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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:454
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CC0919

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 3 giugno 2021 ( 1 ) Causa C‑919/19 Generálna prokuratura [OSCURATO:PERSONA] republiky contro X.Y. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd [OSCURATO:PERSONA] republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca, Slovacchia)] «Rinvio pregiudiziale – Reciproco riconoscimento delle sentenze in materia penale – Decisione quadro 2008/909/GAI – Reinserimento sociale della persona condannata – Esecuzione della pena nello Stato membro di cittadinanza della persona condannata in cui quest’ultima vive»

I. Introduzione

1. Il ricorrente nel procedimento principale è un cittadino slovacco arrestato nella Repubblica ceca per il reato di rapina aggravata.

Egli è stato condannato a una pena detentiva di otto anni che sta attualmente scontando in detto Stato membro.

2. Il giudice ceco competente ha chiesto il riconoscimento della sentenza pronunciata contro il ricorrente e che la pena sia scontata in Slovacchia ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI ( 2 ).

La sentenza pronunciata contro il ricorrente è stata riconosciuta in primo grado in Slovacchia.

3. Tuttavia, adito dal ricorrente, il Najvyšší súd [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema della Repubblica slovacca, Slovacchia; in prosieguo: il «giudice del rinvio») nutre dubbi su diversi elementi di interpretazione della decisione quadro 2008/909.

In particolare, tale giudice si chiede che cosa comporti esattamente, riferita alla persona condannata, la nozione di «vivere» nel territorio dello Stato membro di esecuzione, che è una delle condizioni necessarie affinché il trasferimento possa aver luogo, e quali siano esattamente i ruoli attribuiti alle autorità dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione nella valutazione della possibilità di reinserimento sociale della persona condannata.

II. Quadro normativo A. Diritto dell’Unione europea

4. Il considerando 9 della decisione quadro 2008/909 enuncia che «[l]’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione dovrebbe aumentare la possibilità di reinserimento sociale della persona condannata.

Nell’accertarsi che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, l’autorità competente dello Stato di emissione dovrebbe tenere conto di elementi quali, per esempio, l’attaccamento della persona allo Stato di esecuzione e il fatto che questa consideri tale Stato il luogo in cui mantiene legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici e di altro tipo».

5. Ai sensi del considerando 10 della decisione quadro 2008/909, «[l]’opinione della persona condannata di cui all’articolo 6, paragrafo 3, può essere utile principalmente nell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo

4. Il termine “soprattutto” è volto a ricomprendere anche i casi in cui l’opinione della persona condannata conterrebbe informazioni che potrebbero essere pertinenti in relazione ai motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione.

Le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 6, paragrafo 3, non costituiscono motivo di rifiuto connesso con il reinserimento sociale».

6. Conformemente al considerando 17 della decisione quadro 2008/909, dove in detta decisione quadro «si fa riferimento allo Stato in cui la persona condannata “vive”, si intende il luogo a cui tale persona è legata per il fatto che vi soggiorna abitualmente e per motivi quali quelli familiari, sociali o professionali».

7. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, lo «scopo [di detta decisione] è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena».

8. L’articolo 4 della decisione quadro 2008/909 è intitolato «Criteri per la trasmissione di una sentenza e di un certificato a un altro Stato membro».

Il suo paragrafo 1 recita come segue: «A condizione che la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione e purché tale persona abbia dato il suo consenso come richiesto ai sensi dell’articolo 6, una sentenza, corredata del certificato per il quale il modello standard figura nell’allegato I, può essere trasmessa a uno dei seguenti Stati membri: a) lo Stato membro di cittadinanza della persona condannata in cui quest’ultima vive; o b) lo Stato membro di cittadinanza che, pur non essendo quello in cui la persona condannata vive, è lo Stato membro verso il quale sarà espulsa, una volta dispensata dall’esecuzione della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito alla sentenza; o c) qualsiasi Stato membro diverso da quello di cui alle lettere a) o b) la cui autorità competente dia il consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato a tale Stato membro».

9. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, «[l]a trasmissione della sentenza e del certificato può aver luogo qualora l’autorità competente dello Stato di emissione, ove opportuno previe consultazioni tra l’autorità competente dello Stato di emissione e quella dello Stato di esecuzione, abbia la certezza che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata».

10. L’articolo 4, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909 stabilisce che, «[p]rima della trasmissione della sentenza e del certificato, l’autorità competente dello Stato di emissione può consultare, con i mezzi appropriati, l’autorità competente dello Stato di esecuzione.

La consultazione è obbligatoria nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c).

In questi casi l’autorità competente dello Stato di esecuzione informa prontamente lo Stato di emissione della sua decisione di consentire o meno alla trasmissione della sentenza».

11. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909, «[d]urante tale consultazione, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può presentare all’autorità competente dello Stato di emissione un parere motivato secondo cui l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non avrebbe lo scopo di favorire il reinserimento sociale e l’effettiva reintegrazione della persona condannata nella società.

Nei casi in cui non vi sia stata consultazione, tale parere può essere presentato immediatamente dopo la trasmissione della sentenza e del certificato.

L’autorità competente dello Stato di emissione valuta il parere e decide se ritirare o meno il certificato».

12. L’articolo 6 della decisione quadro 2008/909 è rubricato «Opinione e notifica della persona condannata».

I suoi primi due paragrafi recitano come segue: «1.

Fatto salvo il paragrafo 2, una sentenza corredata di un certificato può essere trasmessa allo Stato di esecuzione ai fini del suo riconoscimento e dell’esecuzione della pena soltanto con il consenso della persona condannata, conformemente alla legislazione dello Stato di emissione.

2. Il consenso della persona condannata non è richiesto qualora la sentenza corredata del certificato sia trasmessa: a) allo Stato membro di cittadinanza in cui la persona condannata vive; (…)».

13. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909, «[i]n tutti i casi in cui la persona condannata si trova ancora nello Stato di emissione, le viene offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto. (…) L’opinione della persona condannata è presa in considerazione allorché si decide riguardo alla trasmissione della sentenza corredata del certificato.

Ove la persona si sia avvalsa della possibilità prevista dal presente paragrafo, l’opinione della persona condannata è trasmessa allo Stato di esecuzione, soprattutto tenendo conto dell’articolo 4, paragrafo

4. Se la persona condannata esprime la sua opinione oralmente, lo Stato di emissione provvede a che la relativa trascrizione sia messa a disposizione dello Stato di esecuzione».

14. L’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 enuncia che «[l]’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce una sentenza trasmessa a norma dell’articolo 4 e conformemente alla procedura stabilita all’articolo 5 e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall’articolo 9».

15. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/909, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena se «i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, non sono soddisfatti».

16. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909, «[n]ei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), i), k) e l), l’autorità competente nello Stato di esecuzione, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena, consulta, con ogni mezzo appropriato, l’autorità competente nello Stato di emissione e, all’occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie».

17. Conformemente al modello di certificato che figura nell’allegato I della decisione quadro 2008/909 (in prosieguo: il «certificato previsto nell’allegato I»), parte d), punto 4, è necessario fornire «altre informazioni pertinenti sui legami familiari, sociali o professionali della persona condannata nello Stato di esecuzione».

