CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 novembre 2023
Cassazione n. 36525/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 16914/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti FABIO GUASTADISEGNIe [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2 S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocatoFRANCO TULUI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1569/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO,depositata il 18/05/2021; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Udienzapubblica del 27 novembre 2023 - R.G. n. 16914/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostitutoprocuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]; uditii difensori delle parti comparsi in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 18/05/2021, la Corte d’appello di Milano,in accoglimento dell’appello proposto dal fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, VOL), in riforma della decisione impugnata, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]) al risarcimento,in favore del fallimento, dei danni da quest’ultimo subiti in conseguenza dell’illecito approfittamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dellacondotta di abusiva eterodirezione posta in essere dalla holding [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Omega) ai danni della controllata VOL: condotta nella specie concretizzatasi nell’ingiustificato trasferimento, daVOL ad Omega, dei fondi ottenuti da VOL a seguito della cessione a Barclaysdi crediti nei confronti di terzi dotati di elevata solvibilità, al solo scopo di favorire l’acquisto, da parte di Omega, di crediti della Barclaysverso società scarsamente solvibili. 2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’erroneità della sentenza del primo giudice nella parte in cuiaveva escluso che su [OSCURATO:PERSONA] incombesse uno specifico onere di vigilanzasui rapporti interni al gruppo societario guidato da Omega, dovendo al contrario ritenersi pienamente esigibile, da detta banca, quale operatore professionale (e in ossequio ai principi di sana e prudentegestione), un dovere di valutazione sull’effettiva esistenza di eventuali crediti di Omega nei confronti di VOL, tali da giustificare il ridetto trasferimento di fondi in favore di Omega (con contestuale impoverimento di VOL), anche al fine di non rendersi partecipe di condotte illecite, come appunto quella che ebbe a ispirare di trasferimento di fondi, da VOL a Omega, al solo scopo di soddisfare Udienzapubblica del 27 novembre 2023 - R.G. n. 16914/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di liberarsi di crediti scarsamente solvibili per assumernealtri (di elevata solvibilità) a danno di VOL. 3.Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione. 4.Il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.l. resiste con controricorso. 5.Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso periscritto invocando il rigetto del ricorso. 6.Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la banca ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 183 e 113, comma 1, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e/o 4 c.p.c., per avere la corte territoriale condannato la ricorrente per responsabilità ex art. 2497, co. 2, c.c. in violazione delle norme che impedisconola proposizione di domande oltre i termini di preclusione processuale,avendo la corte d’appello attribuito, a carico di [OSCURATO:PERSONA], la commissione di un illecito (consistente nel trarre consapevolmente beneficio dall’altrui abusiva attività di direzione e coordinamento societario) riferito a una domanda proposta nella sola comparsa conclusionale di primo grado o direttamente in appello, rispetto all’originariadomanda risarcitoria proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sul diversopresupposto del concorso di quest’ultima nell’inadempimento dell’amministratoredella [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.l.. 2.Sotto altro profilo, la ricorrente si duole della propria condanna al risarcimento dei danni con riguardo a una fattispecie (quella di cui all’art. 2497, co. 2, c.c.) in relazione alla quale la controparte aveva omesso alcuna legittima allegazione in ordine ai corrispondenti fatti costitutivi.Udienzapubblica del 27 novembre 2023 - R.G. n. 16914/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 3.Il motivo è infondato. 4.Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, la modificazione della domanda – di persé idonea a escluderne l’ammissibilità della proposizione nel corso delgiudizio di primo grado , a seguito delle preclusioni maturate e, a fortiori, in grado di appello – s i determina là dove l’attore avanzi una pretesaobiettivamente diversa da quella originaria mente rivend i cata , introducendonel processo un petitum diverso e più ampio , oppure una causapetendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e , particolarmente, su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modoche si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i terminidella controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparteed alterare il regolare svolgimento del processo . Unasimile modificazione dev ’ essere, viceversa, esclusa laddove la parte si limiti ad incidere sulla causa petendi in modo che risulti modificatasoltanto l ’ interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum , nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 1585del 28/01/2015 , Rv. 633977 – 01 ; Sez. 5, Sentenza n. 12621 del 20/07/2012, Rv. 623842 – 01 ; Sez. L, Sentenza n. 17457 del 27/07/2009,Rv. 609581 - 01 ) . 5.Nel caso di specie, del tutto correttamente il giudice d’appello ha esclusol’avvenuta modificazione in sede conclusionale (o, addirittura, in appello) della domanda originariamente proposta dal fallimento attore, essendosi quest’ultimo limitato , in sede conclusionale, all’invocazionedi una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti costitutivisin dall’origine dedotti in giudizio, di per sé idone i a integrare in modo completo ed esauriente la fattispecie di illecito descritta Udienzapubblica del 27 novembre 2023 - R.G. n. 16914/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dall’art. 2497, co. 2, c.c., ossia , in particolare, i fatt i consistenti nell’effettiva consapevolezza degli organi della banca avversaria di partecipareo, comunque, di trarre beneficio dall’esercizio, da parte di Omegas.p.a., dell’attività di direzione e di coordinamento delle società del gruppo in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale,con particolare riguardo al carattere ingiustificato del trasferimentodi fondi da [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.l. a [OSCURATO:SOCIETA]. . 6.Deve conseguentemente ritenersi priva di fondamento l’odierna censura avanzata dalla società ricorrente, avendo il giudice d’appello correttamente ravvisato, nelle rivendicazioni del fallimento attore avanzatein sede conclusionale (o in appello), non già un’inammissibile domandanuova, bensì unicamente una diversa qualificazione in iure deimedesimi fatti di causa, già tempestivamente dedotti in giudizio . 7. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnataper omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare il fatto decisivo per il giudizio (oggetto di discussione tra le parti dopo la tardiva allegazione, da parte del Fallimento, dell'ipotesi di responsabilità ex art. 2497 cod. civ.) consistentenell’assenza di alcun rapporto di controllo di [OSCURATO:SOCIETA]. suVideo [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.l. al momento della conclusione, tra [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], del contratto di factoring con il quale quest’ultimaaveva acquistato i crediti (altamente solvibili) vantati da VOL nei confronti di terzi, con la conseguente impossibile configurabilitàdi alcuna responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. per abusiva attivitàdi direzione e coordinamento nei confronti di quest'ultima. 8.Il motivo è inammissibile . 9. Osserva il C ollegio come al caso di specie (relativo all’impugnazionedi una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) Udienzapubblica del 27 novembre 2023 - R.G. n. 16914/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti”. Secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibilefra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la C orte di cassazionea verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice aquo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, seesaminato, avrebbe determinato un esito certamente diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori,in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanzan. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01). Ciòposto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendola società ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente Udienzapubblica del 27 novembre 2023 - R.G. n. 16914/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condottoa una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia. Inparticolare, a mmesso e non concesso che il giudice d’appello non avesse esaminato la posteriorità dell’avvenuta acquisizione, da parte di Omega, del controllo su VOL, rispetto alla cessione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dei crediti di VOL ( varrà considerare , in contrario, come il fallimentocontroricorrente assum a c ome detto controllo di Omega su VOL, anche al momento della cessione dei crediti da VOL a [OSCURATO:PERSONA] , rappresentasseun fatto non contestato tra le parti ), rimarrebbe in ogni casoda dimostrare l’eventuale carattere decisivo dell’omesso esame di dettacircostanza ai fini dell’esito della lite, avendo il giudice d’appello operato una valutazione complessiva e integrata di tutti gli elementi criticicomplessivamente acquisiti al giudizio (non ultima l’identità del vertice amministrativo di Omega e di VOL ; i tempi delle operazioni finanziarie rilevanti in questa sede e il carattere ingiustificato del trasferimentodi fondi da VOL ad Omega) , tale per cui la circostanza di quelladedotta posteriorità (dell’acquisizione di VOL da parte di Omega) nonè sembra to assumere alcun carattere certamente dirimente ai fini dellasoluzione della lite. Rilevapertanto il C ollegio come, attraverso le odierne censure, la ricorrentealtro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causasecondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questasede di legittimità. 10.Con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 2497, 2497 - sexiese 2497 - septies cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, per avere la corte territoriale ritenuto sussistente un’attività di direzionee coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del 27 novembre 2023 - R.G. n. 16914/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., non già in base agli indici previsti dagli artt. 2359, 2497 - sexies e 2497 - septies cod. civ., bensì in base alla circostanza che le due società erano rappresentate dallo stesso soggetto, in violazione dell'art.2497 cod. civ.. 11.Il motivo è inammissibile . 12. Osserva il Collegio come la corte territoriale abbia adeguatamente considerato, e valorizzato in termini pienamente condivisibili sul piano logico, la circostanza del controllo azionario di VOL da parte di Omega , tra endone le dovute conseguenze sul piano della liceità dell’attività di direzione e di coordinamento infragruppo, risolvendo i termini positivi il quesito istruttorio riferito alla dimostrazione dell’esistenza di una complessiva operazione infragruppodi distrazione di somme (tra società dello stesso gruppo) al fine di beneficiare gli interessi di una banca terza consapevole del fatto. Daquesto punto di vista, la circostanza della (breve) posteriorità temporale dell’acquisizione del controllo formale di VOL, da parte di Omega (rispetto al momento della cessione di crediti da VOL a [OSCURATO:PERSONA]), è stato ritenuto dalla corte territoriale sostanzialmente irrilevante ai fini della prova del disegno in precedenza ricordato, giungendo a tale conclusione sulla base del legittimo esercizio dei propripoteri di valutazione discrezionale dei mezzi istruttori. Da questo punto di vista, la censura in esame, lungi dal tradursi nell’effettivadenuncia di un vizio di violazione di legge, si risolve nella prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, ancora una volta sulla base di un’impostazione critica non consentitain sede di legittimità. 13. Con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 TUB in Udienzapubblica del 27 novembre 2023 - R.G. n. 16914/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la corte territorialeritenuto sussistente, in capo a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 5 TUB, un preteso obbligo di accertare l'esistenza di una relazione di creditotra (I) la società con la quale la banca conclude un contratto di factoringcon attribuzione al cedente della facoltà di trasferire a terzi le anticipazioni erogate dalla banca, e (II) il detto terzo; e tanto, a dispetto dell’inesistenza di alcuna disposizione di legge suscettibile di giustificareil riconoscimento di un simile obbligo a carico dell’istituto bancario. 14.Il motivo è infondato. 15.Osserva il C ollegio come la corte territoriale, lungi dal riferirsi direttamenteall’applicazione dell’art. 5 del TUB in relazione ai doveri istituzionalidi [OSCURATO:PERSONA], si è correttamente limitata a fare applicazione , al caso di specie, di un canone generale di prudenza gestionale, segnatamente in termini di controllo e di verifica, ragionevolmente esigibilenei confronti di una banca che tratt i con società appartenenti a un grupp o; si tratta, infatti, del richiamo a un criterio di condotta pienamente conforme ai doveri professionali propri di un istituto creditizio, tale da esporre quest’ultim o a responsabilità in caso di consapevole approfittamento delle illecite forme di direzione e coordinamentodelle società all’interno d el gruppo con le quali la banca sitrovi a condurre rapporti negoziali . 16.Del tutto correttamente, di conseguenza, la corte territoriale ha ravvisatola violazione di tale canone generale di prudenza gestionale da parte della banca ricorrente, a nulla valendo l’astratto richiamo dell’odiernaistante ai termini dell’art. 5 del TUB. 17. Con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 1226 e 2697cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere Udienzapubblica del 27 novembre 2023 - R.G. n. 16914/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri lacorte territoriale liquidato in via equitativa il danno risarcibile ai sensi della seconda parte del secondo comma dell'art. 2497 cod. civ., integrandoillegittimamente le carenze istruttorie della controparte. 18.Il motivo è infondato. 19. Osserva il Collegio come , attraverso l’articolazione argomentativacondotta nella motivazione della sentenza impugnata , la corte territoriale abbia correttamente determina to l’entità concreta del‘vantaggio’ e del ‘beneficio’ conseguiti dalla banca in conseguenza dell’illecito dedotto in giudizio, muovendo dall’esame degli elementi istruttori complessivamente acquisiti al giudizio senza incorrere , nel determinare equitativamente il danno, in alcuna illegittima integrazione delle carenze istruttorie imputabili al mancato assolvimento, da parte del fallimento danneggiato, dei propri oneri probatori. 20. In breve, nel concretizzare in termini monetari i contenuti del vantaggio e del beneficio conseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza dell’illecito dedotto in giudizio, la corte territoriale si è unicamente limitata a dar corpo a d elementi istruttori già acquisiti e a criteri generalidi valutazione d’indole prudenziale, come quelli rappresentati dai dati quantitativi relativi ai crediti dedotti in giudizio e da una ragionevolestima del tasso percentuale di probabile realizzo dei crediti ceduti. 21. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezzadelle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore del fallimento controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Udienzapubblica del 27 novembre 2023 - R.G. n. 16914/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 22.Dev’essere dato atto la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquida