CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04162/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29692-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 406/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/ 11/ 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 29692 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- 51) N. 29692/2021 [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] La corte d'appello di Firenze, con sentenza del 18 maggio 2021, ha confermato la sentenza di primo grado con cui il tribunale di Livorno aveva dichiarato illegittima l'iscrizione d'ufficio del geometra Grassi alla Cassa. In particolare, la corte territoriale ha escluso la sussistenza dell'onere contributivo a carico del geometra stante lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi con la qualifica di Capo di ufficio tecnico. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]; il professionista ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria. Con un primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1,L. 37/1967; artt.10, 17, 18 e 22,L. 773/1982; 1 ss., D.LGS. 509/1994L. 103/96; oltreché dell'art. 38 Cost. ed art. 5 Statuto CIPAG (quale norma di rinvio ai sensi del D.LGS. n. 509/94), per aver la corte di merito travisato la natura della contribuzione in oggetto ed i presupposti iscrittivi di cui all'art. 1 L. 37/1967, subordinandone la legittimità all'effettività dell'esercizio della libera professione e alla produzione di reddito c.d. professionale. Con un secondo motivo di ricorso, proposto sempre ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, L. 37/1967; 2, D.LGS. 30/2006; art. 38 Cost.; art. 5 Statuto C.I.P.A.G ed art. 1 ss., D.LGS. 509/1994, artt. 2 e 3 L. 335/1995 per aver la corte territoriale ritenuto illegittima la pretesa della previdenza di categoria per violazione del divieto di doppia imposizione, trascurando che l'assorbimento degli obblighi previdenziali nell'AGO opera, esclusivamente, nei confronti dei professionisti dipendenti, inquadrati nel ruolo professionale proprio del geometra. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal calli, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare. La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento dei motivi di ricorso. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione,