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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13347/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della Corte di Appello di Messina.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con sentenza emessa in data 13 febbraio 2019, ha condannato Tindaro COPPOLINA alla pena di anni 5 e mesi 3 di reclusione ed euro 1.100,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. 2.

La Corte di Appello di Messina, con sentenza emessa in data 21 febbraio 2020 ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato al COPPOLINA la pena di anni 4 di reclusione ed euro 1,000,00 di multa su concorde richiesta delle parti. 1 COPPOLINA Tindaro, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza.

Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione degli artt. 163 e 168, cod. pen.

Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente revocato la sospensione condizionale della pena in assenza dei presupposti di legge; secondo la difesa il beneficio concesso dalla Corte di Appello di Messina con sentenza divenuta I irrevocabile il 4 maggio 2010 non poteva esser revocato in conside razione del decorso del termine biennale per l'estinzione del reato in data anteriore a quella di commissione del reato oggetto del presente giudizio.

4. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine al sesto motivo di appello avente ad oggetto l'erronea revoca sospensione condizionale della pena disposta dal giudice di primo grado, motivo al quale l'imputato non avrebbe rinunciato.

5. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.

Dalla lettura del verbale di udienza del 21 febbraio 2020 emerge ictkoculi che il difensore di fiducia del COPPOLINA, diversamente da quanto affermato nel ricorso, ha rinunciato a tutti i motivi di appello.

Deve essere, in proposito, ricordato, che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili i ricorsi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, Ordinanza n. 4866 del 04/11/2022, dep. 2023, Mola, non massimata).

Deve essere, inoltre, ricordato, che la rinuncia ai motivi di appello, contestuale all'accordo sulla rimodulazione della pena, è irrevocabile in quanto integra un irretrattabile passaggio di fase che perde effetto solo nel caso -non ravvisabile nel caso di specie- in cui la Corte di appello ritenga di non potere accogliere la proposta di pena concordata formulata dalle parti (vedi Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021, Zapparini, Rv. 282312 - 01).

6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 29 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della Corte di Appello di Messina. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con sentenza emessa in data 13 febbraio 2019, ha condannato Tindaro COPPOLINA alla pena di anni 5 e mesi 3 di reclusione ed euro 1.100,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. 2. La Corte di Appello di Messina, con sentenza emessa in data 21 febbraio 2020 ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato al COPPOLINA la pena di anni 4 di reclusione ed euro 1,000,00 di multa su concorde richiesta delle parti. 1 COPPOLINA Tindaro, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione degli artt. 163 e 168, cod. pen. Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente revocato la sospensione condizionale della pena in assenza dei presupposti di legge; secondo la difesa il beneficio concesso dalla Corte di Appello di Messina con sentenza divenuta I irrevocabile il 4 maggio 2010 non poteva esser revocato in conside razione del decorso del termine biennale per l'estinzione del reato in data anteriore a quella di commissione del reato oggetto del presente giudizio. 4. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine al sesto motivo di appello avente ad oggetto l'erronea revoca sospensione condizionale della pena disposta dal giudice di primo grado, motivo al quale l'imputato non avrebbe rinunciato. 5. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Dalla lettura del verbale di udienza del 21 febbraio 2020 emerge ictkoculi che il difensore di fiducia del COPPOLINA, diversamente da quanto affermato nel ricorso, ha rinunciato a tutti i motivi di appello. Deve essere, in proposito, ricordato, che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili i ricorsi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, Ordinanza n. 4866 del 04/11/2022, dep. 2023, Mola, non massimata). Deve essere, inoltre, ricordato, che la rinuncia ai motivi di appello, contestuale all'accordo sulla rimodulazione della pena, è irrevocabile in quanto integra un irretrattabile passaggio di fase che perde effetto solo nel caso -non ravvisabile nel caso di specie- in cui la Corte di appello ritenga di non potere accogliere la proposta di pena concordata formulata dalle parti (vedi Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021, Zapparini, Rv. 282312 - 01). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 29 novembre 2
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