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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 10139/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4021-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5726/2020 della Corte d'appello di Roma, depositata il 18/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dalla relatrice [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 4021/2021 Numero sezionale 701/2022 -il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte Numero di raccolta generale 10139/2022Data pubblicazione 29/03/2022 d’appello di Roma che in accoglimento dell’appello e in parziale riforma della sentenza impugnata ha dichiarato improcedibile la sola domanda riconvenzionale dell’opponente [OSCURATO:PERSONA] e rigettato la domanda da lui proposta; -Tuffi aveva depositato ricorso per il riconoscimento dell’usucapione speciale ai sensi della legge 346/1976 e [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione; -l’adito Tribunale di Frosinone aveva dichiarato improcedibile la domanda del Tuffi per mancata attivazione del procedimento di mediazione con compensazione delle spese di lite tra le parti; -a seguito di gravame proposto dal Pompi, la Corte d’appello ha rilevato che la mediazione era stato effettivamente esperita in relazione alla domanda di riconoscimento dell’usucapione speciale da parte del signor Tuffi ma non in relazione alla domanda riconvenzionale proposta con l’opposizione dal Pompi e pertanto riteneva di limitare la dichiarazione di improcedibilità alla sola domanda riconvenzionale proposta dall’opponente; -decidendo poi nel merito della domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione, la corte territoriale riteneva rinunciate le istanze istruttorie originariamente formulate dal Tuffi per non essere state reiterate nelle note depositate in sede di precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che la domanda non poteva ritenersi provata e doveva essere respinta; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal Tuffi sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; -è stata formulata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. proposta di rigetto del ricorso; -in prossimità dell’adunanza non partecipata il ricorrente ha depositato memoria; considerato che: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 4021/2021 Numero sezionale 701/2022 -con il primo motivo si denuncia l’errore commesso dalla Numero di raccolta generale 10139/2022Data pubblicazione 29/03/2022corte territoriale per non avere ritenuto che il richiamo a tutte le deduzioni formulato nelle note in sede di precisazione delle conclusioni ricomprendeva anche le istanze istruttorie; -con il secondo motivo si censura la sentenza per avere la corte territoriale invertito l’onere della prova in assenza di ogni impugnativa nel merito da parte di [OSCURATO:PERSONA]; -con il terzo motivo si contesta la omessa contraddittoria motivazione della sentenza impugnata; -ritiene il Collegio che non ricorrano le ipotesi previste dall’art.375, primo comma, n.1) e n.5), cod. proc.civ. e, pertanto, rimette la decisione alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette alla pubblica udienza.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4021-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5726/2020 della Corte d'appello di Roma, depositata il 18/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dalla relatrice [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 4021/2021 Numero sezionale 701/2022 -il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte Numero di raccolta generale 10139/2022Data pubblicazione 29/03/2022 d’appello di Roma che in accoglimento dell’appello e in parziale riforma della sentenza impugnata ha dichiarato improcedibile la sola domanda riconvenzionale dell’opponente [OSCURATO:PERSONA] e rigettato la domanda da lui proposta; -Tuffi aveva depositato ricorso per il riconoscimento dell’usucapione speciale ai sensi della legge 346/1976 e [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione; -l’adito Tribunale di Frosinone aveva dichiarato improcedibile la domanda del Tuffi per mancata attivazione del procedimento di mediazione con compensazione delle spese di lite tra le parti; -a seguito di gravame proposto dal Pompi, la Corte d’appello ha rilevato che la mediazione era stato effettivamente esperita in relazione alla domanda di riconoscimento dell’usucapione speciale da parte del signor Tuffi ma non in relazione alla domanda riconvenzionale proposta con l’opposizione dal Pompi e pertanto riteneva di limitare la dichiarazione di improcedibilità alla sola domanda riconvenzionale proposta dall’opponente; -decidendo poi nel merito della domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione, la corte territoriale riteneva rinunciate le istanze istruttorie originariamente formulate dal Tuffi per non essere state reiterate nelle note depositate in sede di precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che la domanda non poteva ritenersi provata e doveva essere respinta; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal Tuffi sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; -è stata formulata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. proposta di rigetto del ricorso; -in prossimità dell’adunanza non partecipata il ricorrente ha depositato memoria; considerato che: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 4021/2021 Numero sezionale 701/2022 -con il primo motivo si denuncia l’errore commesso dalla Numero di raccolta generale 10139/2022Data pubblicazione 29/03/2022corte territoriale per non avere ritenuto che il richiamo a tutte le deduzioni formulato nelle note in sede di precisazione delle conclusioni ricomprendeva anche le istanze istruttorie; -con il secondo motivo si censura la sentenza per avere la corte territoriale invertito l’onere della prova in assenza di ogni impugnativa nel merito da parte di [OSCURATO:PERSONA]; -con il terzo motivo si contesta la omessa contraddittoria motivazione della sentenza impugnata; -ritiene il Collegio che non ricorrano le ipotesi previste dall’art.375, primo comma, n.1) e n.5), cod. proc.civ. e, pertanto, rimette la decisione alla pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rimette alla pubblica udienza. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a
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