CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19567/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del2026 Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,2235 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 538/2021 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 26/10/2021 R.G.N. 396/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2112/2022Numero sezionale 2235/20261. [OSCURATO:PERSONA], dipendente a tempo indeterminato dellaN uAmSerLo ddi rai ccolta generale 19567/2026Data pubblicazione 13/06/2026Biella e dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con qualifica di collaboratoreprofessionale sanitario esperto – infermiere e coninquadramento nel livello DS, con funzioni di coordinamentodi altri infermieri (cd. [OSCURATO:PERSONA]), per quello che interessa inquesta sede, ha adito il Tribunale di Biella lamentando diessere stata demansionata dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e a seguito ditrasferimento presso l’[OSCURATO:PERSONA] SISP del [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della quale non le era statoconferito alcun incarico di coordinamento ma le erano stateaffidate unicamente mansioni esecutive; specificava, altresì,che le era stato revocato l’incarico di coordinatore, già svoltoper anni presso altro reparto, in conseguenza dellavalutazione negativa relativa all’anno 2017; chiedeva,quindi, la riammissione nelle funzioni di coordinamento e ilrisarcimento dei danni patiti.2. Nel contraddittorio tra le parti l’adito Tribunale ha rigettatole domande.3. La Corte di appello di Torino, con la sentenza n. 538/2021,dopo avere espletato attività istruttoria, ha confermato lapronuncia di primo grado, sul presupposto che fosse emersal’assegnazione della dipendente a mansioni di infermieraprofessionale presso il nuovo reparto e che, pertanto, nonfosse stato realizzato alcun demansionamento.4. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui haresistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] diBiella.5. La società ha depositato memoria.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.Numero registro generale 2112/2022Numero sezionale 2235/20262. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violaNzuiomenroe d i era ccolta generale 19567/2026Data pubblicazione 13/06/2026falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art.2103 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., peravere la Corte territoriale erroneamente ritenuto infondata ladomanda di demansionamento formulata da essa ricorrenteconsiderando che quest’ultima, pur essendo inquadrata nellacategoria DS, avrebbe potuto essere legittimamenteassegnata alle mansioni proprie della categoria D in quantoil livello DS costituiva un mero livello economico (e non unautonomo livello/categoria connotato da irriducibili mansionispecifiche) ricompreso nella categoria D.3. Il motivo è fondato.4. È necessario premettere che, nel presente giudizio, viene inrilievo un preteso demansionamento verificatosi nel 2018; ilricorso introduttivo di primo grado è stato depositatol’[OSCURATO:DATA_NASCITA].5. L’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, vigente ratione temporis, aseguito della riformulazione normativa del 2009, ha ampliatol’ambito della fungibilità delle mansioni, estendendoloall’area di inquadramento e prevedendo, all’interno di essasolo progressioni di carattere economico.6. Tuttavia, il c.c.n.l. del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allaripresa della contrattazione dopo il blocco, ha rinviato ad unasuccessiva sezione negoziale la revisione del sistema diclassificazione, oggetto poi di intervento del c.c.n.l.2.11.2022 che, nel recepire la riforma cd. “Brunetta”, hadisciplinato in modo diverso il sistema di classificazione delpersonale.7. Per la fattispecie in esame, regolata dalla contrattazionecollettiva del 2018, occorre quindi avere riguardo, in materia,ai precedenti di legittimità (Cass. n. 5832/2022; Cass. n.Numero registro generale 2112/2022Numero sezionale 2235/202614507/2019) secondo cui il livello economico DS coNsutmiteuroi dvi ara ccolta generale 19567/2026Data pubblicazione 13/06/2026un avanzamento rispetto al livello D (che doveva essereposseduto per accedere al livello superiore) e richiedeva losvolgimento di compiti di coordinamento specifici.8. Invero, la classificazione della categoria D era la seguente:“CATEGORIA D DECLARATORIE: Appartengono a questa categoria ilavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre aconoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli distudio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie,capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate dadiscrezionalità operativa nell’ambito di strutture operative semplicipreviste dal modello organizzativo aziendale; Appartengono altresì aquesta categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori chericoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teorichespecialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionaliconseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente:autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti; ampia discrezionalitàoperativa nell’ambito delle strutture operative di assegnazione; funzionidi direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;coordinamento di attività didattica; iniziative di programmazione eproposta”.9. I profili professionali del livello economico DS erano cosìspecificati: “Collaboratore professionale sanitario esperto Programma,nell’ambito dell’attività di organizzazione dei servizi sanitari la miglioreutilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati everifica l’espletamento delle attività del personale medesimo. Collaboraalla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualitàai fini dell’ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attivitàdidattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, adesempio, diploma universitario, formazione complementare, formazionecontinua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate.Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è prepostoe formula proposte operative per l’organizzazione del lavoro nell’ambitodell’attività affidatagli”.Numero registro generale 2112/2022Numero sezionale 2235/202610. Sulla base di questa classificazione e sino all’entNruamtearo dii nra ccolta generale 19567/2026Data pubblicazione 13/06/2026vigore del c.c.n.l. del 2022, si deve concludere che il livelloDS Super non poteva essere considerato una meraprogressione economica, tanto che era prevista una propriaprogressione orizzontale autonoma rispetto a quella dellivello D ( cfr. anche la tabella di corrispondenza del nuovosistema di classificazione e l’art. 28 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]secondo cui nell’ambito del nuovo sistema di classificazionedel personale previsto dal presente contratto si consideranomansioni immediatamente superiori: a. all’interno dellecategorie B e D le mansioni svolte dal dipendente iniziale nelcorrispondente profilo del livello super….)11. Non è, pertanto, condivisibile la gravata pronuncia che haritenuto che il livello DS costituisse, all’epoca dei fatti, soloun livello economico e non un’autonoma categoria superiorerispetto a quella D.12. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697cod. civ. e 1175 e 1375 cod. civ., per avere la Cortedistrettuale erroneamente attribuito ad essa ricorrentel’onere probatorio sulla illegittimità della revoca dell’incaricodi coordinamento, il cui assolvimento era stato resointenzionalmente impossibile dalla ASL in violazione deiprincipi generali di correttezza e buona fede che regolano ilrapporto di lavoro.13. Il motivo è inammissibile.14. In primo luogo, deve sottolinearsi che la violazionedell’art. 2697 cod. civ. è ravvisabile, in tema di ricorso percassazione, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne eragravata in applicazione di detta norma, non anche quando, aNumero registro generale 2112/2022Numero sezionale 2235/2026seguito di una incongrua valutazione delle acquNiusmiezrioo dni rai ccolta generale 19567/2026Data pubblicazione 13/06/2026istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerataavesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è unerroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile insede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc(Cass. n. 17313/2020) non sussistente nel caso de quo.15. In secondo luogo, in disparte i profili di inammissibilitàdelle doglianze per difetto di specificità in ordine alprovvedimento di revoca dell’incarico di coordinamento, vaosservato che le censure non si confrontano con la ratiodecidendi della gravata sentenza che, in merito allalegittimità o illegittimità della revoca, che era stata trattatadalla lavoratrice unicamente quale elemento del mobbing,aveva rilevato un difetto di deduzione circa le caratteristichedella valutazione, sia in relazione alla presenza di unaprocedura procedimentalizzata che alla natura vincolata odiscrezionale di essa, che influiva necessariamente sulsindacato del giudice.16. Alla stregua di quanto esposto il primo motivo deve essereaccolto, mentre il secondo va dichiarato inammissibile.17. Dell'impugnata sentenza s'impone, pertanto, lacassazione in relazione al motivo accolto, con rinvio allaCorte d'Appello di Torino che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame, facendo applicazione deisuindicati principi.18. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spesedel giudizio di cassazione.La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiarainammissibile il secondo. Cassa l'impugnata sentenza inrelazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese delNumero registro generale 2112/2022Numero sezionale 2235/2026giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Torino, in Nduimveeror dsi ara ccolta generale 19567/2026Data pubblicazione 13/06/2026composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.5.2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]