B. Normativa nazionale

18. A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dello Zákon č. 549/2011 Z.z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby (legge n. 549/2011 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni con le quali è irrogata una sanzione penale che comporta la privazione della libertà nell’Unione europea e che modifica e integra la legge n. 221/2006 sull’esecuzione delle pene detentive) (in prosieguo: la «legge n. 549/2011»), è possibile riconoscere ed eseguire una decisione nella Repubblica slovacca se il fatto per il quale la decisione è stata emessa costituisce reato anche in base all’ordinamento giuridico slovacco, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, e se la persona condannata è un cittadino slovacco che risiede abitualmente nella Repubblica slovacca o ha sul suo territorio comprovati legami familiari, sociali o professionali che possono contribuire a favorire il suo reinserimento mentre sconta la pena detentiva nel territorio della Repubblica slovacca.

19. L’articolo 3, lettera g), della legge n. 549/2011 definisce la «residenza abituale» come la residenza permanente o temporanea.

20. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dello Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov [OSCURATO:PERSONA] republiky a registri obyvateľov [OSCURATO:PERSONA] republiky (legge n. 253/1998 relativa alla dichiarazione di residenza dei cittadini della Repubblica slovacca e al registro anagrafico) (in prosieguo: la «legge n. 253/1998»), si intendono per «residenza», ai fini dell’iscrizione nel registro della popolazione, la residenza permanente e la residenza temporanea.

21. Secondo il giudice del rinvio, la fissazione della residenza permanente o temporanea di un cittadino slovacco in Slovacchia, che ai sensi della legge n. 549/2011 costituiscono la sua residenza abituale, ha solo valore indicativo.

Sia la residenza permanente sia la residenza temporanea prescindono dalla circostanza che il cittadino viva effettivamente in Slovacchia e sia pertanto legato a detto Stato da vincoli familiari, sociali, professionali o di altro tipo.

22. Il giudice del rinvio spiega che, sebbene la legge imponga ad ogni cittadino che non risieda stabilmente all’estero l’obbligo di dichiarare la propria residenza permanente, nonché l’obbligo di dichiararne la cessazione qualora intenda recarsi all’estero allo scopo di vivervi stabilmente, non è prevista alcuna sanzione in caso di inadempimento.

23. Il giudice del rinvio spiega inoltre che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 549/2011, è possibile riconoscere ed eseguire una decisione dello Stato di emissione relativa all’irrogazione di una pena detentiva anche nel caso in cui il condannato, cittadino slovacco, non viva effettivamente in Slovacchia (viva invece nello Stato di emissione), ma abbia nel territorio slovacco una residenza registrata, permanente o temporanea.

24. Il giudice del rinvio osserva che la condizione relativa all’esistenza di comprovati legami familiari, sociali o professionali che possono contribuire a favorire il reinserimento sociale della persona condannata è infatti prevista in via subordinata e, secondo l’ordinamento giuridico slovacco, deve essere soddisfatta soltanto quando il cittadino della Repubblica slovacca non ha nel territorio di quest’ultima la residenza abituale, ossia permanente o temporanea.

25. Infine, il giudice del rinvio ha aggiunto che, dal 1 o gennaio 2020, la normativa slovacca sarebbe cambiata e che le decisioni con le quali viene irrogata la pena detentiva potranno essere riconosciute nella Repubblica slovacca, ai sensi della nuova versione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 549/2011, solo se il condannato è cittadino nazionale e ha in Slovacchia residenza abituale, la quale non sarà più definita come la sua residenza permanente o temporanea.

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 32 della medesima legge (nel testo in vigore dal 1 o gennaio 2020), ai procedimenti avviati prima del 1 o gennaio 2020 si applicherà ancora la disciplina in vigore al 31 dicembre 2019.

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

26. Il ricorrente nel procedimento principale è un cittadino slovacco arrestato nella Repubblica ceca per il reato di rapina aggravata.

Con sentenza del 18 luglio 2017, il [OSCURATO:PERSONA] soud v Plzni (Corte regionale di Plzeň, Repubblica ceca) lo ha condannato a una pena detentiva di dieci anni.

Detta condanna veniva modificata dalla sentenza del 20 settembre 2017 del Vrchní soud v Praze (Corte superiore di Praga, Repubblica ceca) in una pena detentiva di otto anni.

Attualmente, il ricorrente sta scontando la pena nella Repubblica ceca.

27. Il 12 febbraio 2018, il [OSCURATO:PERSONA] súd v Košiciach (Corte regionale di Košice, Slovacchia) riceveva il certificato previsto nell’allegato I emesso dal [OSCURATO:PERSONA] soud v Plzni (Corte regionale di Plzeň).

Tale certificato veniva trasmesso, unitamente alle sentenze summenzionate, alla Slovacchia in quanto Stato di esecuzione, poiché l’autorità competente dello Stato di emissione si riteneva certa che l’esecuzione della pena detentiva in detto Stato membro avrebbe facilitato il reinserimento sociale del ricorrente.

L’autorità competente dello Stato di emissione riteneva inoltre che la Slovacchia fosse lo Stato del quale il ricorrente era cittadino e nel quale vivesse.

28. Il certificato previsto nell’allegato I indica, nella parte d), punto 4, che il ricorrente era arrivato nella Repubblica ceca insieme alla moglie cinque mesi prima di commettere il reato di cui trattasi.

Dopo aver lavorato per qualche tempo a Plzeň, il suo rapporto di lavoro era cessato.

Egli era quindi disoccupato al momento della commissione del reato.

Aveva alloggiato dapprima in un ostello, per poi affittare un appartamento con la sua famiglia. [OSCURATO:PERSONA] soud v Plzni (Corte regionale di Plzeň) osserva altresì che il reinserimento sociale del ricorrente sarebbe meglio conseguito in Slovacchia poiché egli è cittadino di questo Stato membro, ha vissuto tutta la sua vita in Slovacchia e lì è registrato il suo luogo di residenza permanente.

29. Inoltre, la parte l del certificato previsto nell’allegato I indica che il ricorrente non ha la residenza abituale nella Repubblica ceca.

Prima di commettere il reato di cui trattasi, egli vi aveva vissuto solo per pochissimo tempo, durante il quale non aveva instaurato alcun legame professionale, culturale o sociale.

La circostanza che nel territorio della Repubblica ceca abitino le figlie non influisce sulla constatazione che la residenza abituale del ricorrente non è nella Repubblica ceca.

Anche le figlie sono cittadine slovacche e possono ritornare in Slovacchia in qualsiasi momento.

30. Con sentenza del 17 maggio 2018, sulla base del certificato previsto nell’allegato I, il [OSCURATO:PERSONA] súd v Košiciach (Corte regionale di Košice) decideva di riconoscere ed eseguire la sentenza del giudice ceco. 31.

Il ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi al Najvyšší súd [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema della Repubblica slovacca), giudice del rinvio, facendo valere che l’intera sua famiglia (moglie, due figlie, genero e nipote) vive a Plzeň e gli fa visita in carcere ogni mese.

Non sarebbe più in contatto con il figlio o il fratellastro che vivono in Slovacchia.

Egli sostiene di non avere legami familiari o amici stretti in Slovacchia e che, se dovesse essere trasferito in tale Stato membro, perderebbe i contatti con la sua famiglia.

Il ricorrente desidera quindi scontare la pena nella Repubblica ceca.

32. Il giudice del rinvio osserva che, all’anagrafe dei residenti della Repubblica slovacca, il ricorrente risulta essere cittadino slovacco con residenza permanente in un comune della Slovacchia dal 1998.

Tuttavia, secondo il rapporto dell’autorità di polizia competente dello Stato membro di esecuzione del 5 marzo 2018, il ricorrente non è mai stato visto in detto comune, non ha avuto contatti con nessuno del posto e negli ultimi cinque anni avrebbe vissuto insieme alla famiglia in Francia.

Il rapporto del sindaco del comune afferma che all’indirizzo registrato abita solo il figlio del ricorrente, insieme alla nonna.

La nonna ha dichiarato che la famiglia del ricorrente vivrebbe nella Repubblica ceca, ma non saprebbe dove poiché non sono in contatto.

33. Il giudice del rinvio ritiene che la finalità del reinserimento sociale perseguita dalla decisione quadro 2008/909, e quindi i criteri stabiliti all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultima, siano soddisfatti soltanto qualora la persona condannata abbia, nello Stato membro di cui ha la cittadinanza, legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o professionali in considerazione dei quali si possa fondatamente presumere che l’esecuzione della pena in tale Stato membro aumenti effettivamente le possibilità di conseguire tale finalità.

Detto giudice ritiene quindi che l’articolo 4, paragrafo 1), lettera a), della legge n. 549/2011, che consente di riconoscere ed eseguire una sentenza straniera con la quale è stata inflitta a un cittadino nazionale una pena detentiva anche quando quest’ultimo ha sul territorio slovacco solo una residenza formalmente registrata, permanente o temporanea, senza che sussistano attuali legami familiari, sociali, professionali o di altro tipo, non garantisca la piena efficacia della decisione quadro 2008/909.

34. In tali circostanze, il Najvyšší súd [OSCURATO:PERSONA] republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della [decisione quadro 2008/909] debba essere interpretato nel senso che i criteri in esso previsti sono soddisfatti solo nel caso in cui la persona condannata abbia nello Stato membro di cui ha la cittadinanza legami familiari, sociali, professionali o di altro tipo in considerazione dei quali si possa fondatamente presumere che l’esecuzione della pena in tale Stato possa favorire il suo reinserimento sociale, e che quindi esso osta a una disposizione di diritto nazionale, quale l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 549/2011 (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019), che consente in tali casi di riconoscere ed eseguire una sentenza in base alla sola residenza abituale quale formalmente registrata nello Stato di esecuzione, senza considerare se la persona condannata abbia in tale Stato legami concreti che possano rafforzare il suo reinserimento sociale. 2) In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se l’articolo 4, paragrafo 2, della [decisione quadro 2008/909] debba essere interpretato nel senso che, anche nell’ipotesi disciplinata all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della [decisione quadro 2008/909], l’autorità competente dello Stato di emissione è tenuta a verificare, prima ancora della trasmissione della sentenza e del certificato, che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione risponderà allo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, e nel contempo a riportare nella parte d), punto 4, del certificato [previsto nell’allegato I] le informazioni ottenute, in particolare se la persona condannata, nell’opinione espressa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, afferma di avere concreti legami familiari, sociali o professionali nello Stato di emissione. 3) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della [decisione quadro 2008/909] debba essere interpretato nel senso che sussiste un motivo di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di una sentenza anche quando, nell’ipotesi prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro, non è dimostrata, nonostante la consultazione di cui al paragrafo 3 di tale disposizione e all’occorrenza la divulgazione delle altre necessarie informazioni, l’esistenza di legami familiari, sociali, professionali o di altro tipo in considerazione dei quali si possa fondatamente presumere che l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione possa favorire il reinserimento sociale della persona condannata».

35. Osservazioni scritte sono state presentate dai governi ceco, spagnolo, ungherese e polacco, nonché dalla Commissione europea.

I governi ceco e spagnolo, nonché la Commissione, hanno anche risposto alle domande scritte poste dalla Corte agli interessati in applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

IV. Analisi

36. Le presenti conclusioni sono articolate come segue.

Inizierò rispondendo alla prima questione posta dal giudice del rinvio.

Suggerisco che la valutazione del fatto che una persona condannata viva in un determinato Stato membro ai fini dell’applicazione della decisione quadro 2008/909 non può limitarsi al possesso di un indirizzo di residenza ufficialmente dichiarato in detto paese.

Proseguirò poi suggerendo quali ulteriori criteri dovrebbero essere rilevanti nell’ambito di tale valutazione (A).

In risposta alla seconda questione sollevata, ricorderò che l’autorità competente dello Stato di emissione ha il dovere di accertarsi che il trasferimento della persona condannata verso il suo Stato di cittadinanza ne favorisca il reinserimento sociale.

Detta autorità è anche tenuta a fornire all’autorità di esecuzione tutte le informazioni rilevanti raccolte sulle possibilità di reinserimento sociale della persona condannata (B).

Infine, chiarirò quali criteri rilevanti ai fini del trasferimento della persona condannata possano essere oggetto di una valutazione da parte dell’autorità competente dello Stato di esecuzione tale da comportare il rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della sentenza (C).

A. Sulla prima questione: dove viva la persona condannata

37. Il trasferimento della persona condannata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 è possibile, qualora detta persona non acconsenta a tale trasferimento, solo se quest’ultima ha la cittadinanza e vive nello Stato membro di esecuzione.

38. Ai fini del presente procedimento, la condizione della cittadinanza è apparentemente soddisfatta e non è oggetto di contestazione.

La prima questione sollevata nel caso di specie riguarda esclusivamente la portata della nozione del luogo in cui vive la persona condannata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909.

39. La decisione quadro 2008/909 chiarisce parzialmente detta nozione nel considerando 17, precisando che, dove si fa riferimento «allo Stato in cui la persona condannata “vive”, si intende il luogo al quale tale persona è legata per il fatto che vi soggiorna abitualmente e per motivi quali quelli familiari, sociali o professionali» ( 3 ).

40. La disposizione nazionale in questione, ossia l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 549/2011, stabilisce che è possibile riconoscere ed eseguire una decisione nella Repubblica slovacca se la persona condannata è un cittadino slovacco che risiede abitualmente nella Repubblica slovacca o ha sul territorio di detto paese comprovati legami familiari, sociali o professionali che possano contribuire a favorirne il reinserimento nel corso dell’esecuzione della pena detentiva nella Repubblica slovacca.

41. Pertanto, detta disposizione rispecchia, in linea di principio, la formulazione del considerando

17. Tuttavia, la «e» è sostituita da una «o».

Sembrerebbe quindi che la «residenza abituale», da un lato, e i «comprovati legami familiari, sociali o professionali», dall’altro, siano due motivi alternativi di riconoscimento nella situazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909.

Inoltre, la nozione di residenza abituale, ai fini della prima ipotesi, è intesa, nella versione applicabile del diritto nazionale, come riferita alla residenza permanente o temporanea.

Il giudice del rinvio spiega che sia la residenza permanente che quella temporanea sono indirizzi di residenza ufficiali registrati a fini amministrativi.

42. Osservo che l’uso, nel considerando 17 della decisione quadro 2008/909, della congiunzione «e» per collegare il «soggiorno abituale» con i «motivi familiari, sociali o professionali» chiarisce che occorre qualcosa di più di un indirizzo ufficialmente registrato affinché si possa ritenere che una persona condannata «vive» nello Stato di esecuzione ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909.

43. Mi sembra piuttosto chiaro che, consentendo il riconoscimento della sentenza e il trasferimento della persona condannata sulla base del mero indirizzo fisso o temporaneo registrato, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 549/2011 non soddisfa il requisito di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909.

44. Da una prospettiva minimalista, la risposta da fornire alla prima questione sollevata dal giudice del rinvio potrebbe effettivamente fermarsi qui.

Tuttavia, l’idea che il requisito che la persona condannata viva nello Stato di esecuzione non possa essere soddisfatto da un indirizzo registrato ufficialmente (come convenuto in sostanza da tutte le parti interessate che hanno presentato osservazioni nella presente causa) costituisce una risposta minimalista al pari dell’articolazione della vera questione sollevata dalla presente causa: se un indirizzo di residenza formalmente registrato non è sufficiente, cosa lo è?

45. I fatti della presente causa illustrano molto bene questo punto.

Al di là della cittadinanza e dell’indirizzo formalmente registrato, il ricorrente ha chiaramente alcuni legami con la Slovacchia.

Tuttavia, non risulta pacifico se il tipo, la qualità o l’intensità di tali legami siano sufficienti ad azionare il meccanismo di trasferimento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909.

46. Naturalmente, non spetta alla Corte, né a maggior ragione alle presenti conclusioni, pronunciarsi specificamente sulla questione se nel procedimento principale i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 siano soddisfatti.

Si tratta di questioni di fatto la cui soluzione è demandata alle autorità nazionali competenti degli Stati membri di esecuzione e di emissione.

47. Tuttavia, la presente causa e i fatti ivi presentati impongono di esaminare due questioni generali di interpretazione e di funzionamento della decisione quadro 2008/909 che ne derivano.

In primo luogo, quale sia il contenuto specifico dei requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909, rispetto alla nozione di «vivere», in relazione alle nozioni di «residenza abituale» e di «legami familiari, sociali o professionali» (1).

In secondo luogo, come e da chi debbano essere valutati tali elementi (2).

1. «Dove vive la persona condannata»: residenza abituale e legami familiari, sociali o professionali

48. Il luogo in cui una persona condannata «vive» ai fini della decisione quadro 2008/909, in particolare del suo articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è precisato al considerando

17. Si tratta del «luogo a cui tale persona è legata per il fatto che vi soggiorna abitualmente e per motivi quali quelli familiari, sociali o professionali».

Nessuna di tali nozioni, compresa quella del «soggiornare abitualmente», è definita nella decisione quadro 2008/909.

49. In assenza di qualsiasi riferimento al diritto nazionale, il senso e la portata di una nozione di diritto dell’Unione devono essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e della finalità perseguita dalla decisione quadro 2008/909 ( 4 ).

50. Nel suggerire alla Corte altri strumenti di diritto dell’Unione che potrebbero eventualmente contribuire all’interpretazione di tali nozioni, alcune parti interessate suggeriscono di ispirarsi ad altri settori del diritto dell’Unione in cui figurano ugualmente le nozioni di «residenza abituale» o di «residenza», come il regolamento (CE) n. 2201/2003 ( 5 ), il regolamento (CEE) n. 1408/71 ( 6 ) o il regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) che stabilisce lo statuto del personale ( 7 ).

La giurisprudenza relativa a tali strumenti pone l’accento sulla realtà fattuale e non sulla residenza semplicemente dichiarata ( 8 ), e questo, probabilmente, dovrebbe essere il principio guida anche nella presente causa.

51. A mio avviso, tali esempi hanno tuttavia una rilevanza limitata ai fini di un’eventuale applicazione analogica nella presente causa.

Il contesto normativo e sistemico di tali strumenti è semplicemente troppo distante e diverso dall’economia e dalla finalità della decisione quadro 2008/909.

52. Trovo indicazioni più utili nella giurisprudenza relativa al motivo facoltativo di non esecuzione di un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro 2002/584/GAI ( 9 ), richiamata dai governi ceco e spagnolo nonché dalla Commissione.

Tale motivo consente di rifiutare l’esecuzione di un MAE «qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda , se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno» ( 10 ).

53. La Corte ha spiegato che tali termini contemplano le situazioni in cui «la persona oggetto di [un MAE] abbia stabilito la propria residenza effettiva nello Stato membro di esecuzione e quella in cui tale persona abbia acquisito, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata in questo medesimo Stato, legami con quest’ultimo di intensità simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza» ( 11 ).

La Corte ha peraltro aggiunto che l’esame del termine «dimori» deve basarsi su «una valutazione complessiva di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i rapporti familiari ed economici che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione» ( 12 ), «una singola circostanza caratterizzante la persona interessata non [potendo], in linea di principio, avere di per sé sola un’importanza decisiva» ( 13 ).

54. Tenuto conto del fatto che l’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro sul MAE ( 14 ) e della decisione quadro 2008/909 ( 15 ) condividono un obiettivo comune in materia di reinserimento sociale, ritengo che una logica simile debba applicarsi nel presente contesto ( 16 ).

55. Oltre al requisito di cittadinanza, che non è contestato nel procedimento principale, il considerando 17 della decisione quadro 2008/909 menziona, a prima vista, due elementi diversi: «soggiorn[o] abituale», da un lato, e «motivi quali quelli familiari, sociali o professionali», dall’altro.

Tuttavia, nella misura in cui entrambi questi elementi sono legati all’obiettivo del reinserimento sociale, essi costituiscono in definitiva due facce della stessa medaglia.

A questo proposito non credo che si tratti, di fatto, di due condizioni distinte.

56. Devo infatti ammettere di non essere in grado di separare questi due concetti e di valutarli isolatamente.

Con l’eccezione degli eremiti, il fatto di avere una residenza abituale in un luogo implica normalmente lo sviluppo di ogni sorta di legami con una data comunità, i suoi membri e il luogo stesso.

Per converso, la residenza abituale è suscettibile di essere stabilita, se una scelta in tal senso può essere effettivamente esercitata, proprio in funzione di certi legami con un determinato luogo: familiari, professionali, sociali, culturali o di altro tipo.

57. Certamente, le due situazioni non coincidono esattamente.

Un eremita potrebbe risiedere abitualmente da qualche parte, e quindi – tecnicamente parlando – vivervi, ma potrebbe non avere molti legami sociali o di altro tipo degni di nota a causa del fatto che conduce una vita completamente appartata e isolata.

In senso uguale e contrario, un espatriato molto mobile potrebbe vivere in un certo numero di luoghi diversi, avere una famiglia che vive in uno Stato membro, i propri legami culturali e linguistici in un altro, e i propri legami professionali in un terzo o addirittura in un quarto Stato membro, ma senza avere una vera e propria residenza abituale in alcun luogo.

58. Tuttavia, a mio avviso, tanto la «residenza abituale» che «l’esistenza di alcuni legami» costituiscono un surrogato dell’ attaccamento , che a sua volta è una base per determinare le possibilità di un reinserimento sociale .

Al di là di questo orientamento generale, l’identificazione dello Stato membro in cui una persona condannata «vive» ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 è un esercizio necessariamente legato ai fatti e, di conseguenza, dipendente dal singolo caso.

Sussistono tuttavia altri due elementi generali che vale la pena menzionare.

59. In primo luogo, i fatti che devono essere individuati e valutati devono essere visti attraverso la lente dell’obiettivo del reinserimento sociale perseguito dalla decisione quadro 2008/909, come espresso in particolare nel suo articolo 3, paragrafo 1 ( 17 ).

Infatti, verificare se una persona condannata viva in uno Stato membro, ossia se vi risieda abitualmente e abbia legami in tale Stato, non è un semplice esercizio teorico, ma un mezzo per valutare le possibilità di reinserimento sociale della persona condannata.

60. È proprio questa finalità che determina ciò che rileva nel singolo caso e che deve essere preso in considerazione.

Senza voler avviare un dibattito complesso sui numerosi fattori che il processo di reinserimento sociale dovrebbe contemplare ( 18 ), come regola generale è forse lecito assumere che i legami familiari e sociali sono particolarmente utili per fornire assistenza a una persona condannata al momento della sua liberazione e per offrirle la possibilità di riconnettersi alla società.

61. Tuttavia, è chiaro che l’elenco dei legami rilevanti di cui al considerando 17 non è esaustivo, come indicato dalla formulazione «motivi quali».

Ciò è confermato dal considerando 9, che demanda all’autorità di emissione la verifica della possibilità di reinserimento sociale esaminando se la persona condannata sia attaccata allo Stato di esecuzione e se consideri lo Stato di esecuzione come «il luogo in cui mantiene legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici e di altro tipo».

A mio avviso, nulla impedisce, per esempio, di prendere in considerazione i legami culturali o linguistici nell’ambito dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909, se questi si rivelano effettivamente utili per il reinserimento sociale di una persona.

62. In secondo luogo, è altresì piuttosto chiaro che né la residenza abituale né l’esame dei legami che una persona può avere possono essere considerati solo rispetto al periodo immediatamente precedente la condanna penale.

Invece, e in modo piuttosto naturale, si deve abbracciare una prospettiva più ampia della vita della persona condannata, tenendo ugualmente conto dei legami e degli affetti forse già formati da tempo, nel corso di periodi precedenti della sua vita, ma che sono ancora potenzialmente idonei a contribuire alla capacità della persona condannata di ricreare legami con la comunità dopo l’esecuzione della pena.

63. Al di là di tale orientamento generale, l’esame deve essere specifico per il singolo caso, condotto alla luce delle circostanze individuali e degli antecedenti sociali e professionali di ogni persona condannata, e tenendo sempre a mente lo scopo del reinserimento sociale.

Comunque sia, come ha affermato la Corte, una singola circostanza non può avere di per sé importanza decisiva ( 19 ).

La residenza non deve mai essere considerata isolatamente, dovendo invece andare di pari passo con l’esame dei legami familiari, sociali o di altro tipo.

Il punto fondamentale è che l’esistenza stessa di tali legami non può essere semplicemente presunta, fondandosi esclusivamente sulla cittadinanza della persona condannata o sul luogo di residenza registrato ufficialmente.

2. Valutazione delle condizioni per il trasferimento della persona condannata

64. Il chiarimento sul contenuto sostanziale dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 non risponde, tuttavia, pienamente alla questione di come esattamente debbano essere valutati tali requisiti.

Tre punti sono degni di nota a questo proposito.

65. In primo luogo, la valutazione delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909, nonché delle possibilità di reinserimento sociale, cui è tenuta l’autorità di emissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della medesima decisione quadro, deve essere individualizzata in modo da consentire di tener conto delle circostanze specifiche della persona condannata .

66. Ricordo che la decisione quadro 2008/909 prevede la valutazione individuale delle circostanze stabilendo, all’articolo 6, paragrafo 3, il diritto della persona condannata di esprimere la propria opinione (qualora detta persona si trovi ancora nello Stato di emissione) ( 20 ).

La disposizione precisa altresì che tale opinione deve essere trasmessa allo Stato di esecuzione, tenendo conto soprattutto dell’articolo 4, paragrafo 4, sulla cui base l’autorità di esecuzione può presentare all’autorità di emissione un parere motivato secondo cui l’obiettivo del reinserimento sociale non sarebbe raggiunto in un determinato caso.

Questa possibilità esiste quand’anche l’autorità di emissione non abbia avviato le consultazioni.

Nel complesso, l’autorità di emissione può attivare il sistema di cooperazione previsto dalla decisione quadro 2008/909 solo qualora abbia dimostrato che il trasferimento della persona condannata faciliterebbe il suo reinserimento sociale.

67. In secondo luogo, l’autorità di emissione dovrebbe valutare l’esistenza della probabilità ( positiva ) di reinserimento sociale nello Stato membro di esecuzione , e limitarsi a questo.

La decisione di trasferimento non può basarsi sulla semplice constatazione ( negativa ) che una tale prospettiva non sembri esistere nello Stato di emissione .

68. Questo punto emerge sia dal testo che dalla ratio dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909.

Esso merita di essere espressamente sottolineato, poiché può apparire, allo Stato membro di emissione, in qualche modo inusuale, in sostanza, che debba valutare la situazione di fatto in un altro Stato membro.

Tuttavia, più semplicemente, ciò che deve essere ragionevolmente dimostrato dallo Stato membro di emissione non è l’assenza di legami «qui» (nello Stato membro di emissione), ma l’esistenza di alcuni legami «lì» (nello Stato membro di esecuzione).

69. Certamente, tale logica implica che le persone condannate senza alcuna residenza abituale e senza alcun legame familiare, sociale o di altro tipo non possano essere trasferite nel loro Stato membro (di cittadinanza e/o di origine) in forza della decisione quadro 2008/909.

In casi estremi, potrebbe semplicemente non esservi uno Stato membro in cui l’esecuzione della pena inflitta favorirebbe con ragionevole certezza il reinserimento sociale della persona condannata.

70. In terzo luogo, per quanto spiacevole possa essere, un tale scenario non rappresenta un problema nel sistema della decisione quadro 2008/909.

In questo contesto, è necessario ricordare la regola e l’eccezione – o, più precisamente, l’eccezione all’eccezione.

71. Quando si tratta dell’esecuzione di una pena detentiva, la regola di base è che essa deve essere eseguita dallo Stato (membro) che ha inflitto la pena e, di norma, in detto Stato.

Il trasferimento di persone condannate in un altro Stato (membro) per l’esecuzione di una pena detentiva è l’eccezione, in linea di principio possibile solo quando è consentito da un regime speciale, come quello attualmente previsto dalla decisione quadro 2008/909 o, precedentemente, dalla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate ( 21 ).

72. La decisione quadro 2008/909 è predisposta in modo da perseguire chiaramente gli interessi della persona condannata.

I trasferimenti di persone condannate sono possibili solo qualora si possa presumere che le loro possibilità di reinserimento sociale saranno rafforzate da tale trasferimento.

Per contro, tale decisione quadro non è stata predisposta in modo da rispondere ai (potenziali) interessi degli Stati membri a ridistribuire o addirittura a rimpatriare le persone condannate nel territorio dell’Unione, per l’esecuzione della pena, in base alla loro cittadinanza ( 22 ).

73. Nell’ambito del regime speciale della decisione quadro 2008/909, il trasferimento di una persona condannata senza il suo consenso, ipotesi prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 e rilevante nel caso di specie, costituisce un’eccezione.

Dall’articolo 6, paragrafo 1, di tale strumento risulta che il trasferimento, come regola principale e finanche tradizionale, deve basarsi sul consenso della persona condannata.

74. L’eventuale compatibilità di un trasferimento coatto con l’attuabilità del reinserimento sociale è una questione aperta al dibattito ( 23 ), poiché tale reinserimento dovrebbe, in tale ipotesi, svolgersi in un luogo in cui la persona condannata non desiderava essere trasferita.

Alla luce di ciò, sembra ipotizzabile che certi interessi degli Stati membri siano stati fatti rientrare da una porta laterale in un sistema elaborato principalmente a beneficio delle persone condannate.

Tanto premesso, è altresì chiaro che la decisione quadro 2008/909 esprime la volontà del legislatore dell’Unione di rendere possibile il trasferimento delle persone condannate in alcune situazioni, nonostante la loro opposizione, qualora il reinserimento sociale possa, e quindi debba anche, essere perseguito in quelle condizioni.

75. Dalla terza osservazione svolta deriva tuttavia che la lettura o l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 non possono essere troppo ampie.

In ultima analisi, il trasferimento delle persone condannate contro la loro volontà rimarrebbe, nella struttura sopra delineata, un’eccezione all’eccezione alla regola base sull’esecuzione delle pene detentive.

76. Alla luce di quanto precede, suggerisco quindi che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 debba essere interpretato nel senso che una persona condannata vive in un determinato Stato membro quando ha avuto o ha la residenza abituale in tale Stato e quando vi ha stabilito legami familiari, sociali o professionali in considerazione dei quali sia ragionevole presumere che essa abbia sviluppato un attaccamento a detto Stato che favorirà la sua capacità di reintegrarsi nella società dopo l’esecuzione della pena.

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 osta quindi a una normativa nazionale che consenta il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza sulla base del semplice indirizzo permanente o temporaneo della persona condannata che sia stato registrato a meri fini amministrativi, senza un contestuale esame individuale dell’esistenza di legami rilevanti che possa far concludere che tali legami favoriscono la capacità della persona condannata di reintegrarsi nella società dopo l’esecuzione della pena.

B. Sulla seconda questione pregiudiziale: obbligo dell’autorità di emissione di determinare le possibilità di reinserimento sociale

77. Con la sua seconda questione il giudice del rinvio domanda se l’autorità di emissione, agendo in una situazione che rientra nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909, sia tenuta a verificare, prima di trasmettere la sentenza e il certificato previsto nell’allegato I, che l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione risponderà allo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata.

Il giudice del rinvio domanda altresì se l’autorità di emissione sia inoltre tenuta a riportare le informazioni ottenute nella parte d), punto 4, del certificato previsto nell’allegato I, qualora la persona condannata affermi che i suoi legami familiari, sociali o professionali si trovano nello Stato di emissione.

78. Il governo ceco solleva dubbi sulla ricevibilità della seconda questione.

Esso sostiene che la valutazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 è già stata effettuata nella fattispecie di cui al procedimento principale e che il giudice del rinvio non spiega perché questo tipo di informazioni sia necessario.

79. Non sono d’accordo.

80. Riconosco che dalla decisione di rinvio risulta che il funzionamento del meccanismo istituito dalla decisione quadro 2008/9009 è già passato a una fase di competenza dello Stato di esecuzione.

La procedura è andata oltre le consultazioni facoltative di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e specificate all’articolo 4, paragrafo 3 ( 24 ).

Tuttavia, l’autorità di esecuzione può ancora, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, presentare all’autorità di emissione un parere motivato in cui dichiarare «che l’esecuzione della pena (...) non avrebbe lo scopo di favorire il reinserimento sociale e l’effettiva reintegrazione della persona condannata nella società».

Se sono mancate le consultazioni, tale parere può essere presentato anche dopo la trasmissione della sentenza e del certificato previsto nell’allegato I.

81. La decisione di rinvio non specifica se vi siano state consultazioni tra le autorità di esecuzione e quelle di emissione.

Se sono mancate, l’autorità di esecuzione conserva la possibilità di fornire all’autorità di emissione un parere motivato sulla possibilità di reinserimento sociale del ricorrente.

82. Il chiarimento della portata degli obblighi incombenti all’autorità dello Stato di emissione potrebbe dunque permanere necessario affinché l’autorità di esecuzione possa utilmente esercitare le sue competenze e fornire all’autorità di emissione il suo parere motivato.

83. Ritengo inoltre che la seconda questione sollevata dal giudice del rinvio sia naturalmente legata alla terza questione, riguardante la possibilità per l’autorità di esecuzione di rifiutare il riconoscimento sulla base del motivo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/909 qualora non siano soddisfatti i criteri enunciati all’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultima.

84. Ciò premesso, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 si riferisce alla condizione di «vivere» e quindi all’esistenza di legami rilevanti della persona condannata con lo Stato di esecuzione.

Le considerazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di detta decisione quadro si intrecciano pertanto con quelle relative alla possibilità di reinserimento sociale.

La decisione quadro 2008/909 sembra dividere l’esercizio delle competenze delle autorità di emissione e di esecuzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, da un lato, e ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b) [e, per rinvio, dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a)], dall’altro.

Tale divisione richiede un chiarimento, e l’esame degli obblighi dell’autorità di emissione è il passo necessario per tale chiarimento.

Questa è un’altra ragione per cui ritengo che la seconda questione sia ricevibile.

85. Nel merito, ritengo che una risposta affermativa alla seconda questione sia relativamente semplice e rifletta la posizione di tutte le parti interessate che hanno presentato osservazioni al riguardo.

86. Risulta chiaramente dal testo dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 che l’autorità dello Stato di emissione è effettivamente tenuta a pervenire a una conclusione positiva circa le possibilità di reinserimento sociale nello Stato membro di esecuzione.

Se non si giunge a una tale conclusione, il meccanismo di riconoscimento istituito dalla decisione quadro 2008/909 non può essere attivato.

87. La Repubblica ceca e la Commissione suggeriscono che la conclusione positiva al riguardo debba raggiungere il livello della certezza.

Io sarei molto più esitante.

Non occorre essere [OSCURATO:PERSONA] per convenire sul fatto che «è difficile fare previsioni, soprattutto sul futuro».

Poiché è improbabile che la maggior parte dei giudici nazionali abbia una sfera di cristallo nel cassetto, suggerisco che il loro compito sia quello di giungere a una supposizione ragionevole piuttosto che a una certezza.

Tale previsione deve sempre avvenire sulla base della situazione specifica del singolo e al meglio delle proprie informazioni e conoscenze, ma è giocoforza che rimanga a livello di presunzione ragionevole.

88. Inoltre, l’autorità di emissione è tenuta anche a fornire le informazioni ottenute a tal fine nella parte d), punto 4, del certificato previsto nell’allegato

I. Le informazioni da fornire sono obbligatorie, salvo quando il loro carattere facoltativo è specificato, per esempio nella parte 1), intitolata «Altre circostanze rilevanti per il caso ( informazioni facoltative )» ( 25 ).

89. Tuttavia, contrariamente a quella che sembra essere la premessa della seconda questione sollevata, non credo che l’obbligo di informazione dell’autorità di emissione sia limitato alle situazioni in cui la persona condannata si sia avvalsa della possibilità di esprimere la propria opinione, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909.

90. Quest’ultima disposizione prevede che, se è stata espressa, tale opinione debba essere trasmessa all’autorità di esecuzione.

Da questo requisito aggiuntivo non deriva tuttavia che, qualora la persona condannata non abbia espresso la propria opinione, l’autorità di emissione non abbia l’obbligo di fornire le informazioni ottenute a sostegno del proprio parere secondo il quale il reinserimento sociale sarebbe facilitato se la pena inflitta fosse eseguita nello Stato di esecuzione.

Tale obbligo sussiste, a mio avviso, indipendentemente da se la persona condannata abbia manifestato la propria opinione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909.

91. È fondamentale che le informazioni a sostegno del parere dell’autorità di emissione riguardo alle possibilità di reinserimento sociale della persona condannata siano fornite per l’effettivo esercizio della facoltà, conferita all’autorità di esecuzione, di opporsi a tale conclusione con un parere motivato che esprima la propria opinione secondo cui, nel caso in questione, il reinserimento sociale non sarebbe favorito.

Ricordo che l’autorità di esecuzione può presentare tale parere indipendentemente dal fatto che l’autorità di emissione abbia o meno proceduto a consultazioni.

92. Analogamente a quanto ho affermato nelle conclusioni presentate nella causa A.P. ( 26 ), osservo che la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri si fonda sull’idea di una comunicazione semplificata che si svolge spesso in forme standardizzate.

Affinché una siffatta comunicazione sia efficace, è necessario che l’autorità di emissione fornisca tutte le informazioni necessarie sulle quali si è basata per giungere alla conclusione che il reinserimento sociale ha buone probabilità di realizzarsi nello Stato membro di esecuzione.

La condivisione di tali elementi consente altresì all’autorità di esecuzione di esercitare tempestivamente le azioni di propria responsabilità.

93. Al pari di numerosi altri strumenti in materia, la decisione quadro 2008/909 ammette chiaramente le consultazioni.

Tuttavia, tali consultazioni dovrebbero integrare, ma non sostituire , la previa trasmissione dei principali elementi standard della comunicazione da parte dell’autorità di emissione.

La necessità di chiedere informazioni supplementari o di svolgere consultazioni, benché chiaramente possibile, dovrebbe quindi restare un’eccezione e non divenire la regola ( 27 ).

Inoltre, la decisione quadro 2008/909 fissa i termini entro i quali la decisione finale sul riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena devono, in linea di principio, essere adottate ( 28 ), il che circoscrive le verifiche di fatto che possono essere eseguite e integrate dopo la trasmissione della sentenza ai fini del riconoscimento.

94. Alla luce di quanto precede, la mia seconda conclusione è che l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato di emissione, nella situazione prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di detta decisione quadro, prima di trasmettere la sentenza e il certificato previsto nell’allegato I deve concludere positivamente, sulla base di una valutazione individualizzata della situazione della persona condannata, che l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione è atta a favorire il reinserimento sociale di tale persona.

Detta autorità è tenuta a riportare le informazioni ottenute nella parte d), punto 4, del certificato previsto nell’allegato I, indipendentemente dal fatto che la persona condannata si sia avvalsa della possibilità offerta dall’articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909 di esprimere la propria opinione in merito.

C. Sulla terza questione: possibilità per l’autorità di esecuzione di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza

95. Con la terza questione il giudice del rinvio domanda se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/909 debba essere interpretato nel senso che l’autorità di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena di cui trattasi qualora, nella situazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di detta decisione quadro, e nonostante la consultazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, non risulti dimostrata l’esistenza di legami familiari, sociali o professionali in considerazione dei quali si possa fondatamente presumere che l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione sia atta a favorire il reinserimento sociale della persona condannata.

96. Ricordo che l’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 stabilisce l’obbligo di riconoscimento della sentenza a meno che l’autorità di esecuzione non invochi uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall’articolo 9.

97. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/909, l’autorità di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena se non sono soddisfatti i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo

1. È compresa la situazione specificamente contemplata dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che fa riferimento alla condizione che la persona condannata viva nello Stato di esecuzione e quindi, a tale riguardo, alla sua residenza abituale e ai relativi legami con lo Stato di esecuzione.

98. Sebbene spetti all’autorità di esecuzione valutare se tali condizioni siano soddisfatte, l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 impone all’autorità di emissione di verificare che il trasferimento della persona condannata ne favorisca il reinserimento sociale.

99. Comprendo che l’obbligo di verificare la possibilità del reinserimento sociale espressamente rivolto allo Stato di emissione abbia indotto il giudice del rinvio a sollevare tale terza questione, poiché l’autorità di esecuzione sembra essere limitata, per quanto qui rileva, alla verifica delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909.

100. La risposta alla terza questione sollevata richiede quindi un chiarimento del rapporto tra l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/909.

101. I governi ceco e ungherese nonché la Commissione suggeriscono di distinguere tra i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da un lato, e quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 2, dall’altro, dei quali solo il primo può essere esaminato dall’autorità di esecuzione.

102. A ben vedere, concordo che l’autorità di emissione e quella di esecuzione sembrino avere uguale potere di valutazione solo per quanto riguarda i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909, mentre l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, è affidata alla valutazione esclusiva dell’autorità di emissione.

Concordo quindi anche sul fatto che, quando invoca il motivo di rifiuto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/909, l’autorità di esecuzione è autorizzata a esaminare solo la valutazione effettuata dall’autorità di emissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

Ciò risulta dal testo dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), che rinvia all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ma non all’articolo 4, paragrafo 2.

103. Tuttavia, fatta questa distinzione formale, per le ragioni esposte supra ai paragrafi da 55 a 63 in risposta alla prima questione sollevata dal giudice del rinvio, ritengo che, a tutti i fini pratici, i due tipi di valutazione siano in buona misura sovrapponibili.

Infatti, valutare a che punto il trasferimento sia idoneo a favorire il reinserimento sociale della persona condannata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 implica l’esame preliminare dei legami rilevanti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), come affermano, in sostanza, i governi spagnolo e polacco. 104.

Pertanto, anche se si dovesse affermare categoricamente che spetta solo all’autorità di emissione effettuare una valutazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 sulle prospettive di reinserimento sociale della persona condannata, ciò non priverebbe comunque l’autorità di esecuzione del potere di effettuare la propria valutazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), chiaramente conferito a quest’ultima dalla decisione quadro 2008/909.

In tal modo, è consentito alle autorità dello Stato membro di esecuzione confutare e rigettare efficacemente il fondamento stesso (accertamento della residenza abituale e dei legami rilevanti) su cui deve necessariamente essere basata la conclusione relativa al reinserimento sociale.

105. Riconosco certamente l’importanza del riconoscimento reciproco come «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale ( 29 ), come ricorda correttamente il governo ungherese.

Tuttavia, il combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), mi induce a ritenere che tali disposizioni pongano, in definitiva, l’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione su un piano alquanto paritario per quanto riguarda la verifica dei requisiti cui è subordinato il trasferimento della persona condannata nell’ipotesi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909.

106. Si può solo speculare su dove si situi esattamente il punto di «equilibrio» perseguito dal legislatore dell’Unione.

In ogni caso, il modo in cui la decisione quadro 2008/909 è attualmente redatta significa che il legislatore dell’Unione ha conferito all’autorità di emissione la responsabilità di acquisire un parere informato sulle possibilità di reinserimento sociale della persona condannata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo

2. Ciò premesso, l’autorità di esecuzione può sempre opporsi efficacemente a tale conclusione, esprimendo il proprio punto di vista sul fatto che la persona condannata viva effettivamente nello Stato di esecuzione, sullo stabilimento nel suo territorio della residenza abituale e sull’esistenza altresì dei legami rilevanti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

107. L’autorità di esecuzione può esporre il proprio punto di vista mediante un parere motivato nell’ambito delle consultazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4, o anche in assenza delle stesse.

Sebbene tale disposizione non costituisca di per sé un motivo di rifiuto, come ricorda il considerando 10 della decisione quadro 2008/909, è probabile che, se un eventuale disaccordo in materia non viene superato attraverso la consultazione e la discussione, una divergenza di opinioni si traduca successivamente in un rifiuto del riconoscimento alle condizioni dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), da parte dell’autorità di esecuzione.

108. Infine, rimane comunque la questione delle informazioni e degli elementi di prova sui quali l’autorità di esecuzione può fondarsi per invocare il motivo di rifiuto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b).

Ci si chiede se l’autorità di esecuzione debba limitare il suo esame e la sua valutazione a un controllo della situazione di fatto, quale accertata dall’autorità di emissione, oppure se debba avviare una propria indagine, esaminando ex novo tutti gli elementi della vita della persona condannata nello Stato di esecuzione.

109. A mio avviso, nella misura in cui può autonomamente rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), l’autorità di esecuzione può anche verificare autonomamente le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909.

In altri termini, non c’è nulla nel testo della decisione quadro 2008/909 che impedisca un siffatto esame autonomo, anche se esistono alcuni limiti per quanto riguarda la sua portata.

