argomentativo viziato (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 e Sez. U, n. 40986 del 19/7/2018, P., Rv. 273934). 2.3. Posto, quindi, che "pena illegale" è quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per genere, per specie o per quantità da quella positivamente prevista ( Sez. Un. Sacchettino, in motivazione, pag. 15), e che, quanto all'individuazione delle ipotesi di pena illegale per quantità (sia in difetto che in eccesso), deve farsi riferimento: - sia alla misura stabilita per ciascuna pena dagli artt. 23 e seguenti del codice penale, nonché, a fronte del concorso di più circostanze aggravanti, dagli artt. 65 e seguenti del codice penale, ed, in presenza del concorso di più reati, dagli artt. 71 e seguenti, dello stesso codice; - sia ai limiti edittali minimi e massimi fissati in astratto da ciascuna norma penale incriminatrice, non può considerarsi illegale la pena conclusivamente corrispondente per genere, specie e quantità a quella legale, anche se determinata attraverso un percorso argomentativo viziato da una o più violazioni di legge: gli errori relativi ai singoli passaggi interni che conducono alla determinazione della pena risultano, infatti, privi di rilievo, ove non abbiano comportato la conclusiva irrogazione di una pena illegale nel senso in precedenza indicato. 2.4. Ciò che è riscontrabile nel caso di specie, in cui la pena minima prevista per il delitto di furto ex art. 624 cod.pen. è pari a sei mesi di reclusione; operando la diminuzione, nella massima estensione di un terzo, per le attenuanti generiche si giunge alla pena mesi 4, e con la ulteriore diminuzione, sempre pari a un terzo, per il rito, si perviene alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione, che è entità inferiore a quella in concreto individuata dal GIP ( mesi tre di reclusione). In caso di concorso di circostanze eterogenee, a prescindere dal concreto esito del giudizio di bilanciamento (disciplinato dall'art. 69 cod. pen.), i valori estremi astratti che connotano la legalità della pena, entro i quali il giudice può esercitare la sua valutazione discrezionale concreta, sono rappresentati, nel rispetto dei limiti astratti innanzi richiamati, dal minimo della pena prevista per la fattispecie attenuata e dal massimo della pena prevista per la fattispecie aggravata ( Sez. Un. Sacchettino, in motivazione, pg.17). 2.4. Poiché anche nel "patteggiamento" non rilevano, se non si traducono in una pena illegale, gli errori relativi ai singoli passaggi interni per la determinazione della pena concordata, tra i quali gli errori compiuti nell'iter di determinazione della pena base, la pena in concreto applicata dal Tribunale di Cremona è illegittima ma non illegale, e da tanto deriva la inammissibilità del ricorso, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.„ dal momento che il vizio dedotto riguarda unicamente l'effettuazione di un passaggio intermedio in violazione dell'art. 69 cod. pen. (per la mancata, simultanea comparazione di tutte le circostanze eterogenee concorrenti), come detto irrilevante ai fini della legalità o meno della pena irrogata.Ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura. P.Q.M. Di
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