CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02686/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Venezia ha riformato la pronunzia di primo grado, con la quale il Tribunale aveva condannato gli imputati per il delitto di lesioni gravi ai danni della propria debitrice, dichiarando la prescrizione del reato e confermando la pronunzia quanto al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede. Fatto di febbraio 2010. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso la diresa deOmputat54, che col primo motivo, lamentato il vizio di motivazione illogica riguardo alla valutazione del compendio probatorio, con riferimento all'intervento della polizia giudiziaria, non verificatosi, diversamente da quanto ritenuto dai Giudici di merito. 2. Nel secondo motivo è stata censurata la motivazione per manifesta illogicità e per violazione degli artt 192 e 546 cpp riguardo alla valutazione della prova consistita nella perizia medico- legale. 3.Trannite il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione illogica riguardo alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di lesioni, che la Corte non avrebbe dimostrato. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per La difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato telematicamente conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Deve, in primis, rilevarsi l'intrinseca contraddittorietà dell'atto di ricorso, che in premessa ha precisato che l'impugnazione attiene a tutti i capi ed i punti della sentenza della Corte d'Appello di Venezia , lasciando, quindi, intendere che il ricorsi° si riferisse anche agli effetti penali, oltre che alle statuizioni civili, unico capo per il quale è intervenuta condanna. Alla penultima pagina dell'atto di impugnazione diversamente la difesa sembra voler chiarire che la sentenza impugnata è stata discussa solo per quanto concerne gli effetti civili, avendo il Giudicante dichiarato non doversi procedere per prescrizione del reato e confermando le sole statuizioni civili. Tale affermazione è poco dopo contraddetta dalla richiesta finale,formulata nel senso di richiedere l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'att 620 lett a) cpp della sentenza impugnata in quanto il fatto di reato è estinto ... al fine dell'assoluzione degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] ritiene il ricorso considerato da ciascuna delle possibili prospettive suscitate dalla difesa , inammissibile. 2. Infatti, quanto alla inopinata richiesta di annullamento senza rinvio per la prescrizione del reato l'impugnazione si palesa all'evidenza inammissibile per carenza di interesse, rivolgendosi alla già emessa pronunzia di prescrizione. 3.Quanto alla richiesta annullare senza rinvio la sentenza impugnata per assoluzione degli imputati, che pure sembra agitata nella parte iniziale ed è presente nelle richieste finali, va osservato che l'imputato il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice. (Sez. 3 - , Sentenza n. 46050 del 28/03/2018 Ud. (dep. 11/10/2018 ) Rv. 274200. 3.1 Nella fattispecie in esame la difesa si è limitata a riproporre le argomentazioni in fatto e diritto già presentate alla Corte di Appello, plausibilmente e correttamente confutate, ed a porre in discussione, con motivi in gran parte versati in fatto e per ciò stesso destinati all'inammissibilità, il ragionamento logico-giuridico condotto dai Giudici veneziani, del quale vuole evidenziare l'errata valutazione delle prove, come esplicitamente affermato nei tre motivi di ricorso. Non è, quindi, assolto l'onere di dedurre motivi attraverso la ponderazione dei quali si possa pervenire in modo evidente e non contestabile ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione dello stesso da parte dell'attuale ricorrente, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, e quindi, a pronunziare ex art 129 cpp sentenza liberatoria nel merito. 4.Per quanto attiene agli effetti civili è pacifico che l'imputato abbia interesse ad impugnare la sentenza dichiarativa della prescrizione ai soli effetti civili, in presenza di una condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, costituendo la pronunzia un effetto pregiudizievole per l'imputato nel successivo giudizio civile, che questi ha interesse a rimuovere. In tal senso : Sez. U, Sentenza n. 40109 del 18/07/2013 Ud. (dep. 27/09/2013 ) Rv. 256087. Nel caso in esame, peraltro, la difesa, sotto l'apparente veste del vizio di motivazione illogica propone, nei tre motivi di ricorso, doglianze completamente volte ad ottenere una rivisitazione del merito del ragionamento probatorio condotto dai Giudici territoriali, esplicitamente dolendosi dell'errata interpretazione della ricostruzione dei fatti offerta dagli imputati, che avrebbe dovuto ritenersi fondata, ed una corretta valutazione del materiale probatorio, che avrebbe dovuto comportarne l'assoluzione. Secondo il costante insegnamento di questa Corte„ esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso è dichiarato inammissibile eof ricorrenti condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In conseguenza l'imputato è condannato, altresì, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che sono liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge. Deciso il 5.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] 1 abone LA SENTENZA, [OSCURATO:PERSONA]'ART 546/2 CPP È [OSCURATO:PERSONA] DELL'EST