CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 29568/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con sentenza dell’11 settembre 2025, la Corte di appello di Baricondannava l’odierno ricorrente avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975 per avere portato fuoridall’abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico dellalunghezza complessiva di cm 15, di cui 7 cm di lama, ed una mazza da baseballin metallo della lunghezza di cm. 75; che, per quanto oggi di interesse, la Corteriteneva insussistenti i presupposti per il riconoscimento della causa di nonpunibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. In particolare, osservava che gli oggettirinvenuti erano entrambi di rilevante potenzialità lesiva, erano all’internodell’autovettura, la quale era stata fermata all’ingresso del casello autostradale,sì da far presumere che il ricorrente dovesse percorrere un lungo tratto; che, pertali motivi, l’azione doveva ritenersi grave nel suo complesso;rilevato che la difesa del ricorrente censura la decisione per erronea applicazionedella legge penale con riferimento all’art. 131-bis cod. pen. per avere ritenuto lacondotta grave nonostante la natura dei due oggetti (uno dei quali costituenteoggetto atto ad offendere) e le modalità della condotta (il coltello nel marsupiosul sedile passeggero e la mazza nel portabagagli), in tal modo effettuando unavalutazione astratta, senza aver evidenziato alcuna circostanza di pericoloconcreto e dando rilevanza al luogo ove si trovava il ricorrente (sull’autostrada)da ciò desumendo, in modo congetturale, che egli dovesse percorrere un lungotratto;rilevato che, con il ricorso in oggetto, la difesa del ricorrente non si confronta congli argomenti spesi dalla Corte territoriale e non fornisce elementi idonei aconfutarli, limitandosi a proporre una diversa valutazione dei medesimielementi che, non essendo fondata su una manifesta illogicità della motivazioneo su una contraddittorietà della stessa ovvero su un travisamento dei fatti, sirisolve nella mera reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi;rilevato che questa Corte ha ripetutamente affermato che “È inammissibileil ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte dimerito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, inquanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso” (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv.277710-01);ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]