CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16497/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordinanza, in data 2 dicembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato l'istanza con cui XXXXXXXXXXX aveva chiesto l’applicazione del differimentodell'esecuzione della pena per ragioni di salute con riferimento alla pena residua di anni 8mesi 10 giorni 8 di reclusione, per i reati di rapina aggravata, tentata e consumata,resistenza, lesioni ed altro commessi sino all'anno 2017, oggetto del provvedimento dicumulo del 25 novembre 2022.A ragione della decisione osserva che XXXX, attualmente detenuto presso la sezioneminorati psichici della Casa di reclusione di Rebibbia perché affetto da disturbo bipolare, puòtrarre giovamento dall'intervento terapeutico attuabile presso una struttura riabilitativaaccreditata, come evidenziato dallo psichiatra di riferimento. Cionondimeno, il progettoterapeutico riabilitativo attuato in carcere e il trattamento farmacologico somministratoglisono idonei alla cura e al sostegno psichico psichiatrico di cui ha bisogno. Non si sonomanifestati gravi segni clinici tale da determinare pericolo di vitaIn ogni caso, per il mantenimento della misura inframuraria depongono primarie edimprescindibili esigenze di tutela della collettività sociale desunte sia dal trascorso deviantedel detenuto, contrassegnato da reati a connotazione violenta e da plurime rapineaggravate, commesse dal 1994 fino ad epoca recente, sia da contatti che lo stesso ha avutocon pericolosi ambienti delinquenziali.2. Ricorre XXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unicomotivo con cui denuncia violazione degli articoli 147, primo comma n. 2)cod. pen. e 47-ter,comma 1-ter Ord. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione, alla luce delladocumentazione medica prodottaLamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia respinto la richiesta di differimentofacoltativo della pena nelle forme della detenzione domiciliare presso la strutturaresidenziale terapeutica riabilitativa indicata nonostante non solo le relazioni dei consulentimedico legali della difesa, ma anche quelle predisposte dall'equipe psichiatrica e da quellaeducativa in servizio nell’istituto in cui è ristretto avevano evidenziato l'incompatibilità con ilregime carcerario e la necessità della prosecuzione del progetto terapeutico riabilitativo,divenuto non più praticabile in costanza di detenzione intramuraria, presso una comunitàterapeutica esterna al carcere individuata nella [OSCURATO:PERSONA] di Formia.Per il differimento della pena presso una struttura accreditata si sono espressi idipartimenti di salute mentale interpellati più di recente dal Tribunale di sorveglianza, nonchéle relazioni di sintesi e quella psichiatrica più recenti, che hanno messo tutto in luce l'altorischio di riacutizzazione maniacale o depressiva che comporta il contesto detentivo.Ciononostante l'ordinanza impugnata, disattendendo la documentazione medicaunanime, ha ritenuto adeguato il progetto riabilitativo attuato in carcere, escludendoingiustificatamente l'alto rischio di peggioramento della patologia psichiatrica e la incidenzadi quest’ultima non solo sulle condizioni di salute del detenuto, ma sulla necessaria umanitàdel trattamento penitenziario nei termini indicati dalla richiamata giurisprudenza di legittimitàin tema di differimento della pena.D’altra parte, per escludere il differimento della pena non è sufficiente l'astratta idoneitàdei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto in ambiente carcerario, ma occorre laconcreta adeguatezza del complessivo trattamento terapeutico che deve tale dasalvaguardare anche la dignità umana del dentuto.La prognosi sull'attuale capacità a delinquere del condannato e sul rischio che lo stessopossa, qualora ammesso al beneficio, commettere reati non tiene conto degli elementipositivi dedotti dalla difesa e in particolare della risalenza nel tempo dei reati commessi daXXXX, dell'assenza di carichi pendenti, delle note della polizia giudiziaria, che escludonocollegamenti con la criminalità organizzata, del comportamento tenuto dallo stesso durante ilperiodo di libertà, nel corso dell'anno 2021.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo.1. Preliminarmente vanno ricordati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimitàin relazione all'applicazione degli istituti disciplinati dagli artt. 146 e 147, n. 2, cod. pen.,dall'art. 47-ter lett. c) Ord. pen e, infine, dall'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.L'art. 146, n. 3), cod. pen. impone al giudice di disporre il differimento dell'esecuzionedella pena in presenza di una "malattia particolarmente grave per effetto della quale le (...)condizioni di salute" del condannato "risultano incompatibili con lo stato di detenzione,quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più,secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamentidisponibili e alle terapie curative".Il differimento è, invece, facoltativo qualora, secondo la previsione contenuta all'art.147, comma 1, n. 2, cod. pen., il condannato risulti affetto da "una grave infermità fisica".Infine, l'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. stabilisce che, nelle