CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2021
Cassazione n. 41278/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto il primo motivo di impugnazione, nei termini in cui risulta formulato, non mette in alcun modo in discussione gli estremi oggettivi del reato contestato agli imputati nè quelli soggettivi inerenti alla consapevolezza di violare il provvedimento restrittivo a loro carico, aspetti contrastati dal ricorso facendo leva su una ricostruzione del fatto diversa da quella privilegiata in sentenza e peraltro non argomentata; ritenuto ancora che il ricorso è aspecifico in relazione alla invocata applicazione del disposto di cui all'art 131 bis cod. pen. perché difetta di una critica puntuale e mirata rispetto alla motivazione spesa in sentenza, diretta a rimarcare l'intensità del dolo riscontrato quale elemento ostativo all'applicazione della causa di non punibilità invocata nell'ottica del complessivo disvalore da ascrivere alla relativa condotta' rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]›.4 PatetRaddusa . [OSCURATO:PERSONA] _ si i