CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 14738/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
emanata l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di rimessione alla Corte di Giustizia della questione pregiudiziale decisa con sentenza 26/11/2014; - che la decisione della Corte costituzionale n. 187/2016 era stata depositata in data 20/7/2016; -che il ricorso in riassunzione - da effettuarsi esclusivamente in via telematica ex art. 16 bis d.lgs. n. 179/2012 - era stato, invece, effettuato in forma cartacea; -che l’estinzione doveva essere rilevata d’ufficio; il motivo è infondato; la difformità rispetto al modello legale dell’atto di riassunzione del Ministero si risolve in una mera irregolarità che non comporta nullità in mancanza di espressa comminatoria ex art. 156, comma 1, cod. proc. civ.; al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte nelle numerose ordinanze in cui è stato esaminato lo stesso motivo di estinzione (per tutte, Cass. n. 39048/2021; Cass. n. 3417/2021); è stato infatti più volte affermato che l’atto depositato con una modalità non consentita dalla legge risulta affetto da una mera irregolarità o, al più, da una nullità sanabile proprio con il raggiungimento dello scopo, cioè con la presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario consistente nell’inserimento dell’atto stesso all’interno del fascicolo processuale (Cass., SS.UU., 4 marzo 2009, n. 5160; Cass., 17 giugno 2015, n. 12509 e, in un caso inverso, Cass., 12 maggio 2016, n. 9772); del resto, lo scopo dell’atto processuale, ancorché avente veste telematica, rimane quello di consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa e, quindi, deve ritenersi raggiunto tutte le volte in cui l’atto perviene a conoscenza del Giudice e della controparte e si inserisce validamente nella sequenza procedimentale; 2. il secondo motivo assume la violazione, falsa o erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 274 e 305 c.p.c. per non avere la Corte d’Appello di Venezia considerato che, essendo stati i vari procedimenti riuniti, la P.A. avrebbe dovuto riassumerli tutti a pena estinzione del giudizio ed altresì, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c, per avere pronunciato una sentenza nulla, in quanto sviluppata nel merito pur a fronte di un procedimento oramai estinto; in fatto, è accaduto che davanti alla Corte d’Appello di Venezia, al momento della sospensione del processo, pendessero nel presente giudizio più procedimenti riuniti e ciò, secondo quanto si afferma nel motivo, avrebbe imposto al MIUR di riassumerli tutti – e non solo quello riguardante la ricorrente – sicché, non essendo ciò avvenuto, il processo si sarebbe estinto; il motivo non è fondato; nel contiguo ambito della riassunzione in esito a interruzione, questa S.C. ha recentemente ritenuto che in tema di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso nei confronti di più coobbligati solidali (nella specie, più committenti convenuti per il pagamento del corrispettivo relativo ai lavori appaltati), verificatasi una causa di interruzione nei confronti di uno di essi e riassunto tempestivamente il giudizio, interrotto nei confronti di tutti, il vizio della notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti di uno o alcuni tra i litisconsorti facoltativi ed il mancato rispetto del termine per la rinnovazione della notificazione non impediscono l'ulteriore prosecuzione del processo nei confronti dei restanti litisconsorti ritualmente citati, non potendosi estendere a costoro l'eventuale estinzione del processo ex art. 307 c.p.c. relativa ad uno dei convenuti originari (Cass. 21 febbraio 2020, n. 4684; Cass. 20 ottobre 2015, n. 21170; Cass. 26 aprile 2005, n. 8670); analogo assetto vale per il caso di cause riunite, rispetto al quale, in ciascun giudizio, una parte faccia valere il proprio autonomo e distinto diritto verso una medesima controparte, non essendovi alcuna ragione per cui una delle parti dovrebbe riassumere la causa delle altre, magari indifferenti al prosieguo del giudizio; altre considerazioni sono del tutto superflue e fuorvianti, stante l’assenza dell’interesse di una parte a riassumere il giudizio di un’altra parte ed essendo evidente che, nel processo occasionalmente riunito e che non presuppone alcun litisconsorzio necessario, ogni parte fa gioco a sé e per il proprio diritto e non può né giovarsi né subire gli effetti delle scelte altrui in ordine alla prosecuzione o meno, per i rispettivi ed autonomi diritti, in esito alla sospensione; 3. il terzo motivo adduce la violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 341, 345 e 346 c.p.c., in relazione al’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo e cioè dell’eccezione di tardività della allegazione della questione sulla stabilizzazione e della sua prova, sulla base della produzione documentale eseguita dal MIUR in grado di appello, il tutto sul presupposto che, essendosi la stabilizzazione verificata in data 1.9.2011, essa doveva essere dedotta già con l’atto di gravame, mentre il suo verificarsi era stato dedotto e comprovato solo con la successiva nota del 12.10.2017; il motivo va disatteso, valendo il principio, affermato da Cass. 3 dicembre 2021, n. 38205, secondo cui nel settore scolastico, per le ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la stabilizzazione o l'immissione in ruolo, conseguenti alla l. n. 107 del 2015, costituiscono misure sanzionatorie idonee ed adeguate a sanzionare l'illecito, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, i cui interventi, incidenti sul fondamento stesso del sistema previgente, devono essere parificati allo "ius superveniens"; ne consegue la ritualità delle deduzioni riguardanti il nuovo assetto giuridico, introdotte nel corso del giudizio di secondo grado; alla questione di diritto quale sollevata dalla ricorrente –incentrata sulla necessità che già l’atto di appello evidenziasse l’intervenuta stabilizzazione – ed alla quale ci si deve strettamente attenere (Cass., S.U., 25 luglio 2019, n. 20181) va dunque data risposta negativa; 4. con il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la parte ricorrente deduce violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Un., n. 5072/2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della legge n.124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001; violazione falsa ed erronea applicazione del principio di equivalenza e del principio di effettività della tutela; il quinto motivo è incentrato sulla questione pregiudiziale europea circa la conformità alla Direttiva Europea 1999/70/CE dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie; con il sesto motivo, parte ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell’art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva europea 1999/70/CE, (principio di equivalenza - principio di effettività), ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell’Uomo; 5. le censure possono essere esaminate congiuntamente e sono infondate; la Corte territoriale ha deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi, che avendo ad oggetto questioni già scrutinate può avvenire in camera di consiglio, non induce ad un suo mutamento, né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia; al riguardo si richiamano i principi già espressi in plurimi di questa Corte (cfr. fra le tante Cass. n. 28981/2022, Cass. n. 10650/2021, Cass. n. 18344/2020, Cass. n. 23050/2020, Cass. n. 23051/2020); le decisioni si pongono nel solco già tracciato da Cass. nn. 3472 e 3474 del 2020 che, nel ribadire i principi enunciati nelle sentenze nn. 22553/2016 e 22556/2016, hanno affermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti edil personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»; i motivi di ricorso non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare il consolidato orientamento espresso, condiviso dal Collegio e qui ribadito; ne discende che non si può dare seguito alla sollecitazione di pregiudiziale eurounitaria contenuta nel ricorso, atteso che «il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all’obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un acte claire che, in ragione dell’esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell’evidenza dell’interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale» (Cass. n. 14828/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata); 6. nella memoria la ricorrent e , richiamando quanto da questa Corte nelle pronunce Cass. n. 35735/2022 e Cass. 32548/2022, assumono che l’avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e lastabilizzazione ottenuta dal dipendente; rilevano che deve esserci un rapporto di stretta correlazione (causa-effetto) fra abuso ed assunzione (già valorizzato da Cass. n. 15353/2020), il quale richiede che l’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato sia stata “determinata” e non semplicemente “agevolata” dalla successione dei contratti a termine; anche tale rilievo non è idoneo a mutare l’orientamento già espresso; i richiamati principi sono stati affermati con riguardo a settori diversi da quello scolastico nell’ambito del quale è stata la stessa legge n. 107/2015 a prevedere un piano straordinario di assunzione per immettere nei ruoli i docenti precari e così offrire una misura - al contempo puntualmente attuativa del dictum eurounitario ma espressiva dell’ampio margine di autonomia che tale dictumha lasciato - idonea a sanare l’illecito, apprestando, con previsione rigorosa di tempi, la strada satisfattiva della immissione in ruolo; peraltro, questa Corte, con la già citata Cass. n. 3474/2020 (conf. Cass. n. 37270/2021), richiamando l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), ha, come detto, ritenuto che nel settore scolastico sia misura idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione anche la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento del quale è stata riconosciuta l’equivalenza e l’effettività quale misura satisfattoria, al pari del piano straordinario di assunzioni; a tali arresti, qui condivisi e contenenti un’ampia disamina delle questioni dibattute, ivi compresi richiami esaustivi alla pronuncia della Corte di Giustizia 8 maggio 2019, Rossato, si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; va solo aggiunto che non possono sussistere dubbi di legittimità costituzionale rispetto all’art. 117 Cost., per quanto nelle richiamate pronunce è detto in ordine alla compatibilità euro- unitaria del sistema interno e, quanto alla disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra rapporto privato (ove alla conversione si associa il risarcimento agevolato ex art. 32 legge n. 183/2010) e rapporto pubblico (ove alla stabilizzazione non si associa un automatismo risarcitorio), per palese diversità dei fenomeni giuridici posti a paragone; 7. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei p