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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 43759/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 1 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rieti, in data 12 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per la rapina, con specifico riguardo alla valutaziOne della prova indiziaria, risulta privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagine 8, 9 e 10 della sentenza impugnata in cui il secondo giudice ha enucleato i plurimi gravi e precisi indizi, univocamente conducenti alla pronuncia di condanna nei confronti del Massaro); Considerato, inoltre, che le doglianze mosse con il ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 1 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rieti, in data 12 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per la rapina, con specifico riguardo alla valutaziOne della prova indiziaria, risulta privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagine 8, 9 e 10 della sentenza impugnata in cui il secondo giudice ha enucleato i plurimi gravi e precisi indizi, univocamente conducenti alla pronuncia di condanna nei confronti del Massaro); Considerato, inoltre, che le doglianze mosse con il ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 43759/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris