CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08508/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto degli altri ricorsi; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei ricorsi. udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi cieQ "licf,Y9 2_ Ch,, , rJ 25 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la pronuncia di condanna emessa in data 18/04/2016 dal Tribunale di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti unitamente ad altri coimputati non ricorrenti, responsabili di plurimi furti in abitazione aggravati o di ricettazione e condannati, all'esito del giudizio di appello, per i seguenti reati: [OSCURATO:PERSONA] capo O): delitto di cui agli artt.110, 624 bis, 625 n.2 cod. pen. commesso in Grosseto il 26 ottobre 2011 capo E): delitto di cui agli artt.110, 624 bis, 625 n.2 cod. pen. commesso in Ferrara il 18 ottobre 2011 capo F): delitto di cui agli artt.110, 624 bis, 625 n.2 cod. pen. commesso in Ferrara il 18 ottobre 2011 condannato alla pena di anni tre, mesi nove ed euro 600 di multa (pena base per il reato sub O) anni tre di reclusione ed euro 300 di multa, aumentata ai sensi dell'art.81, comma 2, cod. pen. per i reati sub E) ed F) di complessivi mesi nove ed euro 300 di multa). [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] capo C): delitto di cui agli artt.110, 624 bis, 625 n.2 cod. pen. commesso in Firenze il 17 ottobre 2011 capo D): delitto di cui agli artt.110, 624 bis, 625 n.2 cod. pen. commesso in Firenze il 17 ottobre 2011 capo E): delitto di cui agli artt.110, 624 bis, 625 n.2 cod. pen. commesso in Ferrara il 18 ottobre 2011 capo F): delitto di cui agli artt.110, 624 bis, 625 n.2 cod. pen. commesso in Ferrara il 18 ottobre 2011 capo O): delitto di cui agli artt.110, 624 bis, 625 n.2 cod. pen. commesso in Grosseto il 26 ottobre 2011 capo Q): delitto di cui agli artt.110, 624 bis, 625 n.2 cod. pen. commesso in Bari il 2 novembre 2011 capo R): delitto di cui agli artt.110, 624 bis, 625 n.2 cod. pen. commesso in Bari il 3 novembre 2011 capo T): delitto di cui agli artt.110, 624 bis, 625 n.2 cod. pen. commesso in Livorno il 10 novembre 2011 condannato alla pena di anni quattro, mesi nove ed euro 1000 di multa (pena base per il reato sub O) anni tre di reclusione ed euro 300 di multa, aumentata ai sensi dell'art.81, comma 2, cod. pen. per i reati sub C), D), E),F), Q), R), T) di mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa per ciascun furto, per complessivi mesi ventuno di reclusione ed euro 700 di multa). [OSCURATO:PERSONA] capi E) ed F): riqualificati ai sensi dell'art.648 cod. pen. per la rivendita del provento dei furti commessi in Ferrara il 18 ottobre 2011, avvenuta in Empoli il 19 e 21 ottobre 2011 condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa. [OSCURATO:PERSONA] capo B): delitto di cui all'art.648 cod. pen. accertato in Empoli in data 8 giugno 2011 condannata alla pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa. 2. Con atti sovrapponibili propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo quanto segue: - erronea applicazione della legge per inutilizzabilità delle intercettazioni ex art. 191 cod. proc. pen. effettuate sul numero asseritamente in uso a Polak e Kiparoideze in quanto scaturenti da fonte confidenziale ex art. 203 cod. proc. pen. nonché di tutte le successive proroghe delle intercettazioni con inutilizzabilità derivata dell'intercettazione numero Rit.3649 in uso a Polak. La difesa ritiene che, a parte la fonte confidenziale, non vi fossero altri elementi che collegassero Polak e Kiparoideze all'attività di indagine in quanto la motivazione offerta dalla Corte territoriale, secondo la quale le intercettazioni iniziarono nel 2011 sulla base di indizi e spunti investigativi raccolti a carico di [OSCURATO:PERSONA], sorpresa nel giugno 2011 in possesso di monili provento di furto, non fornisce alcun argomento a sostegno del collegamento tra tale indagata e i soggetti nei cui confronti sono state autorizzate le intercettazioni; - assoluta mancanza di motivazione su motivo devoluto in appello con riferimento all'aumento per la continuazione. La difesa lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di considerare la doglianza con la quale la difesa aveva evidenziato che, individuato il reato più grave e la pena base, è stato previsto un aumento indiscriminato e non specifico per i furti consumati; - difetto di motivazione e violazione di legge per inutilizzabilità di tutte le intercettazioni disposte su tutti i numeri oggetto di attività captativa per violazione dell'art. 267, comma 3, cod. proc. pen. mancanza di motivazione circa l'inidoneità degli impianti e le ragioni di urgenza. La difesa lamenta che tutte le intercettazioni sono state disposte su attestazione del pubblico ministero di inidoneità degli apparecchi rispetto alle esigenze investigative ai fini dell'utilizzo di apparecchiature noleggiate da ditte private. Si tratta di situazioni non controllabili in quanto non dipendenti, ad esempio, dalle condizioni materiali degli impianti, in violazione del diritto di difesa. La difesa contesta la motivazione offerta dalla Corte territoriale, che ha ritenuto generica la censura; - difetto di motivazione circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni relative all'utenza che si asserisce in uso a [OSCURATO:PERSONA] e a certo Svani in violazione degli artt. 267-268 cod. proc. pen. La censura riguarda l'asserita necessità di disporsi intercettazioni per 40 giorni senza alcun riferimento all'ipotesi associativa; - difetto di motivazione, inutilizzabilità e nullità della perizia effettuata sulle telefonate intercettate, 267 cod. proc. pen. nonchè invalidità di tutto il processo per omessa decisione in primo grado di un'eccezione ritualmente sollevata. La difesa lamenta l'omessa valutazione dell'eccezione di nullità della perizia sulle telefonate in quanto non si è compreso chi abbia svolto l'attività di interprete nella traduzione delle telefonate, non essendone state rese note le generalità e la replica fornita dai giudici di merito, che hanno evidenziato come in dibattimento si sia svolta una perizia con nomina di interprete per la traduzione delle medesime telefonate, non è idonea a sanare il vizio in quanto la difesa aveva eccepito l'inutilizzabilità della perizia per le lacune in essa contenute. Si era, in proposito, evidenziato che la stessa telefonata fosse stata tradotta in maniera diversa per due volte, come ad esempio la telefonata n. 448 e la telefonata n. 576, ma la Corte territoriale non ha ritenuto di replicare né di dichiarare inutilizzabile la perizia; - difetto di motivazione con riferimento ai capi E) ed F): la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata fondata sull'erronea attribuzione della telefonata n. 47. Secondo la tesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato alla spartizione dei beni provento di due furti avvenuti nella medesima giornata in Ferrara ma non si comprende perché la Corte abbia ritenuto di poter condannare Vasilev e Mumuladze per il reato di ricettazione mentre [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto a titolo di concorso morale, tanto più che quest'ultimo non si è mai recato al «compro oro»; la pubblica accusa ha fatto riferimento alla telefonata n. 47 per ravvisare una forma di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi di imputazione D) ed F) sebbene questa conversazione non sia intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Su tale punto la Corte di appello non ha fornito motivazione; - difetto di motivazione per quanto concerne il capo O). La sentenza impugnata non ha tenuto conto delle difformità riscontrate tra le versioni delle due perizie sul contenuto della telefonata n. 576; inoltre, non vi è alcuna certezza che la telefonata sia intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non essendovi alcun riscontro investigativo, né si comprende come sia possibile che sulla mera conversazione attribuita tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza alcun appiglio logistico si sia fondata la responsabilità dell'imputato. Al momento del controllo della polizia giudiziaria non sono stati rinvenuti oro nè refurtiva; Nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si rinviene un ulteriore settimo motivo con la stessa rubrica del motivo precedente, in cui si deduce che molti dubbi sono emersi con riferimento alla pluralità di telefonate aventi lo stesso numero (tel. n.1148) ma diverso contenuto. Lo stesso equivoco concerne la telefonata n. 1167 e il dubbio è rimasto irrisolto, né vi sono riscontri durante l'identificazione avvenuta ad Arezzo, ove tra gli oggetti presenti nell'auto non c'era traccia della cassaforte o del suo contenuto e nemmeno attrezzi riconducibili alla sua apertura. I giudici della sentenza impugnata non hanno fatto il minimo sforzo per superare le legittime contestazioni difensive sull'evidente discrasia riscontrata e sull'impossibilità di attribuire all'imputato il furto sulla base di una telefonata avente contenuti diversi e priva di data certa. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per i seguenti motivi: - violazione degli artt. 420 bis e 161 cod. proc. pen. e nullità della sentenza. L'imputato aveva nominato un difensore di fiducia nel procedimento n.18523/2011 RGNR per falso, eleggendo domicilio presso tale difensore. Il procedimento è confluito in un altro procedimento più ampio (n.100194/12 RGNR) in quanto, a seguito di intercettazioni, l'imputato è stato ritenuto partecipe di un'associazione per delinquere, ma nell'ambito di tale procedimento non vi è stata alcuna nomina difensiva; il difensore di fiducia nominato nel primo procedimento ha rinunciato al mandato e l'imputato, sconosciuto al difensore d'ufficio che ha proposto il presente ricorso, non è mai venuto a conoscenza del procedimento; nel ricorso si rammenta che è stato dichiarato contumace in sede di udienza preliminare, ma non vi è la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento; - violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra l'imputazione e la sentenza in quanto il ricorrente, imputato del reato di furto aggravato in abitazione con uso del mezzo fraudolento, è stato condannato per il reato di ricettazione con pregiudizio della possibilità di difesa, difettando il capo di imputazione di elementi idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto ritenuto in sentenza; - erronea applicazione dell'art. 191 cod. proc. pen. per inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate su numeri assertivamente in uso a Polak e Kiparoideze in quanto scaturenti da fonte confidenziale ex art.203 cod. proc. pen., dei decreti e di tutte le successive proroghe con conseguente inutilizzabilità derivata dell'intercettazione Rit. 3649 in uso a Polak; il difensore deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite sull'utenza in uso a Polak e ad altro soggetto in quanto disposte sulla base di una fonte confidenziale di cui non sono state indicate le generalità e in difetto di qualsivoglia ulteriore indizio di colpevolezza; - difetto di motivazione e violazione di legge per inutilizzabilità di tutte le intercettazioni disposte su tutti i numeri oggetto di attività captativa per violazione dell'art. 267, comma 3, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione circa l'inidoneità degli impianti e le ragioni di urgenza. La difesa si duole dei fatto che sia stata autorizzata la remotizzazione delle telefonate utilizzando le attrezzature da noleggiare presso ditte private sulla base di attestazione del pubblico ministero di insufficienza o inidoneità degli impianti; su tale eccezione la Corte di appello ha ritenuto che la difesa non avesse indicato le modalità delle violazioni, con motivazione meramente apparente; - difetto di motivazione circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni relative all'utenza che si asserisce essere in uso a [OSCURATO:PERSONA] e all'utenza che si asserisce essere in uso a certo Svani, in violazione degli artt.267 - 268 cod. proc. pen. Le intercettazioni effettuate su tali utenze sono state disposte per giorni 40 in assenza di motivazione riferibile all'associazione, anzi esplicitando solo la sussistenza di gravi indizi di reato per le ipotesi delittuose di furto e ricettazione; - violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., inutilizzabilità e nullità della perizia effettuata sulle telefonate intercettate, art. 267 cod. proc. pen. nonché invalidità di tutto il processo per omessa decisione in primo grado di un'eccezione ritualmente sollevata. La difesa lamenta che l'eccezione difensiva sia stata ignorata in primo grado e dalla Corte di appello, che si è limitata a ritenere valida la perizia, sebbene non si comprenda chi abbia effettivamente svolto l'attività di interprete nella traduzione delle telefonate intercettate. Il riferimento alla circostanza che, in sede dibattimentale, si sia svolta una perizia con la nomina di un interprete non ha chiarito il contenuto delle telefonate e, in ogni caso, era stata proposta eccezione di inutilizzabilità della perizia per le gravissime lacune in essa contenute, ma tale eccezione è rimasta priva di risposta. Non è chiaro il contenuto delle intercettazioni in quanto il perito ha tradotto la stessa telefonata in maniera diversa, come ad esempio la telefonata n. 448 e la telefonata n. 576; - art. 606 lett.c) e d) cod. proc. pen. La difesa ritiene che vi sia un errore macroscopico che inficia tutto l'apparato argomentativo in quanto l'accusa ha attribuito la telefonata n.47 al coimputato [OSCURATO:PERSONA] mentre parlavano altri soggetti; si tratta di errore macroscopico che va a incidere su tutto l'apparato argomentativo in quanto il documento falso avrebbe potuto essere esibito da chiunque; - mancanza ovvero illogicità della motivazione sul diniego della concessione delle attenuanti generiche. 4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con unico motivo, per omessa o illogica motivazione sul diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Corte di appello ha motivato il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche in assenza di validi argomenti positivi per la concessione del beneficio, sostanzialmente fornendo una risposta inconsistente alla censura mossa dalla difesa circa la valenza generica e standardizzata della motivazione fornita dal giudice di primo grado. In primo grado si era fatto riferimento alla reiterazione dei fatti criminosi, laddove la ricorrente è stata condannata per un solo episodio di ricettazione. Con riguardo al beneficio della sospensione condizionale della pena, chiesto sia al Tribunale che alla Corte di appello, i giudici di merito hanno totalmente omesso di esaminare la censura, sebbene la pena irrogata consentisse il riconoscimento del beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Va, infatti, rilevato che trova applicazione al caso in esame la disciplina transitoria dettata dall'art.15 bis, comma 1, legge 28 aprile 2014, n. 67 (articolo inserito dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, in vigore dal 22 agosto 2014), che dispone che continuano ad applicarsi le norme previgenti, relative al processo in contumacia, qualora alla data di entrata in vigore della disciplina transitoria sia stata dichiarata la contumacia e non sia stata pronunciata la sentenza di primo grado (Sez. 5, n. 33112 del 28/03/2018, Siessena, Rv. 273776 - 01). Secondo quanto si evince dall'esame degli atti, consentito dalla natura della censura, il ricorrente era stato infatti dichiarato contumace all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia in data antecedente l'entrata in vigore della disciplina del processo in absentia. La censura, che sostiene la violazione di tale ultima disciplina risulta pertanto inconferente al caso.2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, posto che nel capo d'imputazione era specificamente contestata la condotta di rivendita, successiva ai furti commessi in Ferrara il 18/10/2011, avvenuta in Empoli il 19 e il 21 ottobre 2011. In caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non può ritenersi sussistente la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui, come avvenuto nel presente procedimento, nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza (Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019 , Gugliotta, Rv. 277403 - 01; Sez. 2, n. 38889 del 16/09/2008, Depau, Rv. 241446 - 01). 3. In linea di principio, giova ricordare che l'orientamento interpretativo sposato dalla Corte di legittimità in merito ai requisiti di forma del ricorso per cassazione tende verso l'esclusione dell'ammissibilità del ricorso che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa o caotica, tale da non consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen. (Sez.2, n.29607 del 14/05/2019, Castaldo, Rv. 276748 - 01; Sez.3, n.30148 del 13/02/2018, Porcelli, in motivazione), o tale da non rappresentare una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 2, n.7801 del 19/11/2013, dep.2014, Hussien, Rv. 259063 - 01). 4. Nei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono dedotte argomentazioni tendenti a dimostrare una serie di vizi e carenze nelle quali sarebbero incorsi i giudici di merito. Le rubriche delle singole censure sono, tuttavia, formulate in maniera caotica, sovrapponendo la generica indicazione di vizi inerenti alla motivazione all'enunciazione di norme del codice di rito asseritannente violate. In alcuni motivi si allega l'inutilizzabilità o la nullità di intercettazioni telefoniche riferibili a coimputati diversi dai ricorrenti, senza specificarne la rilevanza ai fini del giudizio di responsabilità di questi ultimi, e si propone l'inutilizzabilità derivata di emergenze istruttorie inerenti ad attività di intercettazione. 5. Nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] i motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo riproducono doglianze analoghe a quelle proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presentano analogo difetto di chiarezza, specificità, pertinenza al giudizio strettamente inerente alla responsabilità del ricorrente.6. Nel tentativo di ulteriormente chiarire, in particolare, le ragioni d'inammissibilità delle censure sviluppate in merito al compendio intercettivo, il Collegio richiama i seguenti princìpi di diritto, che possono considerarsi consolidati nella giurisprudenza della Corte di legittimità: a) in tema di intercettazioni, le informazioni apprese da fonte confidenziale non sono in alcun modo utilizzabili - neppure unitamente ad altri elementi - al fine di ritenere la sussistenza dei gravi indizi di reato che consentono l'impiego di tale mezzo di ricerca della prova, mentre possono essere utilizzate al diverso fine di individuare il collegamento tra il soggetto da intercettare e una data utenza, non essendo, questa, attività di ricostruzione del quadro indiziario (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 03). Sono gli stessi ricorrenti a rappresentare che il pubblico ministero chiese l'intercettazione delle utenze di Polak e Kiparoidze allegando i criteri di collegamento tra tali soggetti e l'indagata [OSCURATO:PERSONA]. Le censure svolte sul punto dai ricorrenti sono anche aspecifiche in quanto non chiariscono quale fosse il profilo, la sussistenza di gravi indizi di reato ovvero l'assoluta indispensabilità per le indagini, alla cui costruzione la fonte confidenziale avrebbe contribuito. Ciò ha una rilevanza centrale nella soluzione della questione posta: il divieto di cui all'art. 267, comma 1-bis, cod. proc. pen. concerne, infatti, il solo profilo della gravità indiziaria ma non già quello diverso dell'assoluta indispensabilità delle indagini, sicché non rileverebbe, nel senso dell'auspicata inutilizzabilità, che il monitoraggio dell'utenza del Polak e del Kiparoideze fosse stato individuato quale utile alle indagini grazie alle informazioni confidenziali, qualora la piattaforma circa l'esistenza di gravi indizi di reato fosse stata già aliunde raccolta; b) in ogni caso, l'eventuale inutilizzabilità conseguente all'impiego di informazioni apprese da fonte confidenziale per l'affermazione della sussistenza di indizi idonei all'attivazione di intercettazioni resterebbe circoscritta alle prove illegittimamente acquisite, senza comunicarsi al contenuto delle ulteriori captazioni, non applicandosi all'inutilizzabilità la regola, di cui all'art. 185, comma 1, cod. proc. pen., relativa all'estensione della nullità agli atti dipendenti da quello dichiarato nullo (Sez. 5, n. 12697de1 20/11/2014, Strazimiri, Rv. 263031; Sez. 2, n. 44877 del 29/11/2011, Berardinetti, Rv, 251361); vale la pena sottolineare anche che l'affermazione di responsabilità degli imputati nel presente processo trae le sue principali fonti di prova da perquisizioni e sequestri, testimonianze, denunce delle parti lese, riscontri ai risultati delle intercettazioni forniti dal sistema di rilevamento degli spostamenti delle auto mediante GPS; c) in tema di intercettazioni, è legittima l'utilizzazione, per le operazioni di captazione, di impianti e mezzi appartenenti a privati (Fattispecie relativa ad intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite, come nel caso in esame, presso i locali della procura della Repubblica con rennotizzazione negli uffici della polizia giudiziaria mediante impianti presi a noleggio da privati) (Sez. 1, n.40122 del 16/05/2019, Balice, Rv. 277794 - 01); la condizione necessaria per l'utilizzabilità delle captazioni è, infatti, che l'attività di registrazione sia avvenuta nei locali della procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre l'ascolto delle conversazioni captate può avvenire «in remoto» presso gli uffici della polizia giudiziaria, anche se in un luogo diverso da quello indicato nel decreto del pubblico ministero, senza che, in tal caso, sia necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., non prevedendo l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. alcuna sanzione di inutilizzabilità (Sez. 5, n. 1781 del 28/10/2021, dep.2022, Turiano, Rv. 282427 - 01). Nel caso in esame, peraltro, l'attività captativa è stata legittimata dalla presenza della motivazione circa l'impossibilità di avvalersi degli impianti della Procura della Repubblica, dal momento che il pubblico ministero ha attestato che le attrezzature in dotazione all'ufficio requirente non erano sufficienti e che non vi era la possibilità, per l'ufficio stesso, di munirsi delle necessarie dotazioni in tempi compatibili con le necessità investigative, il che rendeva urgente il ricorso ad impianti esterni; d) l'omissione, nel decreto autorizzativo di intercettazioni per la durata di giorni quaranta, del riferimento ad uno dei reati di cui all'art. 13 legge 12 luglio 1991, n. 203, non rende inutilizzabili le intercettazioni, se dal complesso della motivazione si evince che esse avevano ad oggetto attività criminose organizzate (Sez. 5, n. 3193 del 11/11/2011, dep. 2012, Schettini, Rv. 252988 - 01; Sez. 4, n. 22511 del 03/05/2007, Bleta, Rv. 237028 - 01). Le censure sono del tutto aspecifiche sul punto, anche perchè dagli atti allegati al ricorso si evince la presenza nell'istanza di autorizzazione e nel decreto autorizzativo di specifico riferimento al reato associativo; e) l'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell'interprete di lingua straniera che abbia proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, non è causa di inutilizzabilità dei risultati di tali operazioni, essendo tale sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 24305 del 19/01/2017, Mifsud, Rv. 269985 - 01; Sez. 5, n. 25549 del 15/04/2015, Silagadze, Rv. 268024 - 01). [OSCURATO:PERSONA] condivide, sul tema, l'orientamento maggioritario che si attiene al dato normativo di cui all'art.271, comma 1, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in caso di inosservanza, tra l'altro, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 268 cod. proc. pen., ma non del comma 2 dello stesso articolo. Né può ritenersi che venga in rilievo la previsione di cui al comma 1 dell'art. 268 cod. proc. pen., che si limita a prescrivere la verbalizzazione delle operazioni di registrazione, laddove lo specifico contenuto del verbale è disciplinato dal comma 2 della citata disposizione codicistica e dall'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. Deve dunque ribadirsi l'insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui «la violazione delle disposizioni sulla redazione del verbale poste dall'art. 89 disp. att. c.p.p. non comporta l'inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione», ostandovi il principio di tassatività che governa la sanzione processuale, e, dunque, l'assenza di riferimenti in tal senso nell'art. 271 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395 - 01). 7. Il requisito della specificità dei motivi previsto dall'art.581 lett.d) cod. proc. pen. a pena di inammissibilità dell'impugnazione implica non solo l'onere di dedurre le censure che la parte intende muovere in relazione a uno o più punti della decisione ma anche quello di indicare in modo chiaro e preciso gli elementi fondanti le censure medesime. In difetto, il ricorso non può considerarsi ammissibile. Ulteriore presupposto di ammissibilità del motivo di ricorso è il puntuale confronto con il tenore del provvedimento impugnato, in difetto del quale l'impugnazione è priva della sua funzione di critica argomentata del provvedimento impugnato. Risultano, per tali ragioni inammissibili i seguenti motivi di ricorso: - il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che omette di confrontarsi con le indicazioni fornite dalla Corte territoriale circa la misura degli aumenti ai sensi dell'art.81, comma 2, cod. pen. alle pagg.24 ([OSCURATO:PERSONA]) e 27 ([OSCURATO:PERSONA]), avendo i giudici operato il medesimo aumento per ciascun reato satellite in misura minima; si richiama, sull'onere di motivazione degli aumenti per la continuazione, la recente sentenza delle Sezioni Unite, per cui il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01 ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene); - il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, oltre a trascurare ogni indicazione in merito alla decisività delle conversazioni asseritamente mal tradotte, omettono ogni specifico confronto con la puntuale motivazione offerta in proposito dalla Corte territoriale a pag.23. Giova ribadire, anche a tale proposito, che il principio dell'invalidità derivata previsto dall'art. 185 cod. proc. pen. non è applicabile con riferimento alla inutilizzabilità, sicchè la decisione che si basi su prova vietata non è di per sé invalida, potendo al più ritenersi nulla per difetto di motivazione, qualora non sussistano prove, ulteriori e diverse da quelle inutilizzabili, idonee a giustificarla (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep.2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196 - 03). In altre parole, in tema di inutilizzabilità, differentemente che per la materia della nullità, non opera il principio della propagazione, cosicché, in forza del principio vitiatur sed non vitiat, la sanzione processuale dell'inutilizzabilità di una prova rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite e non incide in alcun modo sulle altre risultanze probatorie, anche se queste sono collegate a quelle inutilizzabili (Sez. 2, n.44877 del 29/11/2011, Berardinetti, Rv. 251361 - 01; Sez. 1, n. 21923 del 30/01/2007, Cirillo, Rv. 236694). Il principio appena enunciato è richiamato anche in pronunce della Corte Costituzionale (Corte Cost. n.252 del 26 novembre 2020; Corte Cost. n.219 del 3 ottobre 2019), in cui si è ritenuto pacifico l'assunto secondo il quale l'istituto della inutilizzabilità ha vita totalmente autonoma rispetto al regime e alla stessa natura giuridica delle nullità. Derivando il divieto probatorio e la conseguente «sanzione» della inutilizzabilità da una espressa previsione della legge, qualsiasi estensione di tale regime ad atti diversi da quelli ai quali si riferisce il divieto non potrebbe che essere frutto di una, altrettanto espressa, previsione legislativa; - i motivi rubricati ai nn.7 dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, oltre ad essere del tutto aspecifici in relazione alle ragioni per le quali l'asserita erronea valutazione di singoli indizi ridonderebbe in vizio della sentenza, omettono un puntuale confronto con la motivazione offerta dalla Corte territoriale alle pagg.24, 26 e 28; - l'ottavo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che non si confronta con la puntuale motivazione offerta a pag.29 della sentenza. 8. Il motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che attiene alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, è infondato dal momento che, nel complesso della sentenza impugnata e, più specificamente, nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, la Corte di merito ha ritenuto sufficiente l'indicazione anche di un solo elemento negativo tra quelli elencati dall'art.133 cod. pen. Tale interpretazione è conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice, quando rigetta l'istanza di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244)., 9. Con riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena, il Collegio ritiene, invece, che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sia fondatamente proposto in quanto, sebbene nella sentenza sia riportato il motivo di appello concernente il predetto beneficio, la Corte territoriale ne ha totalmente obliterato la disamina. La sentenza impugnata dovrà, dunque, essere annullata limitatamente a tale punto della decisione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per l'esame della doglianza. Resta ferma e diviene irrevocabile, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen., la statuizione sull'affermazione di responsabilità della ricorrente. 10. Alla inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 cod. pr