Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 469/2012
ECLI:EU:C:2012:66
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2012 —
Novartis / Actavis UK
(causa C‑442/11)
«Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Medicinali per uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articoli 4 e 5 — Principio attivo unico che ha dato luogo al rilascio di un certificato siffatto — Ampiezza della tutela — Medicinale contenente vari principi attivi tra cui quello oggetto di un certificato»
Ravvicinamento delle legislazioni — Legislazioni uniformi — Proprietà industriale e commerciale — Diritto di brevetto — Certificato protettivo complementare per i medicinali (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 469/2009, artt. 4
e 5) (v. punto 23 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale — [OSCURATO:PERSONA] of Justice ([OSCURATO:PERSONA]) — Interpretazione degli articoli 4 e 5 del
regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare
per i medicinali (GU L 152, pag. 1) — Portata del certificato — Protezione unicamente per i medicinali che contengono solo
il principio attivo protetto oppure protezione anche per i medicinali che contengono il principio attivo protetto combinato
ad un altro principio attivo.
[OSCURATO:PERSONA] articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato
protettivo complementare per i medicinali, devono essere interpretati nel senso che, allorché un «prodotto» consistente in
un principio attivo era protetto da un brevetto di base e il titolare di quest’ultimo poteva fondarsi sulla protezione conferita
da detto brevetto nei confronti del «prodotto» di cui trattasi per opporsi alla commercializzazione di un medicinale contenente
il predetto principio attivo combinato ad un altro o diversi altri principi attivi, un certificato protettivo complementare
rilasciato per lo stesso «prodotto» può, successivamente alla scadenza del brevetto di base, consentire al suo titolare di
opporsi alla commercializzazione da parte di un terzo di un medicinale contenente tale prodotto per un uso del «prodotto»,
in quanto medicinale, che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato in questione.