CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20951/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 14/07/2022 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla pena detentiva e rideterminazione della stessa, ai sensi dell'art. 620 c. 1 lett. e) c.p.p., nella misura di anni sei; lette le conclusioni del difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 14 luglio 2022, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione che, con pronuncia del 25 gennaio 2022, aveva annullato la precedente pronuncia di appello limitatamente alla condanna per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo G dell'imputazione), assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal suddetto reato associativo per non aver commesso il fatto e rideterminava la pena inflitta per il residuo reato di concorso nel delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo C), sul quale si era formato il giudicato interno, in anni 4 e mesi 4 di reclusione ed Euro 20.000 di multa. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando, con unico motivo, la violazione degli artt. 132, 133 cod. pen., 627 cod. proc. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per l'illegalità della pena rideterminata dalla Corte di appello per aver considerato, nel calcolo, una pena base superiore al massimo edittale. Nella specie, la Corte di appello ha individuato la pena base per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, riferito in contestazione alla condotta di detenzione di kg. 31.500 di sostanza stupefacente del tipo marjuana, nella misura di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 30.000 di multa, applicando su tale pena la riduzione prevista per il rito abbreviato, così considerando nel calcolo una pena superiore al massimo edittale previsto dalla citata norma incriminatrice in relazione alla tipologia di stupefacente (cd. "droga leggera"). 3. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. 4. Ed invero, come rilevato anche dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, a seguito dell'assoluzione dal reato associativo, il capo di condanna sul quale si era formato il giudicato, oggetto di nuova determinazione della pena da parte del giudice del rinvio, riguarda una fattispecie di concorso nella detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo marijuana, rientrante nelle tabelle II e IV, dedicate alle droghe cd. leggere, in relazione alle quali il dettato normativo vigente prevede - a fronte del regime sanzionatorio indifferenziato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale - limiti edittali diversi e molto meno gravosi di quelli stabiliti per le sostanze "pesanti", inserite nelle tabelle I e III. Precisamente, il comma quarto dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, dedicato alla detenzione illecita della marijuana e delle altre droghe "leggere", "rivissuto" in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità con efficacia ex tunc pronunciata dalla citata sentenza Corte Cost. n.32 del 2014, prevede un delta edittale che, quanto alla pena della reclusione, va da due a sei anni, sicchè erroneamente la Corte di appello, in sede di rinvio, ha applicato una pena base per il suddetto reato superiore alla pena massima di anni sei, contemplando, quindi, una forbice edittale prevista dall'attuale testo normativo per le sole droghe cd. "pesanti", dal comma primo dell'art. 73 cit. (testo vigente in seguito all'intervento della diversa pronuncia del Giudice delle leggi n. 40 del 2019). 4.1. Le Sezioni Unite hanno chiarito oramai da tempo che è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe cosiddette "leggere", sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, come modificato dal dl. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2006, n. 49, dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza Corte Cost. n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità (Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264205). 4.2. Nel caso di specie, inoltre, non vi è alcun riferimento nel capo di imputazione a circostanze aggravanti ad effetto speciale suscettibili di incidere sui parametri edittali previsti dalla fattispecie base di reato. 5. Poste le ragioni per le quali la pena rideterminata nel provvedimento impugnato, quantomeno con riferimento alla pena detentiva della reclusione, è illegale, essa deve essere rimodulata alla luce dei corretti parametri edittali, tenendo conto, nella commisurazione in concreto del fatto di reato complessivamente inteso alla luce del delta edittale rivissuto per effetto della sentenza n. 32 del 2014 Corte Cost.6. La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio, per un nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per un nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello d