CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 24181/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; letta la requisitoria Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per guida in stato di ebbrezza nonché in stato di alterazione psico fisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti (fatto del 9 giugno 2018). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato lamentando, con unico motivo, vizio di mancanza di motivazione in ordine allo stato di alterazione da sostanze stupefacenti. Deduceva, in particolare, che i giudici di merito non avevano motivato sul punto relativo alla dimostrazione non già del mero stato di assunzione di stupefacenti, ma sul fatto che detta assunzione avesse causato una alterazione psico fisica e che in tale stato di alterazione l'imputato si fosse messo alla guida. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1- Il ricorso è manifestamente infondato. 2.- Il motivo di censura non risulta proposto in sede di appello, ed è pertanto inammissibile. Invero nel giudizio di legittimità il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Sez. 3 - n. 2343 del 28/09/2018, Rv. 274346 - 01). 3. In ogni caso, la sentenza impugnata reca espressa ed esauriente motivazione sul punto dedotto nel ricorso, rilevando espressamente che l'imputato, nell'immediatezza dei fatti, ossia dopo l'incidente provocato alla guida della sua autovettura, era stato trovato dagli agenti verbalizzanti "in palese stato di alterazione psicofisica". 4. Va dunque dichiarata l'inammissibililtà del ricorso. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 23 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M Ciamp