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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04036/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale stesa su atto allegato, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Reggio nell’Emilia, che ha indicato recapito Pec; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 368, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 22.4.2024; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto:Ires, Iva ed Irap, 2014 -PDA - Richiesta di trattazione - Sponsorizzazioni sportive - Contestate operazioni oggettivamente inesistenti - Regime probatorio.

Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica fiscale estesa a più anni d’imposta, notificava alla [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n.

THQ03DI01444, avente ad oggetto maggiori tributi per Ires, Iva ed Irap, con riferimento all’anno 2014, in conseguenza della ritenuta utilizzazione di fatture relative ad operazioni commerciali ritenute oggettivamente inesistenti, aventi ad oggetto sponsorizzazioni sportive nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] club Modena e [OSCURATO:PERSONA] kart, di cui non vi era però prova che le prestazioni fossero state effettivamente fornite.

La contribuente proponeva procedura di accertamento con adesione, che non sortiva esito positivo.

2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna che lo accoglieva ed annullava l’atto impositivo.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], che riformava la decisione della CTP, ritenendo non provata la effettuazione delle prestazioni oggetto dei rapporti di sponsorizzazione.

In conseguenza la Corte tributaria regionale riaffermava la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento.

4. Ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a tre motivi di ricorso, Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La ricorrente ha pure depositato memoria illustrativa.

5. Il Consigliere delegato, esaminati gli atti, redigeva proposta di definizione accelerata della controversia che era notificata alle parti. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione e domandato la trattazione del ricorso.

In conseguenza è stata fissata l’odierna udienza per la definizione della causa.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la contribuente contesta la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729, c.c., per avere il giudice dell’appello errato nella ripartizione dell’onere della prova, e non aver valutato le prove offerte per dimostrare la effettività delle operazioni commerciali ritenute inesistenti dall’Amministrazione finanziaria.

2. Con il terzo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la società critica la nullità della sentenza impugnata per effetto della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in conseguenza della mera apparenza della motivazione.

3. Con il primo ed il terzo motivo di impugnazione la società lamenta la mera apparenza della motivazione adottata dal giudice dell’appello, e comunque la violazione di legge in conseguenza della illegittima ripartizione dell’onere della prova, e per aver ritenuto non essere stata raggiunta la prova dell’effettività delle operazioni commerciali contestate come inesistenti dall’Amministrazione finanziaria.

3.1. I due motivi di ricorso presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.

3.2. Appare opportuno premettere che alla [OSCURATO:PERSONA] è contestato di aver emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, in questo giudizio come in altri relativi a diversi anni d’imposta di cui si è assicurata la trattazione contestuale, in relazione alla sponsorizzazione di [OSCURATO:PERSONA] club Modena e [OSCURATO:PERSONA], dedite alla partecipazione a competizioni di go-kart.

La ricorrente contesta che le prestazioni sono state effettivamente fornite, e comunque che il giudice dell’appello ha valorizzato gli scarni elementi indiziari forniti dall’Agenzia delle Entrate, ed ha invece trascurato gli elementi di prova dell’effettività delle prestazioni assicurati dalla società.

3.3. La Corte tributaria regionale nello svolgimento del processo, dopo aver riassunto gli elementi che avevano indotto l’Amministrazione finanziaria a procedere alla verifica, ha evidenziato che, con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] club Modena, in relazione “al periodo d’imposta in contestazione la società produceva le copie delle fatture di sponsorizzazione contabilizzate nell’anno, alcuni contratti, copie di contabili bancarie, foto e calendari di gara in formato elettronico, ma non produceva il contratto di sponsorizzazione”, evidenziando peraltro che “l’Ufficio rilevava l’estrema genericità della documentazione fotografica, non essendo possibile comprendere quali foto si riferissero alla sponsorizzazione con “[OSCURATO:PERSONA]” e quali, invece, si riferissero all’altra sponsorizzazione in essere nel 2013, con la società [OSCURATO:PERSONA] dal momento che i calendari gara delle due sponsorizzazioni erano identici, apparendo pertanto, inverosimile che “Aelleci” avesse sponsorizzato, per lo stesso evento sportivo, due associazioni diverse e quindi due veicoli diversi”.

Con riferimento ai rapporti con la [OSCURATO:PERSONA], poi, osservava come, nella ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria, “la predetta associazione avesse partecipato a gare di kart avvalendosi delle prestazioni di un unico pilota (figlio del rappresentante legale), il quale compariva in diversi siti internet quale pilota del team “MKS di [OSCURATO:PERSONA]”, concorrendo, quindi, per tutt’altro soggetto giuridico.

Circa le operazioni in uscita i verificatori annotavano diverse operazioni di prelevamento allo sportello, diversi assegni bancari con data pari a quella di valuta (nella sostanza operazioni regolate per contante) che non trovavano riscontro nelle fatture di acquisto.

Più in generale, dal confronto tra le operazioni in entrata e quelle in uscita emergeva che le somme incassate dall’associazione transitavano solo temporaneamente sul conto corrente dell’ente e, nel giro di pochi giorni, uscivano a più riprese per essere, a parere dei verbalizzanti, restituite agli sponsor” (sent. [OSCURATO:PERSONA], p.

II).

3.3.1. Quindi la CTR, nella parte motiva della pronuncia, osservava innanzitutto che “la pronuncia di primo grado … limita la disamina ad affermazioni generiche … La sentenza avrebbe dovuto invece dar conto dei numerosi argomenti e degli indici presuntivi addotti dall’Ufficio e fornire un’analisi degli stessi motivandone la inidoneità e, al contempo, spiegare le ragioni per cui la tesi di parte fosse da preferire se raffrontata con le argomentazioni spese dall’Ufficio. … Ciò posto si rileva come l’Ufficio abbia pienamente assolto il proprio onere probatorio, evidenziando una serie di fatti che fanno fondatamente dubitare dell’effettività delle prestazioni promozionali e, segnatamente: -il sig. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di segretario dell’associazione, ha ammesso testualmente: “In effetti, si retrocedeva alla società una parte di quanto esposto nella fattura, circa il 30%”; - le gare ed i campionati ai quali “[OSCURATO:PERSONA]” avrebbe dovuto partecipare non sono evidenti su internet; - non si rintracciano piloti, kart e classifiche relativi ai circuiti in cui i mezzi dell’associazione avrebbero dovuto gareggiare; - il rappresentante legale dell’associazione non ha dato evidenza alcuna delle prestazioni rese agli sponsor; - vi sono numerosi prelevamenti di denaro contante allo sportello a fronte dei quali “[OSCURATO:PERSONA]” non ha fornito spiegazioni e comunque non risulta alcun verbale dell’associazione in merito alla destinazione di tali ingenti somme.

Giova precisare che nell’anno 2014, oggetto dell’odierna vertenza, i prelevamenti bancomat o in contanti a sportello ammontavano ad € 134.170,00, a fronte di entrate per € 180.090,00 (all. 1 avviso impugnato, pp. 18-20); - l’Ufficio di Modena ha altresì effettuato n. 2 accessi mirati presso la sede di due sponsor ‘ed ha richiesto prova dell’effettività di tali prestazioni senza però ricevere alcuna documentazione’; - il sig. [OSCURATO:PERSONA], pur affermando di avere effettuato numerosi prelevamenti per iscrizioni, gomme, benzina, pasti, ricambi dei motori, ecc., non è stato in grado di documentare alcuno di questi oneri (all. 2 avviso di accertamento).

Per quel che concerne la seconda sponsorizzazione, quella con l’associazione [OSCURATO:PERSONA], l’Ufficio ha dedotto rilevanti elementi dai quale traspare l’inesistenza oggettiva della prestazione, quali, nell’ordine: - sui principali motori di ricerca internet non è risultata alcuna informazione riferibile a tale associazione; - i libri sociali ([OSCURATO:PERSONA] delle Assemblee, [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio Direttivo) non sono stati consegnati ai verificatori; - non risultava la possibilità di tesserarsi presso l’associazione, né erano stati organizzati corsi, eventi o altre attività istituzionali per i soci; -l’ente è stato sostanzialmente utilizzato per finanziare e consentire la partecipazione a gare di karting al sig. [OSCURATO:PERSONA], figlio del legale rappresentante; -l’associazione non risultava iscritta al Coni.

Anche in questo caso a seguito di ogni accredito ricevuto nel 2014 dalle società sponsor come pagamento di fatture emesse nel 2013 era seguito, in maniera assolutamente sistematica, un prelevamento per contanti e/o emissione di assegni bancari, eseguito nei giorni immediatamente successivi, per importi variabili tra il 90% ed il 100% di quanto incassato.

Appare evidente, sulla base di quanto esposto che l’Agenzia delle entrate ha fornito sufficienti elementi probatori idonei a suffragare la fittizietà delle prestazioni rese alla parte appellata” (sent. [OSCURATO:PERSONA], p.

IV).

3.3.2. È sembrato opportuno riportare un ampio stralcio della decisione del giudice dell’appello, che riporta anche ulteriori elementi, per evidenziare come la sua motivazione sia tutt’altro che apparente, ed anzi ben comprensibile e diffusa.

In conseguenza il terzo motivo di ricorso deve essere rigettato.

3.4. La ricorrente lamenta comunque che il giudice del gravame non avrebbe preso in considerazione le prove contrarie che aveva offerto.

Invero il giudice del merito non è tenuto ad esporre la propria valutazione su ciascuna delle argomentazioni proposte dalle parti, dovendo piuttosto esaminarle ed esporre un percorso motivazionale coerente, che illustri con chiarezza le ragioni della decisione, ed a tanto il giudice dell’appello ha provveduto.

Manca piuttosto, nel ricorso della contribuente, la puntuale confutazione dei tanti argomenti proposti dalla Corte tributaria regionale che, nel loro complesso, assurgono condivisibilmente a decisivi elementi di prova presuntiva dell’oggettiva inesistenza delle operazioni commerciali di sponsorizzazione.

Non chiarisce la contribuente in qual modo abbia provato l’effettivo svolgimento delle prestazioni, non risolve i dubbi sulla riferibilità di ciascuna di esse ad una determinata associazione dedita alle corse e ad un determinato anno.

3.4.1. La società propone generiche contestazioni, lamenta la contraddittorietà delle valutazioni espresse dall’Amministrazione finanziaria, ma non illustra analiticamente la contraddizione in che cosa consista.

Afferma che il giudice dell’appello “ha omesso di valutare l’insieme degli elementi addotti e dei documenti probatori forniti dall’appellato a sostegno dell’effettività della prestazione” (ric., p. 11), ma non ha cura di specificare analiticamente a quali elementi e documenti intenda operare riferimento.

Afferma che, nella tesi sposata dal giudice di secondo grado dovrebbe ritenersi, con riferimento ai due partners commerciali, che “le due associazioni in esame in realtà non esistano” (ric., p. 12), ma questo argomento non trova riscontro nella motivazione espressa dal giudice dell’appello.

Afferma la società che “a fronte dell’esistenza di un contratto di sponsorizzazione, del bonifico della somma concordata e della fattura per la somma ricevuta, della produzione delle foto delle gare e delle sponsorizzazioni avvenute” (ric., p. 13), la valutazione della prova presuntiva effettuata dal giudice del gravame avrebbe dovuto essere diversa.

Trascura però di indicare quando e dove abbia prodotto il contratto di sponsorizzazione (relativo ad una sola associazione ?), e non ha cura di riportarne, almeno in sintesi, il contenuto.

Trascura anche di replicare sulla valutazione che le fotografie prodotte non appaiono sicuramente riferibili alle prestazioni di sponsorizzazione relative all’anno 2014, e non chiarisce perché la circostanza dovrebbe invece ritenersi dimostrata.

3.5. In sostanza la Corte tributaria regionale ha espresso con chiarezza la propria valutazione della prova presuntiva, e la contribuente non ne contrasta efficacemente gli argomenti, non dimostra in che cosa abbia sbagliato, limitandosi a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio, peraltro soltanto indicato e non analiticamente descritto nel suo contenuto.

Il primo ed il terzo motivo di ricorso risultano pertanto infondati, e devono perciò essere respinti.

4. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente censura la violazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, per non avere il giudice del gravame tenuto conto della presunzione assoluta di deducibilità delle spese pubblicitarie fino a 200.000,00 Euro, indipendentemente da ogni valutazione di congruità e convenienza.

4.1. Il motivo di ricorso non risulta centrato.

La Corte tributaria regionale non afferma che la deducibilità delle spese pubblicitarie debba essere negata per valutazioni di congruità o convenienza.

Il giudice del gravame sostiene, condivisibilmente, essere mancata la prova che le operazioni commerciali di sponsorizzazione non fossero inesistenti.

Il motivo di ricorso non contrasta, pertanto, una delle ragioni della decisione impugnata, e risulta pertanto inammissibile.

In definitiva il ricorso deve essere respinto.

5. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione delle ragioni della pronuncia e del valore della controversia.

Non devono essere applicate maggiorazioni in considerazione dell’opposizione introdotta, in ragione della pur parziale difformità della pronuncia rispetto alla proposta di definizione accelerata.

5.1. Deve anche darsi atto che ricorrono le condizioni per la condanna della ricorrente al versamento del c.d. doppio contributo.

La Corte di Cassazione, P.Q.M rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale stesa su atto allegato, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Reggio nell’Emilia, che ha indicato recapito Pec; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 368, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 22.4.2024; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto:Ires, Iva ed Irap, 2014 -PDA - Richiesta di trattazione - Sponsorizzazioni sportive - Contestate operazioni oggettivamente inesistenti - Regime probatorio. Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica fiscale estesa a più anni d’imposta, notificava alla [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. THQ03DI01444, avente ad oggetto maggiori tributi per Ires, Iva ed Irap, con riferimento all’anno 2014, in conseguenza della ritenuta utilizzazione di fatture relative ad operazioni commerciali ritenute oggettivamente inesistenti, aventi ad oggetto sponsorizzazioni sportive nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] club Modena e [OSCURATO:PERSONA] kart, di cui non vi era però prova che le prestazioni fossero state effettivamente fornite. La contribuente proponeva procedura di accertamento con adesione, che non sortiva esito positivo. 2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna che lo accoglieva ed annullava l’atto impositivo. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], che riformava la decisione della CTP, ritenendo non provata la effettuazione delle prestazioni oggetto dei rapporti di sponsorizzazione. In conseguenza la Corte tributaria regionale riaffermava la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento. 4. Ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a tre motivi di ricorso, Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. La ricorrente ha pure depositato memoria illustrativa. 5. Il Consigliere delegato, esaminati gli atti, redigeva proposta di definizione accelerata della controversia che era notificata alle parti. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione e domandato la trattazione del ricorso. In conseguenza è stata fissata l’odierna udienza per la definizione della causa. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la contribuente contesta la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729, c.c., per avere il giudice dell’appello errato nella ripartizione dell’onere della prova, e non aver valutato le prove offerte per dimostrare la effettività delle operazioni commerciali ritenute inesistenti dall’Amministrazione finanziaria. 2. Con il terzo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la società critica la nullità della sentenza impugnata per effetto della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in conseguenza della mera apparenza della motivazione. 3. Con il primo ed il terzo motivo di impugnazione la società lamenta la mera apparenza della motivazione adottata dal giudice dell’appello, e comunque la violazione di legge in conseguenza della illegittima ripartizione dell’onere della prova, e per aver ritenuto non essere stata raggiunta la prova dell’effettività delle operazioni commerciali contestate come inesistenti dall’Amministrazione finanziaria. 3.1. I due motivi di ricorso presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 3.2. Appare opportuno premettere che alla [OSCURATO:PERSONA] è contestato di aver emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, in questo giudizio come in altri relativi a diversi anni d’imposta di cui si è assicurata la trattazione contestuale, in relazione alla sponsorizzazione di [OSCURATO:PERSONA] club Modena e [OSCURATO:PERSONA], dedite alla partecipazione a competizioni di go-kart. La ricorrente contesta che le prestazioni sono state effettivamente fornite, e comunque che il giudice dell’appello ha valorizzato gli scarni elementi indiziari forniti dall’Agenzia delle Entrate, ed ha invece trascurato gli elementi di prova dell’effettività delle prestazioni assicurati dalla società. 3.3. La Corte tributaria regionale nello svolgimento del processo, dopo aver riassunto gli elementi che avevano indotto l’Amministrazione finanziaria a procedere alla verifica, ha evidenziato che, con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] club Modena, in relazione “al periodo d’imposta in contestazione la società produceva le copie delle fatture di sponsorizzazione contabilizzate nell’anno, alcuni contratti, copie di contabili bancarie, foto e calendari di gara in formato elettronico, ma non produceva il contratto di sponsorizzazione”, evidenziando peraltro che “l’Ufficio rilevava l’estrema genericità della documentazione fotografica, non essendo possibile comprendere quali foto si riferissero alla sponsorizzazione con “[OSCURATO:PERSONA]” e quali, invece, si riferissero all’altra sponsorizzazione in essere nel 2013, con la società [OSCURATO:PERSONA] dal momento che i calendari gara delle due sponsorizzazioni erano identici, apparendo pertanto, inverosimile che “Aelleci” avesse sponsorizzato, per lo stesso evento sportivo, due associazioni diverse e quindi due veicoli diversi”. Con riferimento ai rapporti con la [OSCURATO:PERSONA], poi, osservava come, nella ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria, “la predetta associazione avesse partecipato a gare di kart avvalendosi delle prestazioni di un unico pilota (figlio del rappresentante legale), il quale compariva in diversi siti internet quale pilota del team “MKS di [OSCURATO:PERSONA]”, concorrendo, quindi, per tutt’altro soggetto giuridico. Circa le operazioni in uscita i verificatori annotavano diverse operazioni di prelevamento allo sportello, diversi assegni bancari con data pari a quella di valuta (nella sostanza operazioni regolate per contante) che non trovavano riscontro nelle fatture di acquisto. Più in generale, dal confronto tra le operazioni in entrata e quelle in uscita emergeva che le somme incassate dall’associazione transitavano solo temporaneamente sul conto corrente dell’ente e, nel giro di pochi giorni, uscivano a più riprese per essere, a parere dei verbalizzanti, restituite agli sponsor” (sent. [OSCURATO:PERSONA], p. II). 3.3.1. Quindi la CTR, nella parte motiva della pronuncia, osservava innanzitutto che “la pronuncia di primo grado … limita la disamina ad affermazioni generiche … La sentenza avrebbe dovuto invece dar conto dei numerosi argomenti e degli indici presuntivi addotti dall’Ufficio e fornire un’analisi degli stessi motivandone la inidoneità e, al contempo, spiegare le ragioni per cui la tesi di parte fosse da preferire se raffrontata con le argomentazioni spese dall’Ufficio. … Ciò posto si rileva come l’Ufficio abbia pienamente assolto il proprio onere probatorio, evidenziando una serie di fatti che fanno fondatamente dubitare dell’effettività delle prestazioni promozionali e, segnatamente: -il sig. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di segretario dell’associazione, ha ammesso testualmente: “In effetti, si retrocedeva alla società una parte di quanto esposto nella fattura, circa il 30%”; - le gare ed i campionati ai quali “[OSCURATO:PERSONA]” avrebbe dovuto partecipare non sono evidenti su internet; - non si rintracciano piloti, kart e classifiche relativi ai circuiti in cui i mezzi dell’associazione avrebbero dovuto gareggiare; - il rappresentante legale dell’associazione non ha dato evidenza alcuna delle prestazioni rese agli sponsor; - vi sono numerosi prelevamenti di denaro contante allo sportello a fronte dei quali “[OSCURATO:PERSONA]” non ha fornito spiegazioni e comunque non risulta alcun verbale dell’associazione in merito alla destinazione di tali ingenti somme. Giova precisare che nell’anno 2014, oggetto dell’odierna vertenza, i prelevamenti bancomat o in contanti a sportello ammontavano ad € 134.170,00, a fronte di entrate per € 180.090,00 (all. 1 avviso impugnato, pp. 18-20); - l’Ufficio di Modena ha altresì effettuato n. 2 accessi mirati presso la sede di due sponsor ‘ed ha richiesto prova dell’effettività di tali prestazioni senza però ricevere alcuna documentazione’; - il sig. [OSCURATO:PERSONA], pur affermando di avere effettuato numerosi prelevamenti per iscrizioni, gomme, benzina, pasti, ricambi dei motori, ecc., non è stato in grado di documentare alcuno di questi oneri (all. 2 avviso di accertamento). Per quel che concerne la seconda sponsorizzazione, quella con l’associazione [OSCURATO:PERSONA], l’Ufficio ha dedotto rilevanti elementi dai quale traspare l’inesistenza oggettiva della prestazione, quali, nell’ordine: - sui principali motori di ricerca internet non è risultata alcuna informazione riferibile a tale associazione; - i libri sociali ([OSCURATO:PERSONA] delle Assemblee, [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio Direttivo) non sono stati consegnati ai verificatori; - non risultava la possibilità di tesserarsi presso l’associazione, né erano stati organizzati corsi, eventi o altre attività istituzionali per i soci; -l’ente è stato sostanzialmente utilizzato per finanziare e consentire la partecipazione a gare di karting al sig. [OSCURATO:PERSONA], figlio del legale rappresentante; -l’associazione non risultava iscritta al Coni. Anche in questo caso a seguito di ogni accredito ricevuto nel 2014 dalle società sponsor come pagamento di fatture emesse nel 2013 era seguito, in maniera assolutamente sistematica, un prelevamento per contanti e/o emissione di assegni bancari, eseguito nei giorni immediatamente successivi, per importi variabili tra il 90% ed il 100% di quanto incassato. Appare evidente, sulla base di quanto esposto che l’Agenzia delle entrate ha fornito sufficienti elementi probatori idonei a suffragare la fittizietà delle prestazioni rese alla parte appellata” (sent. [OSCURATO:PERSONA], p. IV). 3.3.2. È sembrato opportuno riportare un ampio stralcio della decisione del giudice dell’appello, che riporta anche ulteriori elementi, per evidenziare come la sua motivazione sia tutt’altro che apparente, ed anzi ben comprensibile e diffusa. In conseguenza il terzo motivo di ricorso deve essere rigettato. 3.4. La ricorrente lamenta comunque che il giudice del gravame non avrebbe preso in considerazione le prove contrarie che aveva offerto. Invero il giudice del merito non è tenuto ad esporre la propria valutazione su ciascuna delle argomentazioni proposte dalle parti, dovendo piuttosto esaminarle ed esporre un percorso motivazionale coerente, che illustri con chiarezza le ragioni della decisione, ed a tanto il giudice dell’appello ha provveduto. Manca piuttosto, nel ricorso della contribuente, la puntuale confutazione dei tanti argomenti proposti dalla Corte tributaria regionale che, nel loro complesso, assurgono condivisibilmente a decisivi elementi di prova presuntiva dell’oggettiva inesistenza delle operazioni commerciali di sponsorizzazione. Non chiarisce la contribuente in qual modo abbia provato l’effettivo svolgimento delle prestazioni, non risolve i dubbi sulla riferibilità di ciascuna di esse ad una determinata associazione dedita alle corse e ad un determinato anno. 3.4.1. La società propone generiche contestazioni, lamenta la contraddittorietà delle valutazioni espresse dall’Amministrazione finanziaria, ma non illustra analiticamente la contraddizione in che cosa consista. Afferma che il giudice dell’appello “ha omesso di valutare l’insieme degli elementi addotti e dei documenti probatori forniti dall’appellato a sostegno dell’effettività della prestazione” (ric., p. 11), ma non ha cura di specificare analiticamente a quali elementi e documenti intenda operare riferimento. Afferma che, nella tesi sposata dal giudice di secondo grado dovrebbe ritenersi, con riferimento ai due partners commerciali, che “le due associazioni in esame in realtà non esistano” (ric., p. 12), ma questo argomento non trova riscontro nella motivazione espressa dal giudice dell’appello. Afferma la società che “a fronte dell’esistenza di un contratto di sponsorizzazione, del bonifico della somma concordata e della fattura per la somma ricevuta, della produzione delle foto delle gare e delle sponsorizzazioni avvenute” (ric., p. 13), la valutazione della prova presuntiva effettuata dal giudice del gravame avrebbe dovuto essere diversa. Trascura però di indicare quando e dove abbia prodotto il contratto di sponsorizzazione (relativo ad una sola associazione ?), e non ha cura di riportarne, almeno in sintesi, il contenuto. Trascura anche di replicare sulla valutazione che le fotografie prodotte non appaiono sicuramente riferibili alle prestazioni di sponsorizzazione relative all’anno 2014, e non chiarisce perché la circostanza dovrebbe invece ritenersi dimostrata. 3.5. In sostanza la Corte tributaria regionale ha espresso con chiarezza la propria valutazione della prova presuntiva, e la contribuente non ne contrasta efficacemente gli argomenti, non dimostra in che cosa abbia sbagliato, limitandosi a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio, peraltro soltanto indicato e non analiticamente descritto nel suo contenuto. Il primo ed il terzo motivo di ricorso risultano pertanto infondati, e devono perciò essere respinti. 4. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente censura la violazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, per non avere il giudice del gravame tenuto conto della presunzione assoluta di deducibilità delle spese pubblicitarie fino a 200.000,00 Euro, indipendentemente da ogni valutazione di congruità e convenienza. 4.1. Il motivo di ricorso non risulta centrato. La Corte tributaria regionale non afferma che la deducibilità delle spese pubblicitarie debba essere negata per valutazioni di congruità o convenienza. Il giudice del gravame sostiene, condivisibilmente, essere mancata la prova che le operazioni commerciali di sponsorizzazione non fossero inesistenti. Il motivo di ricorso non contrasta, pertanto, una delle ragioni della decisione impugnata, e risulta pertanto inammissibile. In definitiva il ricorso deve essere respinto. 5. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione delle ragioni della pronuncia e del valore della controversia. Non devono essere applicate maggiorazioni in considerazione dell’opposizione introdotta, in ragione della pur parziale difformità della pronuncia rispetto alla proposta di definizione accelerata. 5.1. Deve anche darsi atto che ricorrono le condizioni per la condanna della ricorrente al versamento del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione, P.Q.M rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà
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