CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 05715/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5715/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 472/2026* * CC 13/01/2026* * * 28263/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto daDi * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE * di Potenzadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorsoconsiderato che l unico motivo di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione inordine all applicazione dell aggravante di cui all art. 628 terzo comma n. 1 cod. pen. non èformulato in termini consentiti dalla legge in questa sede in quanto con censure tese asollecitare un diverso apprezzamento delle ricostruzioni testimoniali valorizzate dai giudici dimerito e dunque estranee al perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte esso risultariproduttivo di rilievi già svolti in appello e respinti dalla Corte territoriale cosicché gli stessidevono ritenersi aspecifici e solamente apparenti.che a tal proposito deve ribadirsi come il giudizio circa l applicabilità della suddettaaggravante costituisce una quaestio facti rimessa all apprezzamento del giudice di merito epertanto non sindacabile in questa sede se sorretta come nel caso di specie si veda pag. 6della impugnata sentenza da congrue e non illogiche motivazioni. In tal senso la corte diappello ha evidenziato che l aggravante dell arma è stata contestata non solo in relazionealla pistola definita giocattolo ma anche per il cacciavite brandito dai rapinatori sulla cuicircostanza nulla è stato dedottorilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragione dellaminore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa la condanna alpagamento delle spese processuali e va disposto ai sensi dell art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003n. 196 l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo incaso di diffusione del presente provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5715/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 472/2026* * CC 13/01/2026* * * 28263/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto daDi * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE * di Potenzadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorsoconsiderato che l unico motivo di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione inordine all applicazione dell aggravante di cui all art. 628 terzo comma n. 1 cod. pen. non èformulato in termini consentiti dalla legge in questa sede in quanto con censure tese asollecitare un diverso apprezzamento delle ricostruzioni testimoniali valorizzate dai giudici dimerito e dunque estranee al perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte esso risultariproduttivo di rilievi già svolti in appello e respinti dalla Corte territoriale cosicché gli stessidevono ritenersi aspecifici e solamente apparenti.che a tal proposito deve ribadirsi come il giudizio circa l applicabilità della suddettaaggravante costituisce una quaestio facti rimessa all apprezzamento del giudice di merito epertanto non sindacabile in questa sede se sorretta come nel caso di specie si veda pag. 6della impugnata sentenza da congrue e non illogiche motivazioni. In tal senso la corte diappello ha evidenziato che l aggravante dell arma è stata contestata non solo in relazionealla pistola definita giocattolo ma anche per il cacciavite brandito dai rapinatori sulla cuicircostanza nulla è stato dedottorilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragione dellaminore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa la condanna alpagamento delle spese processuali e va disposto ai sensi dell art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003n. 196 l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo incaso di diffusione del presente provvedimento. *Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 13/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 13/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *