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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31431/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato!a LEGNANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 4837/2024 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui la ricorrente denunzia inosservanza di norme processuali poste a pena di nullità, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza di motivazione in riferimento alla quantificazione della pena irrogata all'imputata - è manifestamente infondato in quanto, dal complesso della sentenza impugnata (in particolare cfr. pagine 3 e 4 della stessa), si evince una solida motivazione quanto ai tratti negativi della personalità della prevenuta e, comunque, il ricorso è generico perché non chiarisce le ragioni per le quali una pena ben al di sotto della media edittale non sia adeguata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Così deciso in Roma, il 16 maggio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato!a LEGNANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 4837/2024 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui la ricorrente denunzia inosservanza di norme processuali poste a pena di nullità, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza di motivazione in riferimento alla quantificazione della pena irrogata all'imputata - è manifestamente infondato in quanto, dal complesso della sentenza impugnata (in particolare cfr. pagine 3 e 4 della stessa), si evince una solida motivazione quanto ai tratti negativi della personalità della prevenuta e, comunque, il ricorso è generico perché non chiarisce le ragioni per le quali una pena ben al di sotto della media edittale non sia adeguata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Così deciso in Roma, il 16 maggio 20
Sentenza Cassazione n. 31431/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris