CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 34763/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2017 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Giudice di pace di quella stessa città del 25 settembre 2014 quanto alla sola condanna, pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato dal difensore sono stati articolati tre motivi, che verranno, di seguito enunciati nei limiti stabiliti dall' art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 3. Con requisitoria in data 10 giugno 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 16 giugno 2022, il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo, con il quale viene eccepita l'improcedibilità dell'azione penale per l'invalidità della querela interposta dalla parte offesa, [OSCURATO:PERSONA], per essere stato presentato il relativo atto da soggetto, diverso dalla querelante, cui non era stata conferita procura speciale per provvedervi, è manifestamente infondato. Rilevato che la querela nell'interesse della persona offesa, presentata in data 7 marzo 2011 presso la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA], regolarmente identificata tramite tesserino rilasciato dall'Ordine degli Avvocati di Milano, reca in calce la firma di [OSCURATO:PERSONA], autenticata dall'[OSCURATO:PERSONA], contestualmente nominato suo difensore di fiducia, deve riconoscersi che i giudici di merito, nel respingere analoga eccezione, hanno fatto corretta applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Rv. 255583; Sez. 2, n. 6342 del 18/12/2014 - dep. 13/02/2015, Rv. 262569).2. Parimenti connotate da manifesta infondatezza risultano le doglianze di cui al secondo motivo, con le quali si lamenta il diniego della causa di non procedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. Deve, infatti, farsi applicazione dell'altrettanto pacifico principio di diritto in forza del quale, nel procedimento davanti al giudice di pace, la volontà di opposizione della parte offesa alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto, quale condizione di operatività dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella fase successiva all'azione penale, è implicita nei casi in cui questa, costituitasi parte civile, in quanto soggetto danneggiato dal reato, formuli in udienza, a mezzo del procuratore speciale, richiesta di risarcimento dei danni (Sez. 5, n. 37852 del 02/05/2019, Rv. 277404; conf. Sez. 4, n. 44968 del 16/11/2021, Rv. 282278). 3. Le censure di cui al terzo motivo, con le quali è contestata l'operata valutazione delle prove e prospettata un'alternativa ricostruzione del fatto, ritenuta maggiormente plausibile e convincente, poiché non denunciano vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) - tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge -, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557). 4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2022 Il