anzidette ipotesi di rinviodella esecuzione della pena, il tribunale di sorveglianza può applicare provvisoriamente ladetenzione domiciliare.Dalle richiamate disposizioni emerge un articolato assetto regolativo del rapporto traesecuzione penale e condizioni di salute del condannato, che affida al differimentoobbligatorio lo strumento normativo attraverso cui dare decisa prevalenza alle istanze ditutela dei principi di umanità in tutti i casi in cui la situazione clinica del soggetto sia cosìcompromessa da non rispondere più alle iniziative terapeutiche messe in campo daglioperatori sanitari; salva la possibilità di ricorrere all'ipotesi speciale di detenzione domiciliare,cosiddetta 'umanitaria', contemplata dall'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. peri., nel caso in cui visiano esigenze di contenimento della pericolosità sociale del soggetto.Con riferimento specifico a tale ultima ipotesi, l'art. 47 ter, comma 1 ter Ord. pen., allaluce dell'ormai consolidata elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, consente diapplicare, lì dove residuino esigenze special preventive, la detenzione domiciliare in derogasia al limite dell'entità della pena residua che alla ostatività delle fattispecie di reato di cuiall'art. 4 bis Ord. pen (tra le molte Sez. I n. 18439 del 5.4.2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv 255851, Sez. In.8993 del 13.2.2008, Squeo, Rv 238948; Sez. I n. 17208 del 19.2.2001, Mangino, Rv218762;) in favore del condannato che si trova nella medesima situazione che legittima ildifferimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ex art.147 primo comma, n. 2, cod. pen. (Sez. 1, n. 47868 del 26/09/2019, Paiano, Rv. 277460).E', dunque, necessario che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un seriopericolo di vita o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure medichenell'ambito carcerario, o comunque da far sì che l'espiazione della pena, per le sofferenzeaggiuntive, eccessive e ingiustificate che ne derivano, avvenga in aperto dispregio del dirittoalla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento dei detenuti(Sez. 1 n. 5732 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rossodivita, Rv. 254509; Sez. 1 n. 972 del 14/10/2011, 3Più in particolare, il giudice chiamato a decidere sull'applicazione della detenzionedomiciliare di cui all'art. 47 -ter, comma 1-ter, Ord. pen deve effettuare un bilanciamento trale istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salutedi quest'ultimo con riguardo sia all'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeuticidisponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nellasituazione specifica è possibile assicurare al detenuto, valutando anche le possibiliripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadroclinico (Sez. 1 n. 37062 del 9/04/2018, Acampa, Rv. 273699).1.1. E' principio consolidato, ripetutamente affermato nella giurisprudenzaCostituzionale, della Corte EDU e di legittimità, che il giudice, investito della delibazionedella domanda per l'applicazione di un beneficio penitenziario legato ad uno stato diinfermità, deve valutare concretamente tale stato, la compatibilità o meno dell'infermità conle possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario e, soprattutto, l'esigenza dinon ledere comunque il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari alsenso di umanità, previsti dagli artt. 32 e 27 Cost. Fermo restando che dal momento che unasofferenza aggiuntiva si produce comunque, inevitabilmente, ogni qual volta la pena debbaessere eseguita nei confronti di soggetto in non perfette condizioni di salute, essa puòassumere rilievo solo quando si appalesi di entità tale - in rapporto appunto alla particolaregravita di dette condizioni - da superare i limiti della umana tollerabilità (Sez. 1, n. 48203 del10.12.2008, [OSCURATO:PERSONA], n.m; Sez. 1, n. 26026 del 20.05.2003, Mammoliti, Rv. 225008; Sez. 1,n. 32882 del 24/6/2014, Lainà, Rv. 261414).Il giudice non può limitarsi ad una astratta considerazione del quadro patologico e deipresidi sanitari e terapeutici posti a disposizione del detenuto, ma deve considerare laconcreta situazione, sia della condizione clinica del paziente, sia delle possibilità di cura eassistenza che, nella situazione specifica, è possibile assicurargli, sia della concretasofferenza aggiuntiva che la detenzione carceraria possa determinare (cfr. Sez. 1, n. 37062del 9/4/2018, Acampa, Rv. 273699; Sez. 1, n. 36322 del 30/6/2015, Pavone, Rv. 264468; v.anche Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cina', Rv. 274879; Sez. 1, n. 36856 del 28/9/2005,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 232511; Sez. 1, n. 5715 del 15/11/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214419).1.2. Sulla scorta di questo indirizzo interpretativo, condiviso dal Collegio, il concetto di"grave infermità fisica" deve ritenersi comprensivo del divieto di oltrepassare l'inevitabilegrado di sofferenze inerente alla detenzione, così come affermato dalla Corte di Strasburgosulla base dell'art. 3 CEDU (v. Corte EDU, sent. 26 ottobre 2000, Kudla c. Poland, § 94).Ne segue che la valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e dellacompatibilità con il