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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 36066/2023

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ROTTA Rel.

Consigliere ORDINANZA sul ricorso 28065/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Ministero per i Beni e le [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2619/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 29/03/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].R.G.N. 28065/2021 Fatti di causa

1. Il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla società ERA - Energia rinnovabile ambientale - s.r.l. avverso la sentenza del TAR per il Molise, che aveva in parte respinto ed in parte dichiarato irricevibile il ricorso introduttivo del giudizio ed il successivo ricorso per motivi aggiunti, lo dichiarava improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

La [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato in data 21 ottobre 2013 alla Regione Molise istanza al fine di ottenere il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte eolica nel Comune di Miranda, in provincia di Isernia. [OSCURATO:PERSONA] per i beni architettonici e paesaggistici del Molise (chiamata a pronunciarsi sull’esistenza di procedimenti di tutela paesaggistica o per la tutela di beni archeologici), dopo una prima comunicazione da cui si evinceva che non sussisteva alcun procedimento di vincolo nell’intero territorio di Miranda, aveva -con nota del 22 maggio 2014 - rappresentato che “a seguito di una più attenta ricerca di archivi” erano state rinvenute due proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico (risalenti agli anni 2001 e 2002) di cui alla nota prot. n. 19467 del 12 novembre 2001 ed alla nota prot. n. 1381 del 20 giugno 2002.

Superando, poi, le obiezioni della società (la quale aveva osservato che, nella specie, si trattava di mere proposte di vincolo il cui procedimento non si era mai concluso) aveva ritenuto che perdurasse l’efficacia del procedimento di apposizione del vincolo con vigenza, nelle more di adozione del decreto, delle norme di salvaguardia di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e paesaggio).

La società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva, quindi, impugnato il provvedimento di diniego dinanzi al TAR Molise deducendo l’avvenuta decadenza delle misure di salvaguardia a seguito del termine massimo di 180 giorni per R.G.N. 28065/2021 l’adozione del decreto di apposizione del vincolo, termine di durata massima di efficacia delle misure di salvaguardia connesse alla formulazione della proposta di vincolo (decadenza prevista dal d.lgs. n. 42/2004, dal combinato disposto di cui agli articoli 157, comma 2, 141, comma 5, 140, comma 1, e art. 139, comma 5, modificati con il d.lgs. n. 157/2006 e con il d.lgs. n. 63/2008).

2. Il TAR Molise, con la sentenza n. 92/2016, riteneva legittima la determinazione della Soprintendenza sul rilievo che anche le proposte non approvate (per le quali non si applicava la decadenza successivamente introdotta) fossero ostative ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione.

3. Proposta impugnazione da parte della società, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2838 del 12 giugno 2017, investiva l'[OSCURATO:PERSONA] del seguente quesito: «Se, a mente del combinato disposto degli articoli 140, 141 e 157, comma 2 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - come modificati dapprima con il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, e poi, con il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 - le proposte di vincolo formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, e per le quali non vi sia stata conclusione del relativo procedimento con l'adozione del decreto ministeriale recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico, cessino di avere effetto».

4. Era quindi emessa la sentenza n. 13 del 2017, del 22 dicembre 2017, dell’Adunanza plenaria secondo la quale: «Il combinato disposto - nell'ordine logico - dell'art. 157, comma 2, dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1, e dell'art. 139, comma 5, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo - come modificato con il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e con il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 - cessa qualora il relativo procedimento non si sia R.G.N. 28065/2021 concluso entro 180 giorni».

Inoltre, sempre l’Adunanza plenaria, poiché «per le proposte anteriori al Codice, il vincolo sarebbe decaduto decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore - ad opera del d.lgs. 63/2008 - dell'attuale testo dell'art. 141, comma 5, che tale decadenza commina, ovvero, ancor prima, per effetto del d.lgs. 157/2006, che l'ha introdotta», con la conseguenza che le proposte di vincolo anteriori al Codice (come quelle riguardanti la società ERA) sarebbero ormai decadute quanto all'effetto impositivo delle misure di salvaguardia, faceva ricorso alla possibilità di modulare la portata temporale delle proprie pronunce, in particolare limitandone gli effetti al futuro, al verificarsi delle seguenti condizioni: a) un’obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni da interpretare; b) l’esistenza di un orientamento prevalente contrario all’interpretazione adottata; c) la necessit̀ di tutelare uno o pi ù principi costituzionali o, comunque, di evitare gravi ripercussioni socio- economiche”.

Cosìaffermava che «il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre dalla pubblicazione della presente sentenza».

5. La decisione dell’Adunanza plenaria era impugnata dalla societ̀ con ricorso per cassazione “per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, exart. 111 Cost.”; il ricorso era dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza n. 27842 del 2019 ritenendosi che un tale ricorso non potesse essere proposto avverso la sentenza resa, nell'esercizio della propria funzione nomofilattica, dall'[OSCURATO:PERSONA] che, a norma dell'art. 99, comma 4, c.p.a., aveva enunciato uno o più principi di diritto e restituito per il resto il giudizio alla sezione remittente, non avendo detta statuizione carattere decisorio e definitorio, neppure parzialmente, del giudizio di appello, il quale implica un'operazione di R.G.N. 28065/2021 riconduzione della regula iuris al caso concreto (che è rimessa alla sezione remittente).

6. Il Consiglio di Stato, innanzi al quale il giudizio era stato riassunto, preso atto che, nelle more del giudizio, erano stati pubblicati in [OSCURATO:PERSONA] e sul [OSCURATO:PERSONA] della Regione Molise i decreti nn. 12 e 13 del 31 maggio 2018 (emessi entro i 180 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria), con i quali il Ministero dei beni e delle attività culturali aveva provveduto a dichiarare di notevole interesse pubblico due distinte aree del Comune di Miranda (rilevanti ai fini della decisione), dichiarava improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Evidenziava che i decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree del territorio del Comune di Miranda, adottati dal MIBACT dopo la pronuncia dell’[OSCURATO:PERSONA] e prima della decisione di appello, costituivano provvedimenti impeditivi al rilascio dell’autorizzazione unica richiesta dalla societ̀.

Considerava, quindi, per effetto degli atti sopravvenuti, - allo stato della decisione – vincolate le aree interessate dal progetto della società ricorrente, di modo che alcun interesse poteva ritenersi sussistente per la societ̀ dalla pronuncia in ordine all’appello proposto avverso la sentenza n. 92/2016 del TAR Molise.

Precisava, al riguardo, che anche nel caso in cui si fosse riscontrata l’illegittimit̀ delle note della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise del 26 settembre 2014, sarebbe comunque persistente l’impedimento al rilascio dell’autorizzazione unica, quale conseguenza non già delle note della Soprintendenza ma dei sopravvenuti decreti ministeriali impositivi del vincolo.

Affermava, altresì, che solo nel diverso giudizio instaurato (come affermava l’appellante di avere gì fatto) avverso i due decreti “sopravvenuti” poteva essere eventualmente considerata la portata R.G.N. 28065/2021 effettiva dei principi enunciati dall’[OSCURATO:PERSONA] n. 13 del 2017, prospettandone eventuali ragioni di dissenso, specie in riferimento alla “modulata” portata temporale della pronuncia; anche ciò confermava, secondo il Consiglio di Stato, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di appello.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società ERA -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. affidato a tre motivi.

8. Il Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora Ministero della Cultura) ha resistito con controricorso.

9. [OSCURATO:PERSONA] ai beni architettonici e paesaggisti del Molise e la Regione Molise non hanno svolto attività difensiva.

10. Con ordinanza interlocutoria è stato, quindi, disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo avendo la società ricorrente rappresentato che i provvedimenti di vincolo del 2018 (con riferimento ai quali, nella sentenza qui impugnata, è stata dichiarata l’improcedibilit̀ del ricorso) erano stati impugnati e che il [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 3/2022 del 13 gennaio 2022, aveva accolto il ricorso annullando, oltre al provvedimento regionale di rigetto della domanda di autorizzazione unica, anche i decreti nn. 12 e 13 del 31 maggio 2018 con cui il MIC ha approvato le proposte di vincolo del 2001 e 2002, essendo, però, ancora pendente, con udienza fissata per il 3 novembre 2022, l’appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato dal Ministero dei beni culturali, ed evidenziato che in caso conferma da parte del Consiglio di Stato della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe potuto venir meno il suo interesse alla decisione del presente ricorso.

11. F issata la nuova udienza camerale del 24 ottobre 2023, è stata depositata rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente dandosi atto che il Consiglio di Stato con sentenza n. 438/2023, del 13 gennaio 2023, ha respinto l’appello dell’amministrazione dei beni culturali , R.G.N. 28065/2021 confermando la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 3/2022, con annullamento dei decreti di vincolo del 31 maggio 2018.

Ragioni della decisione

1. La società ERA ha rinunciato al ricorso, con atto depositato il 28 agosto 2023, allegando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ. e di essa è stata data comunicazione alla parte controricorrente a cura della cancelleria.

L’intervenuta rinuncia al ricorso comporta, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione manifestata da parte controricorrente.

2. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilit̀ od improponibilit̀, esclude l’applicabilit̀ dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione; nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ROTTA Rel. Consigliere ORDINANZA sul ricorso 28065/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Ministero per i Beni e le [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2619/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 29/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].R.G.N. 28065/2021 Fatti di causa 1. Il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla società ERA - Energia rinnovabile ambientale - s.r.l. avverso la sentenza del TAR per il Molise, che aveva in parte respinto ed in parte dichiarato irricevibile il ricorso introduttivo del giudizio ed il successivo ricorso per motivi aggiunti, lo dichiarava improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato in data 21 ottobre 2013 alla Regione Molise istanza al fine di ottenere il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte eolica nel Comune di Miranda, in provincia di Isernia. [OSCURATO:PERSONA] per i beni architettonici e paesaggistici del Molise (chiamata a pronunciarsi sull’esistenza di procedimenti di tutela paesaggistica o per la tutela di beni archeologici), dopo una prima comunicazione da cui si evinceva che non sussisteva alcun procedimento di vincolo nell’intero territorio di Miranda, aveva -con nota del 22 maggio 2014 - rappresentato che “a seguito di una più attenta ricerca di archivi” erano state rinvenute due proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico (risalenti agli anni 2001 e 2002) di cui alla nota prot. n. 19467 del 12 novembre 2001 ed alla nota prot. n. 1381 del 20 giugno 2002. Superando, poi, le obiezioni della società (la quale aveva osservato che, nella specie, si trattava di mere proposte di vincolo il cui procedimento non si era mai concluso) aveva ritenuto che perdurasse l’efficacia del procedimento di apposizione del vincolo con vigenza, nelle more di adozione del decreto, delle norme di salvaguardia di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e paesaggio). La società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva, quindi, impugnato il provvedimento di diniego dinanzi al TAR Molise deducendo l’avvenuta decadenza delle misure di salvaguardia a seguito del termine massimo di 180 giorni per R.G.N. 28065/2021 l’adozione del decreto di apposizione del vincolo, termine di durata massima di efficacia delle misure di salvaguardia connesse alla formulazione della proposta di vincolo (decadenza prevista dal d.lgs. n. 42/2004, dal combinato disposto di cui agli articoli 157, comma 2, 141, comma 5, 140, comma 1, e art. 139, comma 5, modificati con il d.lgs. n. 157/2006 e con il d.lgs. n. 63/2008). 2. Il TAR Molise, con la sentenza n. 92/2016, riteneva legittima la determinazione della Soprintendenza sul rilievo che anche le proposte non approvate (per le quali non si applicava la decadenza successivamente introdotta) fossero ostative ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione. 3. Proposta impugnazione da parte della società, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2838 del 12 giugno 2017, investiva l'[OSCURATO:PERSONA] del seguente quesito: «Se, a mente del combinato disposto degli articoli 140, 141 e 157, comma 2 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - come modificati dapprima con il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, e poi, con il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 - le proposte di vincolo formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, e per le quali non vi sia stata conclusione del relativo procedimento con l'adozione del decreto ministeriale recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico, cessino di avere effetto». 4. Era quindi emessa la sentenza n. 13 del 2017, del 22 dicembre 2017, dell’Adunanza plenaria secondo la quale: «Il combinato disposto - nell'ordine logico - dell'art. 157, comma 2, dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1, e dell'art. 139, comma 5, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo - come modificato con il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e con il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 - cessa qualora il relativo procedimento non si sia R.G.N. 28065/2021 concluso entro 180 giorni». Inoltre, sempre l’Adunanza plenaria, poiché «per le proposte anteriori al Codice, il vincolo sarebbe decaduto decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore - ad opera del d.lgs. 63/2008 - dell'attuale testo dell'art. 141, comma 5, che tale decadenza commina, ovvero, ancor prima, per effetto del d.lgs. 157/2006, che l'ha introdotta», con la conseguenza che le proposte di vincolo anteriori al Codice (come quelle riguardanti la società ERA) sarebbero ormai decadute quanto all'effetto impositivo delle misure di salvaguardia, faceva ricorso alla possibilità di modulare la portata temporale delle proprie pronunce, in particolare limitandone gli effetti al futuro, al verificarsi delle seguenti condizioni: a) un’obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni da interpretare; b) l’esistenza di un orientamento prevalente contrario all’interpretazione adottata; c) la necessit̀ di tutelare uno o pi ù principi costituzionali o, comunque, di evitare gravi ripercussioni socio- economiche”. Cosìaffermava che «il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre dalla pubblicazione della presente sentenza». 5. La decisione dell’Adunanza plenaria era impugnata dalla societ̀ con ricorso per cassazione “per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, exart. 111 Cost.”; il ricorso era dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza n. 27842 del 2019 ritenendosi che un tale ricorso non potesse essere proposto avverso la sentenza resa, nell'esercizio della propria funzione nomofilattica, dall'[OSCURATO:PERSONA] che, a norma dell'art. 99, comma 4, c.p.a., aveva enunciato uno o più principi di diritto e restituito per il resto il giudizio alla sezione remittente, non avendo detta statuizione carattere decisorio e definitorio, neppure parzialmente, del giudizio di appello, il quale implica un'operazione di R.G.N. 28065/2021 riconduzione della regula iuris al caso concreto (che è rimessa alla sezione remittente). 6. Il Consiglio di Stato, innanzi al quale il giudizio era stato riassunto, preso atto che, nelle more del giudizio, erano stati pubblicati in [OSCURATO:PERSONA] e sul [OSCURATO:PERSONA] della Regione Molise i decreti nn. 12 e 13 del 31 maggio 2018 (emessi entro i 180 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria), con i quali il Ministero dei beni e delle attività culturali aveva provveduto a dichiarare di notevole interesse pubblico due distinte aree del Comune di Miranda (rilevanti ai fini della decisione), dichiarava improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Evidenziava che i decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree del territorio del Comune di Miranda, adottati dal MIBACT dopo la pronuncia dell’[OSCURATO:PERSONA] e prima della decisione di appello, costituivano provvedimenti impeditivi al rilascio dell’autorizzazione unica richiesta dalla societ̀. Considerava, quindi, per effetto degli atti sopravvenuti, - allo stato della decisione – vincolate le aree interessate dal progetto della società ricorrente, di modo che alcun interesse poteva ritenersi sussistente per la societ̀ dalla pronuncia in ordine all’appello proposto avverso la sentenza n. 92/2016 del TAR Molise. Precisava, al riguardo, che anche nel caso in cui si fosse riscontrata l’illegittimit̀ delle note della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise del 26 settembre 2014, sarebbe comunque persistente l’impedimento al rilascio dell’autorizzazione unica, quale conseguenza non già delle note della Soprintendenza ma dei sopravvenuti decreti ministeriali impositivi del vincolo. Affermava, altresì, che solo nel diverso giudizio instaurato (come affermava l’appellante di avere gì fatto) avverso i due decreti “sopravvenuti” poteva essere eventualmente considerata la portata R.G.N. 28065/2021 effettiva dei principi enunciati dall’[OSCURATO:PERSONA] n. 13 del 2017, prospettandone eventuali ragioni di dissenso, specie in riferimento alla “modulata” portata temporale della pronuncia; anche ciò confermava, secondo il Consiglio di Stato, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di appello. 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società ERA -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. affidato a tre motivi. 8. Il Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora Ministero della Cultura) ha resistito con controricorso. 9. [OSCURATO:PERSONA] ai beni architettonici e paesaggisti del Molise e la Regione Molise non hanno svolto attività difensiva. 10. Con ordinanza interlocutoria è stato, quindi, disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo avendo la società ricorrente rappresentato che i provvedimenti di vincolo del 2018 (con riferimento ai quali, nella sentenza qui impugnata, è stata dichiarata l’improcedibilit̀ del ricorso) erano stati impugnati e che il [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 3/2022 del 13 gennaio 2022, aveva accolto il ricorso annullando, oltre al provvedimento regionale di rigetto della domanda di autorizzazione unica, anche i decreti nn. 12 e 13 del 31 maggio 2018 con cui il MIC ha approvato le proposte di vincolo del 2001 e 2002, essendo, però, ancora pendente, con udienza fissata per il 3 novembre 2022, l’appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato dal Ministero dei beni culturali, ed evidenziato che in caso conferma da parte del Consiglio di Stato della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe potuto venir meno il suo interesse alla decisione del presente ricorso. 11. F issata la nuova udienza camerale del 24 ottobre 2023, è stata depositata rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente dandosi atto che il Consiglio di Stato con sentenza n. 438/2023, del 13 gennaio 2023, ha respinto l’appello dell’amministrazione dei beni culturali , R.G.N. 28065/2021 confermando la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 3/2022, con annullamento dei decreti di vincolo del 31 maggio 2018. Ragioni della decisione 1. La società ERA ha rinunciato al ricorso, con atto depositato il 28 agosto 2023, allegando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. La rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ. e di essa è stata data comunicazione alla parte controricorrente a cura della cancelleria. L’intervenuta rinuncia al ricorso comporta, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione manifestata da parte controricorrente. 2. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilit̀ od improponibilit̀, esclude l’applicabilit̀ dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione; nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
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