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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15402/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04I6ZXH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1200,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione riguardo l'omesso riconoscimento dell'ipotesi di uso personale non punibile e, con un secondo motivo, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta applicazione della recidiva. 3.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In base al consolidato principio affermato da questa Corte in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga - ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo - deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).

La sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, opera una logica lettura delle risultanze istruttorie facendo buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale.

E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991).

In conformità a tal principi la destinazione a terzi delle sostanze stupefacenti è stata dedotta daly<quantitativo contenuto ma non esiguo ( 15 dosi di eroina); dalla presenza dell'imputato in zona frequentata da spacciatori; dal fatto che l'imputato non aveva neppure dichiarato di essersi appena rifornito; dalle condizioni economiche dell'imputato (il quale, essendo disoccupato, non avrebbe potuto procurarsi la somma per acquistare la droga).

La Corte territoriale, pertanto, ha fornito una risposta non manifestamente illogica alle doglianze espresse dal ricorrente, le quali si sviluppano tutte nell'orbita delle censure di merito.

4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464).

In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, al momento della commissione del reato per cui si procede, risultava gravato da due precedenti specifici, attinenti a sentenze irrevocabili intervenute nel quinquennio, non aveva mostrato alcuna attenuazione della capacità criminale, ma aveva continuato a perpetrare la medesima condotta, mostrando di una maggiore capacità criminale derivante dalle acquisite conoscenze riguardanti il circuito della circolazione degli stupefacenti.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannaì ricorren e al pagamento delle t ovane_ e spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04I6ZXH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1200,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione riguardo l'omesso riconoscimento dell'ipotesi di uso personale non punibile e, con un secondo motivo, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta applicazione della recidiva. 3.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In base al consolidato principio affermato da questa Corte in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga - ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo - deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463). La sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, opera una logica lettura delle risultanze istruttorie facendo buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale. E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991). In conformità a tal principi la destinazione a terzi delle sostanze stupefacenti è stata dedotta daly<quantitativo contenuto ma non esiguo ( 15 dosi di eroina); dalla presenza dell'imputato in zona frequentata da spacciatori; dal fatto che l'imputato non aveva neppure dichiarato di essersi appena rifornito; dalle condizioni economiche dell'imputato (il quale, essendo disoccupato, non avrebbe potuto procurarsi la somma per acquistare la droga). La Corte territoriale, pertanto, ha fornito una risposta non manifestamente illogica alle doglianze espresse dal ricorrente, le quali si sviluppano tutte nell'orbita delle censure di merito. 4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, al momento della commissione del reato per cui si procede, risultava gravato da due precedenti specifici, attinenti a sentenze irrevocabili intervenute nel quinquennio, non aveva mostrato alcuna attenuazione della capacità criminale, ma aveva continuato a perpetrare la medesima condotta, mostrando di una maggiore capacità criminale derivante dalle acquisite conoscenze riguardanti il circuito della circolazione degli stupefacenti. 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaì ricorren e al pagamento delle t ovane_ e spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così dec