regime carcerario al quale egli è sottoposto, è soggetta a un giudiziobifasico, che deve essere effettuato dapprima in astratto, tenendo conto dell'inquadramentonosografico della patologia che affligge il detenuto e della astratta possibilità di cura e,quindi, in concreto, tenendo conto delle modalità di somministrazione delle terapie di cui ilsoggetto necessita, valutate in relazione all'istituto penitenziario in cui è ristretto e alleeventuali, ulteriori strutture carcerarie dove poterlo trasferire, nonché alla concreta incidenzadella particolare situazione ambientale con il peculiare quadro clinico del detenuto (v. Sez. 1,n. 50998 del 17/10/2018, Martinelli, non massimata).2. L'ordinanza impugnata si è discostata dagli illustrati principi.Il Tribunale, dopo avere rimarcato che XXXX è affetto da una patologia psichiatrica eche, per tale ragione, è seguito dal servizio di salute mentale dell’istituito dove è ristretto, icui sanitari hanno elaborato un percorso assistenziale, psicoterapeutico e farmacologico alquale il detenuto ha mostrato di aderire, ha trascurato del tutto di considerare che gli stessisanitari dell’amministrazione penitenziaria, oltre ai consulenti medici della difesa e aglipsichiatri delle strutture pubbliche che nel tempo avevano avuto in cura il detenuto, hannounanimemente ritenuto necessario, con argomentazioni di natura medico – legale, ilproseguimento dell'esecuzione della pena presso una struttura riabilitativa accreditata,perché unico sistema utile a neutralizzare il concreto rischio di peggioramento irreversibiledelle condizioni di salute mentale, definito come strettamente correlato al contesto detentivo.L’omessa valutazione di tale dato cruciale ha reso le conclusioni cui il Tribunale èpervenuto in ordine all’adeguatezza delle cure praticate al detenuto in carcere, di tipo siaassistenziale sia farmacologico, ingiustificate, se non apodittica perché non fondata suvalutazioni scientifiche, in qualche modo confutative di quelle contrarie espresse in piùrelazioni da medici legali e psichiatri, ma su elementi fattuali, quali l’assenza di gravi segniclinici e riacutizzazioni, di cui non è nemmeno indicata la fonte informativa, al fine dicomprenderne l’attendibilità.In definitiva, il Tribunale ha posto a fondamento della decisione una valutazione priva disupporto scientifico, non tenendo conto del consolidato principio giurisprudenziale secondocui in una situazione in cui i dati o elementi clinici utili ad orientare per l'incompatibilità delquadro patologico con il regime detentivo inframurario non sono esaustivi è necessario che ilgiudice si attivi per approfondire la questione anche ricorrendo all'ausilio peritale (secondo latraccia che, in sede cautelare, rinviene nell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.: Sez. 3, n.5934 del 17/12/2014, dep. 2015, Lula, Rv. 262160), atteso che la natura essenzialmentetecnica delle indagini medico-legali necessarie per verificare tale compatibilità richiedevalutazioni fondate non su semplificazioni bensì su elementi tecnici ulteriori, ordinariamentenon reperibili nell'alveo del sapere comune e dunque da acquisirsi secondo le regole propriedell'istruttoria, in questo caso, di quella propria del procedimento camerale, disponendo purela perizia, ove necessario. Ciò, ferma restando, naturalmente, la disamina critica spettantealla valutazione giudiziale anche in ordine all'esito peritale e, più in generale, agii elementitecnici ulteriormente acquisiti, con il completamento scaturente dal contraddittorio.3. Il Tribunale, così come denunciato dal ricorrente, non ha valutato la possibilità che iltrattamento in concreto riservato al detenuto possa scadere in ambito inumano odegradante, costituzionalmente e convenzionalmente inibito perché lesivo del fondamentalediritto alla salute e del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, ex artt. 32 e 27Cost. (Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722; Sez. 1, n. 16681del 24/01/2011, Buonanno, Rv. 249966; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv.244132), pur in presenza di condizioni astrattamente rilevanti sotto questo particolare profilo,specie in considerazione della naturale evoluzione infausta delle accertate patologie.4. Sono fondate anche le censure relative al giudizio di pericolosità sociale che, comedenunciato, risulta formulato sulla base di elementi fattuali non riscontrati dagli atti di causa.La nota dei Carabinieri di Roma citata nel provvedimento impugnato, allegata al ricorsoper la sua autosufficienza, non fa riferimento alla consumazione di rapine da parte di XXXXin epoca recente e non cita episodi sintomatici di recenti contatti del detenuto con lacriminalità organizzata, se non un controllo effettuato nel 2018, anno in cui XXXX eradetenuto in carcere, nei confronti della consorte di un correo, [OSCURATO:PERSONA].5. Il ricorso, per tale ragione, deve essere accolto con il conseguente annullamentodell'ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per il nuovogiudizio da svolgersi nell'osservanza degli indicati principi, provvedendo a colmare leindividuate lacune motivazionali. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diRoma.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.