CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2020
Cassazione n. 36698/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~te le conclusioni del PG tiott [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 22.2.2020 il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ed avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 14.5.2018 e 15.11.2017, dalla Corte di appello di Napoli. L'ordinanza ha osservato che le sentenze di condanna erano relative a reati omogenei (tentata estorsione), commessi in luoghi diversi (S. Anastasia - [OSCURATO:PERSONA]), uno in concorso con altri e con il fine di agevolare il clan di appartenenza, mentre l'altro commesso da solo per profitto personale. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati la violazione di legge e il difetto di motivazione, in quanto non era stato considerato che i reati, omogenei, erano stati commessi in luoghi e tempi tra loro assai vicini, erano stati realizzati con le medesime modalità esecutive ed, entrambi, in danno di operatori commerciali. Entrambi i reati erano stati commessi avvalendosi del metodo mafioso, ancorchè la relativa circostanza aggravante fosse stata contestata in un solo procedimento. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va perciò respinto. L'ordinanza impugnata ha valutato i dati fattuali emergenti dalla ricostruzione di ciascun fatto operata dalle due sentenze di condanna, individuando, unitamente a circostanze che potevano essere significative di una unitaria deliberazione quali la prossimità di tempo, la omogeneità e l'attività commerciale svolta dalle persone offese, alcuni dati di segno contrario: i diversi ambiti territoriali, la presenza di concorrenti e il collegamento con il contesto camorristico solo in un caso. Ora, se è pur vero che i luoghi di consumazione dei reati sono tra loro prossimi, pur tuttavia il richiamo alle diverse modalità esecutive - avendo in un caso il ricorrente agito assieme ad altro soggetto avvalendosi del metodo mafioso con il riferimento al sostegno delle famiglie dei carcerati come causale del contributo richiesto - è stato ritenuto, con argomentazione che certamente supera la censura di manifesta illogicità, significativo di distinte deliberazioni criminose. Va dunque respinto il ricorso, con con-seguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso I'll maggio 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] chi [OSCURATO:PERSONA] ìàdk. .akkek. gfn-9,2_