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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 maggio 2026

Cassazione n. 12325/2026

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enzo Colacino ed elettivamente domiciliato presso lo studiodi quest’ultimo, in Roma, via N. Riciotti, n. 9.– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito, n. 41, presso lo studiodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 3691/2019,pubblicata il 17/9/2019 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13706/2020Numero sezionale 822/2026Numero di raccolta generale 12325/2026Data pubblicazione 02/05/2026Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il fratello [OSCURATO:PERSONA],assumendo che si era aperta la successione della zia [OSCURATO:PERSONA],deceduta vedova e senza figli, che la stessa aveva, in vita, lasciato alconvenuto ingenti somme di denaro e valori mobiliari e, mediantetestamento del 15/3/2007, anche altri beni, senza però nominarlo eredeuniversale e senza disporre di tutto il suo patrimonio, e che egli, pur noncontemplato dal testamento, era perciò erede per la quota di 1/8.Chiese, perciò, che, accertata la nullità per difetto di forma delle donazionidirette e/o indirette di denaro fatte in vita dalla de cuius al convenuto,venisse disposta la restituzione dei beni relitti non contemplati daltestamento, di cui quest’ultimo si era illegittimamente impossessato, e lasua condanna a conferire all'eredità i beni relitti e a consegnare e/opagare all'attore la quota parte di eredità che gli spettava per legge.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto delle predettedomande, sostenendo che non vi fossero donazioni e che egli fosse statonominato erede universale.Con sentenza n. 1575/2016 del 11-14/6/2016, il Tribunale di Trevisorigettò le domande attoree.Il giudizio di gravame, interposto da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 3691/2019, pubblicata il17/9/2019, con la quale la Corte d’appello di Venezia accolse l'appello e,in parziale riforma dell'impugnata sentenza, diede atto che GiacomoMarcolin era erede legittimo di [OSCURATO:PERSONA] e che la donazione di titoli,disposta il 29/04/2008 per ordine dei coniugi cointestatari del contodeposito titoli n. 410480-0 presso [OSCURATO:PERSONA], era nulla per difetto dellaforma solenne, condannando l’appellato a pagare all'appellante la quotaparte di eredità spettantegli per l'importo di euro 32.460,05, con interessial tasso legale.Numero registro generale 13706/2020Numero sezionale 822/2026Numero di raccolta generale 12325/2026Data pubblicazione 02/05/2026Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero valido il testamento,ancorché la data fosse stata vergata nuovamente da mano diversa daquella della testatrice, siccome non interferente con le disposizioni diultima volontà; ritennero che il legato disposto a favore degli altri nipoti,di cui [OSCURATO:PERSONA] era onerato, fosse stato revocato dalla stessatestatrice quanto a 7.000 azioni, siccome trasferite al medesimo nipotecon ordine del 29/4/2008 successivo al testamento; dichiararono la nullitàper difetto di forma della donazione di euro 375.104,12 del 29/4/2008 infavore di [OSCURATO:PERSONA], in assenza di prova della sussistenza di uncontratto di mantenimento di cui detta somma avrebbe dovuto costituirecorrispettivo; esclusero che i prelievi effettuati dal convenuto dal contocomune degli zii andassero ad aggiungersi alla massa attiva, presumendola loro ratifica per effetto della delega attribuitagli; stabilirono che il lascitoin favore di [OSCURATO:PERSONA] andasse qualificato come legato e nonistituzione ex re certa, con esclusione della vis espansiva ex art. 457,secondo comma, c.c.; ritennero che il patrimonio relitto contemplasse,dunque, la somma di euro 375.104,12 (donazione nulla) e il saldo attivodel deposito titoli e che spettasse all’appellante la quota di 1/12, pari aeuro 32.460,05.2.

Contro la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] si difende con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.Considerato che:1.

Con il secondo motivo di ricorso, da trattare per primo per motivi dipriorità logica, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 588c.c. e delle norme di cui agli artt. 1362, 1363, 1364 e 1365 c.c. in tema diinterpretazione soggettiva del testamento, con riferimento all’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto che laNumero registro generale 13706/2020Numero sezionale 822/2026Numero di raccolta generale 12325/2026Data pubblicazione 02/05/2026scheda testamentaria non avesse istituito il ricorrente erede universaledella de cuius in quanto, a loro dire, la casa lasciata allo stesso noncostituiva il fulcro centrale del lascito ed evidenziato, a sostegno delladecisione, elementi costituenti mere congetture, senza, invece, affidarsi,come avrebbero dovuto, agli elementi intrinseci dell’atto, alla particolarefiducia riposta nei suoi confronti quale espressione di un rapportoprivilegiato e alla rilevanza, anche economica, della casa familiare.

Inoltre,le difficoltà interpretative non dovevano far propendere, nel dubbio, per lasuccessione a titolo particolare; i titoli non erano di proprietà della decuius, come attestato dal c.t.u. allorché aveva presunto la circostanza dalloro deposito nel conto titoli comune; la scheda non era incompleta, nonessendo certa la proprietà, in capo alla testatrice, dei titoli trasferiti in vitaal ricorrente.1.1.

Il motivo è infondato.A norma dell'art. 588 c.c., sono attributive della qualità di erede ledisposizioni testamentarie che, indipendentemente dalle espressioni usatedal testatore, comprendono l'universalità dei beni o una parte di essiconsiderata come quota dell'eredità (institutio ex re certa), mentresingolarmente in modo determinato (Cass., Sez. 2, 24/3/1981, n. 1717).Al fine di distinguere tra disposizioni testamentarie a titolo universale -che, indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate daltestatore, sono attributive della qualità di erede - e disposizioni a titoloparticolare - che, invece, attribuiscono la sola qualità di legatario - ilgiudice deve compiere sia una indagine di carattere oggettivo, riferita alcontenuto dell'atto, sia una indagine di carattere soggettivo, riferitaall'intenzione del testatore (Cass., Sez.

L, 12/7/2001, n. 9467; Cass.,5/11/1987, n. 8123), essendo l’interpretazione del testamentocaratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più intensa ricercaNumero registro generale 13706/2020Numero sezionale 822/2026Numero di raccolta generale 12325/2026Data pubblicazione 02/05/2026della volontà del testatore (Cass., Sez. 2, 4/2/1999, n. 974; Cass., Sez. 2,6/10/2017, n. 23393).Pertanto, nell'interpretazione del testamento il giudice di merito deveaccertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c.,applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria,quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, specie se espressa intermini impropri e inadeguati e, tuttavia, individuabile attraverso lavalutazione complessiva delle disposizioni (Cass., Sez. 2, 28/11/1984, n.6190), valutando congiuntamente l’elemento letterale e quello logico e inomaggio al canone di conservazione del testamento (Cass., Sez. 2,06/10/2017 , n. 23393; Cass., Sez. 6-2, 5/3/2020, n. 6125), mentre ilricorso a elementi estrinseci al testamento, quali, ad esempio, la mentalitàe la cultura del testatore, costituisce uno strumento ermeneuticomeramente sussidiario, utilizzabile, in funzione di riscontro, soltanto se lavolontà testamentaria rimanga oscura, e non pure quando questa risultichiaramente manifestata nella scheda testamentaria, valutata nel suocomplesso (Cass., Sez. 2, 15/7/1980, n. 4582; Cass., Sez. 2, 18/11/1981,n. 6110).Pertanto, l'avere il testatore attribuito a taluno singoli beni facenti partedel suo patrimonio non comporta necessariamente il carattere di legatodell'attribuzione, poiché, per stabilire se questa sia a titolo universale o atitolo particolare, occorre valutare se la disposizione sia stata fatta daltestatore in relazione al complesso del suo patrimonio, all'universum ius,oppure secondo una specifica individuazione dell'oggetto attribuito, in séconsiderato, senza relazione alcuna con l'intero e globale patrimoniostesso, tenendo conto del fatto che l'attribuzione che esaurisca tutti i beniereditari è generalmente interpretabile come istituzione di erede (Cass.,Sez. 2, 6/11/1986, n. 6516, confermata, tra le altre, dalla sentenza 25ottobre 2013, n. 24163).Numero registro generale 13706/2020Numero sezionale 822/2026Numero di raccolta generale 12325/2026Data pubblicazione 02/05/2026L'indagine diretta a stabilire la ricorrenza in concreto della istituzione dierede o del legato si risolve in un accertamento di fatto riservato algiudice del merito e, quindi, non sindacabile in sede di legittimità secongruamente motivato (Cass., Sez. 6-2, 05/03/2020, n. 6125; Cass.14/10/2013, n. 23278; Cass., Sez. 2, 14/01/2010, n. 468; Cass.,21/02/2007, n. 4022; Cass., Sez.

L, 12/7/2001, n. 9467; Cass., Sez. 2,24/03/1981, n. 1717).Nella specie, i giudici di merito hanno ritenuto che il lascito di cui altestamento olografo del 1/2/2007, secondo cui “Io sottoscritta MarcolinGina in piena facoltà mentale lascio a mio nipote [OSCURATO:PERSONA] la metàdella mia casa, (alla mia morte), e le Azioni 14000 lo stesso, mie e diRomeo con la volontà di darle poi a quanto segue …”, potesse qualificarsicome istituzione di erede ex re certa in capo ad [OSCURATO:PERSONA] e cheallo stesso andassero ad aggiungersi, per la forza espansiva di cui all’art.457, secondo comma, c.c., tutti gli altri beni e somme di cui la testatricenon aveva disposto.

Quel lascito, anzi, doveva essere considerato comelegato specifico, in quanto la testatrice non aveva previsto, al momentodella sua redazione, l’ingente donazione ad Antonio, disposta il 29/4/2008,né la sua nullità ex lege, né la revoca dei legati di cui aveva oneratoquest’ultimo in favore degli altri nipoti, oltre a ignorare che il marito avevadisposto per testamento delle sue 7.000 azioni di [OSCURATO:PERSONA] e dellarestante metà della casa a favore dello stesso nipote; di guisa che il valoredella sua quota dell’immobile, rimasto indeterminato e indeterminabile,non costituiva all’evidenza il nucleo centrale del patrimonio lasciato ineredità al nipote, né una sua quota identificabile, considerata la cospicuaentità del suo patrimonio.Tale motivazione oltre ad essere plausibile, è frutto dell’interpretazionedella scheda testamentaria operata dai giudici di merito e si sottrae,perciò, al sindacato di legittimità, mentre le circostanze asseritamentetrascurate ai fini della qualificazione della posizione del ricorrente sonoNumero registro generale 13706/2020Numero sezionale 822/2026Numero di raccolta generale 12325/2026Data pubblicazione 02/05/2026prive del carattere della decisività, rientrando nella discrezionalevalutazione dei fatti di causa la valorizzazione di quegli elementi ritenutirisolutivi ai fini della corretta attribuzione della qualità di erede ovvero dilegatario.2.

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con riferimentoall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e la violazione e falsa applicazionedegli artt. 100, 115, 116 c.p.c., 1421, 1422, 1100 e 2697 c.c., conriferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché i giudici dimerito avevano accertato la nullità per difetto di forma della donazione dieuro 375.104,12 del 29/4/2008 in favore di [OSCURATO:PERSONA], non essendostato provato che questa costituisse il corrispettivo di un contratto dimantenimento e che la liberalità per riconoscenza o specialeremunerazione richiedesse comunque la forma scritta, e condannatol’appellato alla restituzione della quota spettante all’appellante nellamisura di euro 32.460,05, senza considerare che l’atto di liberalità avevaa oggetto la metà del conto deposito (ossia del dossier titoli costituente unmero contenitore su cui i contitolari potevano versare ciascuno i proprititoli), di cui erano contitolari i coniugi [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], enon la metà degli strumenti finanziari ivi contenuti (ossia le quote deifondi di investimento), che appartenevano, invece, non alla de cuius, maal solo [OSCURATO:PERSONA], che li aveva trasferiti all’appellato.In sostanza, secondo il ricorrente, tali valori mobiliari, che il c.t.u. e laCorte di merito avevano presunto appartenessero alla de cuius, non eranodi proprietà della stessa, ma del coniuge, che li aveva trasferitiall’appellato, come arguibile dai documenti depositati con la memoria exart. 183 c.p.c., con la conseguenza che non soltanto i giudici nonavrebbero potuto disporne il rilascio pro quota in favore dell’appellante,ma questi non aveva neppure la legittimazione attiva a ottenerli medianteNumero registro generale 13706/2020Numero sezionale 822/2026Numero di raccolta generale 12325/2026Data pubblicazione 02/05/2026l’esercizio dell’azione di petizione ereditaria siccome non compresinell’asse ereditario.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 769, 809, 1100 e 1838 c.c., conriferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., perché i giudici dimerito avevano dato per pacifica la proprietà pro quota, in capo alla decuius, delle quote dei fondi di investimento contenute nel cointestatodeposito titoli a custodia e amministrazione, senza considerare chemancava la prova della comproprietà, in capo alla testatrice, della metàdei fondi di investimento trasferiti al ricorrente, non derivandonecessariamente dalla contitolarità del contratto di deposito titoli lacomproprietà dei titoli stessi (come da Cass. n. 12552/2000); che idocumenti prodotti attestavano la proprietà esclusiva di tali titoli in capo alconiuge della de cuius, come comprovato dal fatto che la stessa non liavesse menzionati nel testamento, laddove aveva parlato delle sole14.000 azioni, per metà sue e per metà del coniuge, da attribuire agli altribeneficiari indicati nella scheda testamentaria; che le firme della de cuiusapposte nei documenti di trasferimento di tali titoli non erano significative,in quanto aventi valore meramente certificativo; e che, dunque, non vi erastata alcuna donazione da parte della testatrice in favore del ricorrente deipredetti titoli.4.

I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto afferenti allamedesima questione della proprietà, in capo alla de cuius, dei titoliazionari, sono infondati.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in caso di depositobancario di titoli in amministrazione cointestato ai coniugi, i rapportiinterni tra i depositanti sono regolati dall'art. 1298, secondo comma, c.c.,sicché le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risultadiversamente.Numero registro generale 13706/2020Numero sezionale 822/2026Numero di raccolta generale 12325/2026Data pubblicazione 02/05/2026Tale presunzione dà luogo a una inversione dell'onere probatorio, che puòessere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise econcordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa daquella risultante dalla cointestazione stessa (Cass., Sez.

L, 23/9/2015, n.18777), tenuto conto del fatto che non è sufficiente, al riguardo, la provadi aver avuto la proprietà e la disponibilità esclusiva del denaro utilizzatoper l'acquisto dei titoli (Cass., Sez. 3, 24/2/2010, n. 4496).Tanto premesso, la Corte osserva che i giudici di merito hanno presoposizione sulla questione della comproprietà, diversamente da quantolamentato con la prima censura, avendo affermato che i titoli eranocointestati alla de cuius e al coniuge e che, ai sensi della presunzione dicui all’art. 1298, secondo comma, c.c., spettava alla prima la metà deglistessi, quantificata in euro 375.104,12.La questione prospettata con le censure – secondo cui i giudici avrebberodovuto distinguere tra contenitore e contenuto, ossia tra deposito titoli,cointestato, e titoli, di proprietà esclusiva del coniuge della de cuius, di cuinon vi è menzione nella sentenza, senza che sia stato chiarito nel ricorsoquando questa fosse stata proposta – non si confronta con i principi sopradetti, in virtù dei quali opera anche in questo caso la presunzione di cuiall’art. 1298, secondo comma, c.c..Non può del resto dirsi applicabile il diverso principio affermato da questaCorte con la sentenza n. 12552 del 22/9/2000, secondo cui non èsufficiente, al fine del riconoscimento della comproprietà dei titoli tra iconiugi, la circostanza che questi siano contitolari del contratto di custodiae amministrazione dei titoli stessi, dovendo la circostanza risultare ancheda ulteriori elementi, posto che la fattispecie esaminata, tutt’affattodiversa da quella in questione, era caratterizzata dal fatto che il coniuge,dopo aver acquistato i titoli con denaro proprio, aveva deciso dicointestare il contratto di deposito anche alla moglie, sicché la volontà dimettere la metà dei titoli in comune non poteva essere desunta da questaNumero registro generale 13706/2020Numero sezionale 822/2026Numero di raccolta generale 12325/2026Data pubblicazione 02/05/2026sola circostanza, di per sé non decisiva, ma da elementi ulteriori, tali da5.

Con il quarto motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per omessa pronunciasulle eccezioni formulate in occasione della precisazione delle conclusionida [OSCURATO:PERSONA], in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,per avere i giudici di merito omesso di pronunciarsi sull'eccezione dicarenza di legittimazione attiva dell'appellante ovvero sulla carenza dilegittimazione passiva dell'appellato.5.1.

Il quarto motivo resta assorbito dal rigetto dei restanti.6.

In conclusione, il ricorso va rigettato.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enzo Colacino ed elettivamente domiciliato presso lo studiodi quest’ultimo, in Roma, via N. Riciotti, n. 9.– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito, n. 41, presso lo studiodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 3691/2019,pubblicata il 17/9/2019 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13706/2020Numero sezionale 822/2026Numero di raccolta generale 12325/2026Data pubblicazione 02/05/2026Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il fratello [OSCURATO:PERSONA],assumendo che si era aperta la successione della zia [OSCURATO:PERSONA],deceduta vedova e senza figli, che la stessa aveva, in vita, lasciato alconvenuto ingenti somme di denaro e valori mobiliari e, mediantetestamento del 15/3/2007, anche altri beni, senza però nominarlo eredeuniversale e senza disporre di tutto il suo patrimonio, e che egli, pur noncontemplato dal testamento, era perciò erede per la quota di 1/8.Chiese, perciò, che, accertata la nullità per difetto di forma delle donazionidirette e/o indirette di denaro fatte in vita dalla de cuius al convenuto,venisse disposta la restituzione dei beni relitti non contemplati daltestamento, di cui quest’ultimo si era illegittimamente impossessato, e lasua condanna a conferire all'eredità i beni relitti e a consegnare e/opagare all'attore la quota parte di eredità che gli spettava per legge.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto delle predettedomande, sostenendo che non vi fossero donazioni e che egli fosse statonominato erede universale.Con sentenza n. 1575/2016 del 11-14/6/2016, il Tribunale di Trevisorigettò le domande attoree.Il giudizio di gravame, interposto da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 3691/2019, pubblicata il17/9/2019, con la quale la Corte d’appello di Venezia accolse l'appello e,in parziale riforma dell'impugnata sentenza, diede atto che GiacomoMarcolin era erede legittimo di [OSCURATO:PERSONA] e che la donazione di titoli,disposta il 29/04/2008 per ordine dei coniugi cointestatari del contodeposito titoli n. 410480-0 presso [OSCURATO:PERSONA], era nulla per difetto dellaforma solenne, condannando l’appellato a pagare all'appellante la quotaparte di eredità spettantegli per l'importo di euro 32.460,05, con interessial tasso legale.Numero registro generale 13706/2020Numero sezionale 822/2026Numero di raccolta generale 12325/2026Data pubblicazione 02/05/2026Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero valido il testamento,ancorché la data fosse stata vergata nuovamente da mano diversa daquella della testatrice, siccome non interferente con le disposizioni diultima volontà; ritennero che il legato disposto a favore degli altri nipoti,di cui [OSCURATO:PERSONA] era onerato, fosse stato revocato dalla stessatestatrice quanto a 7.000 azioni, siccome trasferite al medesimo nipotecon ordine del 29/4/2008 successivo al testamento; dichiararono la nullitàper difetto di forma della donazione di euro 375.104,12 del 29/4/2008 infavore di [OSCURATO:PERSONA], in assenza di prova della sussistenza di uncontratto di mantenimento di cui detta somma avrebbe dovuto costituirecorrispettivo; esclusero che i prelievi effettuati dal convenuto dal contocomune degli zii andassero ad aggiungersi alla massa attiva, presumendola loro ratifica per effetto della delega attribuitagli; stabilirono che il lascitoin favore di [OSCURATO:PERSONA] andasse qualificato come legato e nonistituzione ex re certa, con esclusione della vis espansiva ex art. 457,secondo comma, c.c.; ritennero che il patrimonio relitto contemplasse,dunque, la somma di euro 375.104,12 (donazione nulla) e il saldo attivodel deposito titoli e che spettasse all’appellante la quota di 1/12, pari aeuro 32.460,05.2. Contro la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] si difende con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.Considerato che:1. Con il secondo motivo di ricorso, da trattare per primo per motivi dipriorità logica, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 588c.c. e delle norme di cui agli artt. 1362, 1363, 1364 e 1365 c.c. in tema diinterpretazione soggettiva del testamento, con riferimento all’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto che laNumero registro generale 13706/2020Numero sezionale 822/2026Numero di raccolta generale 12325/2026Data pubblicazione 02/05/2026scheda testamentaria non avesse istituito il ricorrente erede universaledella de cuius in quanto, a loro dire, la casa lasciata allo stesso noncostituiva il fulcro centrale del lascito ed evidenziato, a sostegno delladecisione, elementi costituenti mere congetture, senza, invece, affidarsi,come avrebbero dovuto, agli elementi intrinseci dell’atto, alla particolarefiducia riposta nei suoi confronti quale espressione di un rapportoprivilegiato e alla rilevanza, anche economica, della casa familiare. Inoltre,le difficoltà interpretative non dovevano far propendere, nel dubbio, per lasuccessione a titolo particolare; i titoli non erano di proprietà della decuius, come attestato dal c.t.u. allorché aveva presunto la circostanza dalloro deposito nel conto titoli comune; la scheda non era incompleta, nonessendo certa la proprietà, in capo alla testatrice, dei titoli trasferiti in vitaal ricorrente.1.1. Il motivo è infondato.A norma dell'art. 588 c.c., sono attributive della qualità di erede ledisposizioni testamentarie che, indipendentemente dalle espressioni usatedal testatore, comprendono l'universalità dei beni o una parte di essiconsiderata come quota dell'eredità (institutio ex re certa), mentresingolarmente in modo determinato (Cass., Sez. 2, 24/3/1981, n. 1717).Al fine di distinguere tra disposizioni testamentarie a titolo universale -che, indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate daltestatore, sono attributive della qualità di erede - e disposizioni a titoloparticolare - che, invece, attribuiscono la sola qualità di legatario - ilgiudice deve compiere sia una indagine di carattere oggettivo, riferita alcontenuto dell'atto, sia una indagine di carattere soggettivo, riferitaall'intenzione del testatore (Cass., Sez. L, 12/7/2001, n. 9467; Cass.,5/11/1987, n. 8123), essendo l’interpretazione del testamentocaratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più intensa ricercaNumero registro generale 13706/2020Numero sezionale 822/2026Numero di raccolta generale 12325/2026Data pubblicazione 02/05/2026della volontà del testatore (Cass., Sez. 2, 4/2/1999, n. 974; Cass., Sez. 2,6/10/2017, n. 23393).Pertanto, nell'interpretazione del testamento il giudice di merito deveaccertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c.,applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria,quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, specie se espressa intermini impropri e inadeguati e, tuttavia, individuabile attraverso lavalutazione complessiva delle disposizioni (Cass., Sez. 2, 28/11/1984, n.6190), valutando congiuntamente l’elemento letterale e quello logico e inomaggio al canone di conservazione del testamento (Cass., Sez. 2,06/10/2017 , n. 23393; Cass., Sez. 6-2, 5/3/2020, n. 6125), mentre ilricorso a elementi estrinseci al testamento, quali, ad esempio, la mentalitàe la cultura del testatore, costituisce uno strumento ermeneuticomeramente sussidiario, utilizzabile, in funzione di riscontro, soltanto se lavolontà testamentaria rimanga oscura, e non pure quando questa risultichiaramente manifestata nella scheda testamentaria, valutata nel suocomplesso (Cass., Sez. 2, 15/7/1980, n. 4582; Cass., Sez. 2, 18/11/1981,n. 6110).Pertanto, l'avere il testatore attribuito a taluno singoli beni facenti partedel suo patrimonio non comporta necessariamente il carattere di legatodell'attribuzione, poiché, per stabilire se questa sia a titolo universale o atitolo particolare, occorre valutare se la disposizione sia stata fatta daltestatore in relazione al complesso del suo patrimonio, all'universum ius,oppure secondo una specifica individuazione dell'oggetto attribuito, in séconsiderato, senza relazione alcuna con l'intero e globale patrimoniostesso, tenendo conto del fatto che l'attribuzione che esaurisca tutti i beniereditari è generalmente interpretabile come istituzione di erede (Cass.,Sez. 2, 6/11/1986, n. 6516, confermata, tra le altre, dalla sentenza 25ottobre 2013, n. 24163).Numero registro generale 13706/2020Numero sezionale 822/2026Numero di raccolta generale 12325/2026Data pubblicazione 02/05/2026L'indagine diretta a stabilire la ricorrenza in concreto della istituzione dierede o del legato si risolve in un accertamento di fatto riservato algiudice del merito e, quindi, non sindacabile in sede di legittimità secongruamente motivato (Cass., Sez. 6-2, 05/03/2020, n. 6125; Cass.14/10/2013, n. 23278; Cass., Sez. 2, 14/01/2010, n. 468; Cass.,21/02/2007, n. 4022; Cass., Sez. L, 12/7/2001, n. 9467; Cass., Sez. 2,24/03/1981, n. 1717).Nella specie, i giudici di merito hanno ritenuto che il lascito di cui altestamento olografo del 1/2/2007, secondo cui “Io sottoscritta MarcolinGina in piena facoltà mentale lascio a mio nipote [OSCURATO:PERSONA] la metàdella mia casa, (alla mia morte), e le Azioni 14000 lo stesso, mie e diRomeo con la volontà di darle poi a quanto segue …”, potesse qualificarsicome istituzione di erede ex re certa in capo ad [OSCURATO:PERSONA] e cheallo stesso andassero ad aggiungersi, per la forza espansiva di cui all’art.457, secondo comma, c.c., tutti gli altri beni e somme di cui la testatricenon aveva disposto. Quel lascito, anzi, doveva essere considerato comelegato specifico, in quanto la testatrice non aveva previsto, al momentodella sua redazione, l’ingente donazione ad Antonio, disposta il 29/4/2008,né la sua nullità ex lege, né la revoca dei legati di cui aveva oneratoquest’ultimo in favore degli altri nipoti, oltre a ignorare che il marito avevadisposto per testamento delle sue 7.000 azioni di [OSCURATO:PERSONA] e dellarestante metà della casa a favore dello stesso nipote; di guisa che il valoredella sua quota dell’immobile, rimasto indeterminato e indeterminabile,non costituiva all’evidenza il nucleo centrale del patrimonio lasciato ineredità al nipote, né una sua quota identificabile, considerata la cospicuaentità del suo patrimonio.Tale motivazione oltre ad essere plausibile, è frutto dell’interpretazionedella scheda testamentaria operata dai giudici di merito e si sottrae,perciò, al sindacato di legittimità, mentre le circostanze asseritamentetrascurate ai fini della qualificazione della posizione del ricorrente sonoNumero registro generale 13706/2020Numero sezionale 822/2026Numero di raccolta generale 12325/2026Data pubblicazione 02/05/2026prive del carattere della decisività, rientrando nella discrezionalevalutazione dei fatti di causa la valorizzazione di quegli elementi ritenutirisolutivi ai fini della corretta attribuzione della qualità di erede ovvero dilegatario.2. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con riferimentoall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e la violazione e falsa applicazionedegli artt. 100, 115, 116 c.p.c., 1421, 1422, 1100 e 2697 c.c., conriferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché i giudici dimerito avevano accertato la nullità per difetto di forma della donazione dieuro 375.104,12 del 29/4/2008 in favore di [OSCURATO:PERSONA], non essendostato provato che questa costituisse il corrispettivo di un contratto dimantenimento e che la liberalità per riconoscenza o specialeremunerazione richiedesse comunque la forma scritta, e condannatol’appellato alla restituzione della quota spettante all’appellante nellamisura di euro 32.460,05, senza considerare che l’atto di liberalità avevaa oggetto la metà del conto deposito (ossia del dossier titoli costituente unmero contenitore su cui i contitolari potevano versare ciascuno i proprititoli), di cui erano contitolari i coniugi [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], enon la metà degli strumenti finanziari ivi contenuti (ossia le quote deifondi di investimento), che appartenevano, invece, non alla de cuius, maal solo [OSCURATO:PERSONA], che li aveva trasferiti all’appellato.In sostanza, secondo il ricorrente, tali valori mobiliari, che il c.t.u. e laCorte di merito avevano presunto appartenessero alla de cuius, non eranodi proprietà della stessa, ma del coniuge, che li aveva trasferitiall’appellato, come arguibile dai documenti depositati con la memoria exart. 183 c.p.c., con la conseguenza che non soltanto i giudici nonavrebbero potuto disporne il rilascio pro quota in favore dell’appellante,ma questi non aveva neppure la legittimazione attiva a ottenerli medianteNumero registro generale 13706/2020Numero sezionale 822/2026Numero di raccolta generale 12325/2026Data pubblicazione 02/05/2026l’esercizio dell’azione di petizione ereditaria siccome non compresinell’asse ereditario.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 769, 809, 1100 e 1838 c.c., conriferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., perché i giudici dimerito avevano dato per pacifica la proprietà pro quota, in capo alla decuius, delle quote dei fondi di investimento contenute nel cointestatodeposito titoli a custodia e amministrazione, senza considerare chemancava la prova della comproprietà, in capo alla testatrice, della metàdei fondi di investimento trasferiti al ricorrente, non derivandonecessariamente dalla contitolarità del contratto di deposito titoli lacomproprietà dei titoli stessi (come da Cass. n. 12552/2000); che idocumenti prodotti attestavano la proprietà esclusiva di tali titoli in capo alconiuge della de cuius, come comprovato dal fatto che la stessa non liavesse menzionati nel testamento, laddove aveva parlato delle sole14.000 azioni, per metà sue e per metà del coniuge, da attribuire agli altribeneficiari indicati nella scheda testamentaria; che le firme della de cuiusapposte nei documenti di trasferimento di tali titoli non erano significative,in quanto aventi valore meramente certificativo; e che, dunque, non vi erastata alcuna donazione da parte della testatrice in favore del ricorrente deipredetti titoli.4. I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto afferenti allamedesima questione della proprietà, in capo alla de cuius, dei titoliazionari, sono infondati.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in caso di depositobancario di titoli in amministrazione cointestato ai coniugi, i rapportiinterni tra i depositanti sono regolati dall'art. 1298, secondo comma, c.c.,sicché le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risultadiversamente.Numero registro generale 13706/2020Numero sezionale 822/2026Numero di raccolta generale 12325/2026Data pubblicazione 02/05/2026Tale presunzione dà luogo a una inversione dell'onere probatorio, che puòessere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise econcordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa daquella risultante dalla cointestazione stessa (Cass., Sez. L, 23/9/2015, n.18777), tenuto conto del fatto che non è sufficiente, al riguardo, la provadi aver avuto la proprietà e la disponibilità esclusiva del denaro utilizzatoper l'acquisto dei titoli (Cass., Sez. 3, 24/2/2010, n. 4496).Tanto premesso, la Corte osserva che i giudici di merito hanno presoposizione sulla questione della comproprietà, diversamente da quantolamentato con la prima censura, avendo affermato che i titoli eranocointestati alla de cuius e al coniuge e che, ai sensi della presunzione dicui all’art. 1298, secondo comma, c.c., spettava alla prima la metà deglistessi, quantificata in euro 375.104,12.La questione prospettata con le censure – secondo cui i giudici avrebberodovuto distinguere tra contenitore e contenuto, ossia tra deposito titoli,cointestato, e titoli, di proprietà esclusiva del coniuge della de cuius, di cuinon vi è menzione nella sentenza, senza che sia stato chiarito nel ricorsoquando questa fosse stata proposta – non si confronta con i principi sopradetti, in virtù dei quali opera anche in questo caso la presunzione di cuiall’art. 1298, secondo comma, c.c..Non può del resto dirsi applicabile il diverso principio affermato da questaCorte con la sentenza n. 12552 del 22/9/2000, secondo cui non èsufficiente, al fine del riconoscimento della comproprietà dei titoli tra iconiugi, la circostanza che questi siano contitolari del contratto di custodiae amministrazione dei titoli stessi, dovendo la circostanza risultare ancheda ulteriori elementi, posto che la fattispecie esaminata, tutt’affattodiversa da quella in questione, era caratterizzata dal fatto che il coniuge,dopo aver acquistato i titoli con denaro proprio, aveva deciso dicointestare il contratto di deposito anche alla moglie, sicché la volontà dimettere la metà dei titoli in comune non poteva essere desunta da questaNumero registro generale 13706/2020Numero sezionale 822/2026Numero di raccolta generale 12325/2026Data pubblicazione 02/05/2026sola circostanza, di per sé non decisiva, ma da elementi ulteriori, tali da5. Con il quarto motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per omessa pronunciasulle eccezioni formulate in occasione della precisazione delle conclusionida [OSCURATO:PERSONA], in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,per avere i giudici di merito omesso di pronunciarsi sull'eccezione dicarenza di legittimazione attiva dell'appellante ovvero sulla carenza dilegittimazione passiva dell'appellato.5.1. Il quarto motivo resta assorbito dal rigetto dei restanti.6. In conclusione, il ricorso va rigettato.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° aprile 2026.Il Presidente
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