CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025
Cassazione n. 08994/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /fil Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno di reclusione e di 3.000,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il motivo espone censure deducibili e non dedotte con i motivi di appello, nonché del tutto prive di specificità, posto che: a) la sentenza impugnata, adita con motivi di gravame concernenti esclusivamente la qualificazione del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, poi riconosciuta, e la concessione delle attenuanti generiche, rappresenta comunque in modo puntuale che l'imputato è stato colto mentre cedeva hashish ad una persona e ne deteneva altra, per un quantitativo tra l'altro non minimale, essendo da esso ricavabili 318 dosi medie singole; b) il ricorso non si confronta con quanto evidenziato nella sentenza impugnata, né indica in alcun modo elementi concreti su cui fondare la pronuncia di proscioglimento; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.