CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35206/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1889/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5927/29/15, depositata i: _6 giugno 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la 5,entenza n. 747/14,13 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl (ora [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione) contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2007. La CTR osservava in particolare che le prove addotte dall'agenzia fiscale sono inidonee a suffragare le sue pretese creditorie, non essendo sufficiente la dimostrazione che gli assegni circolari oggetto della contestazione siano stati emessi da [OSCURATO:PERSONA] srl ed addebitati sul conto della stessa, mancando la prova che di tali titoli sia effettiva beneficiaria la società contribuente. Avverso !a decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico. La società contribuente è rimasta intimata. Considerato che: Con l'unico motivo dedotto -ex art. 360, primo comrna, n. 3, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697, 2727, cod. civ., poiché la CTR ha affermato essere suo onere probatorio dimostrare l'incassc, "effettivo" degli assegni circolari emessi all'ordine della società contribuente, invece che essere proprio quest'ultima a dover comprovare di non averli incassati. La censura è fondata. Va ribadito che «In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezioralita nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rende:e chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimen4lo, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quell intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che. magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti ,1i vz lenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completameito» (Cass. n. 5374 del 02/03/2017) e che «La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutz ndoli complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, senza nega:e valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, cosi da stabilire se sia :omunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare» (Cass., n. 5787 del 13/03/2014, Rv. 630512 - (i1). Orbene, chiara è l'applicabilita di tali -condivisibili e consolidati- principi di diritto al case di specie. L'agenzia fiscale infatti ha proviate che la società conti-ibuente è la beneficiaria dei titoli de quibus e che gli stessi sono stati incassati. E' perciò evidente che era onere della [OSCURATO:SOCIETA] dimostrare di non aver incassato le somme portate dai titoli stessi e che quindi si tratti di un versamento ilevante ai fini reddituali e dell'IVA. La contraria affermazione del g udice tributario di appello risulta quindi del tutto erronea sia in relazione ai citati arresti giurisprudenziali sia in relazione alle regole generali sull'onere probatorio di cui all'art. 2697, cod. civ. In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio PQM La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di sec:onio grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma 12 ottobre 2022 Il presidente \> IAAL):[OSCURATO:PERSONA]