CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 08101/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5813/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], Gabriella BIRINDELLI, in proprio e quali eredi di Arnaldo MENCARELLI, già titolare dell’azienda individuale alberghiera [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce alricorso, con domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] TONFONI , [OSCURATO:PERSONA] TONFONI, [OSCURATO:PERSONA] TONFONI e [OSCURATO:PERSONA] b lo TONFONI , non in proprio ma quali Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] –Accoglimento. C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 5813/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi eredi con beneficio d’inventario di Antonio TONFONI,rappresentati edifesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura alleg ata , con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], via Lucrino 5; –resistenti – avverso l'ordinanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. del TRIBUNALEdi PISTOIA, depositata il 27/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,in persona d el [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del regolamento di competenza, chiedendo che la Corte diCassazione dichiari la prosecuzione del processo dinanzi alTribunale di Pistoia . Entrambe le parti hanno depositato memoria. ritenuto che 1. I ricorrenti eredi MENCARELLI con decreto emesso dal T ribunale di Pistoia hanno ingiuntoagli eredi TONFONI il pagamento della somma di Euro 1.415.224,02, oltre interessi e accessori, a titolo di esborsi effettuati nel corso del rapporto di locazione commerciale (1971-2014)per licenze, certificazioni, manutenzione ordinaria e straordinaria etc. relativo allo svolgimento dell’attività alberghiera; in particolare, il credito azionato in via monitoria si fonda su una clausola secondo cui, alla scadenza del contratto di locazio ne , nel caso in cui il locatore manifesti l’intenzione di non rinnovare il contratto o comunque,di rientrare in possesso dell’immobile, deve restituire al conduttore tutte le somme dallo stesso impagate e/o pese per i lavori e gli interventi effettuati sull’immobile locato. 2. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo gli eredi TONFONI hanno chiesto, in via principale, la revoca e la declaratoria di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, nonché l’accertamento di nulla dovere agli opposti a titoli di rimborso delle somme richieste in virtù delle fatture allegate nel procedimento monitorio e, in via subordinata, hanno C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 5813/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi chiesto dichiararsi tenuti gli eredi TONFONI a rispondere pro quotadei debiti ereditaria ritenuti provati e non prescritti. Con ricorso depositato in corso di causa, gli eredi TONFONI hanno chiesto disporsi il sequestro conservativo dell’immobile e un accertamento tecnico preventivo sugli interventi di cui alle fatture oggetto di decreto ingiuntivo, stabilendone il valore all’attualità ed indicando la minor somma tra l’incremento di valore dell’immobile e quello delle spese.Gli eredi MENCARELLI si sono costituiti nel sub procedimento cautelare , chiedendo il rigetto della richiesta di sequestro e dichiarandosi remissivi all’ammissione dell’ATP. 3.Il giudice del Tribunale d i Pistoia adito ha disposto l’ATP e , una volta acquisito l’elaborato peritale, ha ritenuto la causa matura per la decisione e rinviato per la discussione, all’esito della quale, ha disposto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.. 4. Avverso tale provvedimento gli eredi MENCARELLI ha nno proposto ricorso per regolamento di competenza fondato su un unico motivo . Ha nno rispostocon controricorso gli eredi TONFONI. [OSCURATO:PERSONA] nelle conclusioni scritte ha come in epigrafe.Le parti hanno depositato memorie. considerato che 1. Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti denunci ano la violazione dell'articolo 295c.p.c.; in particolare, ritengono che la decisione sia errata in quanto fondata sull’erroneo presupposto che la clausola de quadebba essere interpretata nel senso che la morosità del conduttore costituisca motivo ostativo al rimborso delle spese e che, pertanto, l’accertamento della morosità quale causa di risoluzione del contratto (oggetto della causa ritenuta pregiudiziale) determini la inapplicabilità della clausola contrattuale che tale rimborso prevede a carico del locatore; sostengono quindiche l’accertamento sulla gravità o meno dell’inadempimento del conduttore MENCARELLI non sarebbe questione pregiudiziale all’accertamento del diritto del rimborso. 2.Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati. C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 5813/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] al parere del Pubblico Ministero, il Collegio osserva che la sospensione va riqualificata ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c. come, del resto,sostenuto dalla stessa controparte ; ciò in conformità a ll'esercizio dei poteri di statuizione connaturati al sindacato di questa Corte in sede di regolamento di competenza e che le consentono di apprezzare la legittimità della disposta sospensione anche, eventualmente, al di là delle ragioni invocate con i motivi di ricorso (Cass., ord., 24/10/2016 n. 21422; Cass., ord., 27/11/2014, n. 25232- n el motivo la censura è stata svolta in rela zione all’art.295 c.p.c. per assenza di pregiudizialità ). Nella specie è manca ta la motivazione sulla plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità (Cass. n. 14146/20 e n. 16142/15). 3.Il ricorso va accolto e va disposta la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Pistoia. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Per questi motivi La Corte accoglie il regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Pistoia. Condanna parte resistente a rifonderele spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive Euro2400,00 euro, di cui 200,00 per esborsi oltre accessori e spese generaliin favore della parte ricorrente. Si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione