CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 36074/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22039/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, in via Alessandria n. 130, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Piazza R.B. Crivelli n. 50; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 764 del 2017; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del PM, dott. G.Fichera, che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Dagli atti di causa emerge quanto segue. Con sentenza n. 13985/13 il Tribunale di Milano, respingendo l'opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, confermò il decreto con il quale venne ingiunto al ricorrente di pagare, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., Euro 51.600,86 oltre accessori quale corrispettivo dovuto alla predetta società per l'istallazione di cartelloni pubblicitari, in esecuzione dell'accordo contrattuale intercorso tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l'indicata sentenza che venne rigettata dalla Corte d'appello di Milano. Il giudice di seconde cure, nel dettaglio, ritenne che il Tribunale avesse correttamente escluso che il contratto intercorso tra le parti, diversamente da quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], fosse nullo per violazione di norme imperative. A tal riguardo la Corte d'appello affermò che la disposizione invocata dall'appellante, ossia l'art. 23 C.d.s., pur essendo una norma imperativa prevedeva, in caso di sua violazione, la sola sanzione amministrativa, di talché avrebbe dovuto ritenersi esclusa la nullità dell'accordo non essendo stata violata, in ogni caso, una norma che avesse preveduto espressamente siffatta sanzione. Muovendo da quanto innanzi, e richiamando l'orientamento di questa Corte di cui a Cass. n. 5372 del 2003, il giudice di seconde cure affermò inoltre che :"a ben vedere, inoltre, manca in ogni caso, nella specie la prova che l'accordo verbale intervenuto tra le parti avesse oggetto un'attività di pubblicizzazione in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 23 C.d.s., potendosi al più ritenere provata la saltuaria violazione di tali prescrizioni da parte di [OSCURATO:SOCIETA] nel momento esecutivo del contratto, con conseguente ininfluenza sul momento genetico del contratto e eventuale rilevanza del comportamento sul piano della responsabilità delle parti, profilo non dedotto dall'appellante. A tal proposito, vi è la prova in atti che l'unica sanzione amministrativa irrogata per violazione dell'art. 23 C.d.s. è stata pagata da [OSCURATO:SOCIETA] che, quindi, si è assunta la responsabilità dei comportamenti posti in essere nella fase esecutiva del contratto, senza alcun danno per l'opponente." [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la prefata decisione con 3 motivi, [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 3, c.p.c. in relazione all'art.183, comma 6, n. 1 c.p.c. Il ricorrente con il predetto motivo si duole del fatto che la Corte d'appello, non abbia "fatto buon governo della norma contemplata dall'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. dichiarando inammissibili perché tardive [ ..] le domande nuove [..] svolte dal sig. [OSCURATO:PERSONA] con la prima memoria istruttoria, e cioè quelle tese alla declaratoria di annullabilità del rapporto intercorso tra le parti e alla restituzione di ,/ indebito, le quali' non sarebbero tardive né inammissibili. 2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e cioè la dimostrazione che tutti i cartelloni pubblicitari installati fossero stati installati senza le prescritte autorizzazioni di legge. Secondo il ricorrente, l'erronea declaratoria di inammissibilità dedotta con il precedente motivo avrebbe comportato l'omessa motivazione da parte sia del giudice di primo grado che di quello di appello in ordine alla questione relativa all'abusivismo di [OSCURATO:SOCIETA]. 3.Con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione dell'art. 360, comma 3, c.p.c. per errata applicazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 285 del 1992. Ad avviso del ricorrente la norma richiamata sarebbe imperativa e da ciò discenderebbe la nullità del rapporto intercorso tra le parti. 4.Preliminarmente va osservato che la società [OSCURATO:SOCIETA] è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 28 del 2018. Tuttavia "l'intervenuta modifica dell'art. 43 I.fall. per effetto dell'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui stabilisce che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità posto che in quest'ultimo, in quanto dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge" (Cass.n. 27143 del 2017). 5.Possono ora trattarsi i singoli motivi di ricorso che devono essere rigettati in quanto inammissibili. 5.1.11 primo motivo è inammissibile. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità non risultando dove ed in quali termini sarebbe stata formulata tale eccezione. In quest'ottica la doglianza g palesa come radicalmente nuova atteso che nella sentenza si afferma, al contrario, che sia stato formulato un unico motivo di doglianza tanto più che il richiamo all'espressione di cui a pag. 20 dell'appello (così come indicato nello stesso ricorso a pag. 5) fa esplicito riferimento ai motivi che, proposti in primo grado, non siano stati presi in considerazione dei giudice di prime cure, laddove il giudice di prime cure si è espresso su quella oggetto della doglianza dichiarandola inammissibile in quanto tardiva.6. il secondo motivo è inammissibile vedendosi in ipotesi di cd. "doppia conforme". Nella specie, il ricorrente non ha dimostrato che il provvedimento impugnato non trovi fondamento nelle stesse ragioni di fatto poste a base della decisione appellata gravando sul ricorrente l'onere di indicare le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado, quelle poste a fondamento della sentenza di rigetto e dimostrarne la diversità (ex multis Cass. n. 5528 del 2014; da ultimo Cass n. 8320 del 2022). Va in questa sede ribadito il principio secondo cui rad. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'ad. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (SAI n. 8053 del 2014). 7. Il terzo motivo, infine, è anch'esso inammissibile. Il ricorrente non si confronta con la ratio della sentenza pronunciata dalla Corte d'appello la quale, lungi dal non ritenere l'art. 23 del d.lgs.n. 285 del 1992 una disposizione non imperativa, si è limitata da un lato a confinarne gli effetti alla fase esecutiva, e non genetica, del rapporto e, dall'altro, ad evidenziare come la disposizione preveda, in caso di sua violazione, la sola sanzione amministrativa, così escludendosi la nullità del rapporto intercorso tra le parti. Va al riguardo in questa sede ribadito che in tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità per i medesimi (Cass. n. 15099 del 2021). 8.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese sono liquidate come da dispositivo. Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (aggiunto dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della debenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda S.U. n. 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che determina in euro 4300,00 di cui 200,00 per esborsi oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.Da atto, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe