CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 marzo 1976
Cassazione n. 32813/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10277/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30.03.1976, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso, a termini del non depositato ricorso per cassazione, da se medesimo -ricorrente non depositante- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIA n.3957/2024 depositata il 17/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 10277/2025 Numero sezionale 4287/2025 Numero di raccolta generale 32813/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 12/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10277/2025 Numero sezionale 4287/2025 Numero di raccolta generale 32813/2025 Data pubblicazione 16/12/2025