110. In primo luogo, il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena dovrebbero avvenire entro i termini stabiliti a tal fine dall’articolo 12 della decisione quadro 2008/909.

In particolare, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, di tale decisione quadro, la decisione definitiva sul riconoscimento della sentenza e sull’esecuzione della pena dovrebbe essere adottata, in linea di principio, nell’arco di 90 giorni.

111. In secondo luogo, come ricorda correttamente il governo ceco, quando l’autorità di esecuzione decide di avvalersi della possibilità di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione sulla base dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/909, tale rifiuto è subordinato alle consultazioni obbligatorie prescritte all’articolo 9, paragrafo 3.

112. In terzo luogo, per quanto riguarda la verifica delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909, la portata del controllo dell’autorità di esecuzione rimane nei limiti della leale cooperazione sancita all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Ciò significa, in concreto, che l’autorità di esecuzione deve basarsi principalmente sulle informazioni già raccolte e trasmesse dall’autorità di emissione e sulla sua valutazione.

Dopotutto, è anche per questo che le autorità di emissione hanno l’obbligo di esporre integralmente le proprie constatazioni nel certificato previsto nell’allegato I, indipendentemente dal fatto che la persona condannata abbia o meno fornito ulteriori informazioni nella propria opinione ( 30 ).

113. Certamente, l’autorità di esecuzione può non solo verificare l’esattezza delle informazioni fornite, se lo desidera, ma anche chiedere elementi supplementari, qualora lo ritenga necessario.

Tuttavia, un siffatto esercizio di accertamento dei fatti e di acquisizione delle prove dovrebbe essere ragionevolmente specifico e mirare alla verifica, se del caso, di elementi puntuali e determinati sui quali l’autorità d’esecuzione nutrisse ancora dubbi.

Tale verifica non dovrebbe trasformarsi in un’analisi completa e approfondita, esaminando ex novo tutti gli elementi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909.

114. Un siffatto esame non solo sarebbe contrario allo spirito e alla finalità della decisione quadro 2008/909 e al principio di leale cooperazione ivi applicabile, ma porrebbe anche, in pratica, le autorità di emissione in una posizione impossibile, imponendo indirettamente un requisito probatorio troppo elevato rispetto a quanto deve essere verificato per attivare il meccanismo della decisione quadro.

Per definizione, le autorità dello Stato membro di emissione non solo non devono, ma neanche possono verificare, acquisendo prove, ascoltando testimoni o chiedendo relazioni, la precisa situazione di fatto nello Stato membro di esecuzione.

Altrimenti detto, difficilmente ci si può aspettare che le autorità dello Stato membro di emissione, per poter attivare il meccanismo della decisione quadro 2008/909, si informino prima in dettaglio, per esempio, sulla frequenza con cui la persona condannata visita la sua famiglia nello Stato membro di esecuzione, se è stata vista nel pub locale negli ultimi cinque anni o se il cugino di secondo grado le abbia appena offerto un lavoro nel paese in cui è nata, qualora decidesse di tornare.

115. Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere alla terza questione sollevata dal giudice del rinvio nel modo seguente: L’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che esso legittima l’autorità dello Stato di esecuzione a rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena ove concluda che i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione quadro non sono soddisfatti.

È in ciò compresa la possibilità per l’autorità di esecuzione di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione suddetti allorché, a suo giudizio, non sussistono legami familiari, sociali, professionali o di altro tipo in tale Stato in considerazione dei quali sia ragionevole presumere che l’esecuzione della pena in tale Stato possa favorire il reinserimento sociale della persona condannata.

V. Conclusione

116. Propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dal Najvyšší súd [OSCURATO:PERSONA] republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca, Slovacchia) come segue:

1. L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909/GAI, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che una persona condannata vive in un determinato Stato membro quando ha avuto o ha la residenza abituale in tale Stato e quando vi ha stabilito legami familiari, sociali o professionali in considerazione dei quali sia ragionevole presumere che essa abbia sviluppato un attaccamento a detto Stato che favorirà la sua capacità di reintegrarsi nella società dopo l’esecuzione della pena.

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 osta quindi a una normativa nazionale che consente il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza sulla base del semplice indirizzo permanente o temporaneo della persona condannata che sia stato registrato a meri fini amministrativi, senza un contestuale esame individuale dell’esistenza di legami rilevanti che possa far concludere che tali legami favoriscono la capacità della persona condannata di reintegrarsi nella società dopo l’esecuzione della pena.

2. L’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato di emissione, nella situazione prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di detta decisione quadro, prima di poter trasmettere la sentenza e il certificato previsto nell’allegato I deve concludere positivamente, sulla base di una valutazione individualizzata della situazione della persona condannata, che l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione è atta a favorire il reinserimento sociale di tale persona.

Detta autorità è tenuta a riportare le informazioni ottenute nella parte d), punto 4, del certificato previsto nell’allegato I, indipendentemente dal fatto che la persona condannata si sia avvalsa della possibilità offerta dall’articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909 di esprimere la propria opinione in merito.

3. L’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che esso legittima l’autorità dello Stato di esecuzione a rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza ove concluda che i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione quadro non sono soddisfatti.

È in ciò compresa la possibilità per l’autorità di esecuzione di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza allorché, a suo giudizio, non sussistono legami familiari, sociali, professionali o di altro tipo in tale Stato in considerazione dei quali sia ragionevole presumere che l’esecuzione della pena in tale Stato possa favorire il reinserimento sociale della persona condannata. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Decisione quadro del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( GU 2008, L 327, pag. 27 ). ( 3 ) Il corsivo è mio. ( 4 ) V., per esempio, sentenze del 17 luglio 2008, Kozlowski ( C‑66/08 , EU:C:2008:437 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata); del 2 aprile 2009, A ( C‑523/07 , EU:C:2009:225 , punto 34 e giurisprudenza ivi citata), e dell’11 gennaio 2017, Grundza ( C‑289/15 , EU:C:2017:4 , punto 32 e giurisprudenza ivi citata). ( 5 ) Regolamento del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( GU 2000, L 338, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento (CEE) del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della [OSCURATO:PERSONA], nella versione aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001/83 ( GU 1983, L 230, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1991, n. 2195 ( GU 1991, L 206, pag. 1 ). ( 7 ) Regolamento relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] Europea dell’[OSCURATO:PERSONA] ( GU 1962, P 045, pag. 1385 ) (in prosieguo: lo «Statuto»). ( 8 ) Sentenze del 2 aprile 2009, A ( C‑523/07 , EU:C:2009:225 , punti 37 e 38 ), per quanto riguarda la determinazione della «residenza abituale» del minore ai sensi del regolamento n. 2201/2003; dell’11 novembre 2004, Adanez‑Vega ( C‑372/02 , EU:C:2004:705 , punto 37 ), per quanto riguarda la residenza del lavoratore ai sensi del regolamento n. 1408/71, nonché del 15 settembre 1994, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( C‑452/93 P , EU:C:1994:332 , punto 22 ), per quanto riguarda lo Statuto. ( 9 ) Decisione quadro 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull’adozione della decisione quadro ( GU 2002, L 190, pag. 1 ) (in prosieguo: la «decisione quadro sul MAE»). ( 10 ) Il corsivo è mio. ( 11 ) Sentenza del 17 luglio 2008, Kozlowski ( C‑66/08 , EU:C:2008:437 , punto 46 ).

V. anche sentenza del 13 dicembre 2018, Sut ( C‑514/17 , EU:C:2018:1016 , punto 34 ). ( 12 ) Sentenza del 17 luglio 2008, Kozlowski ( C‑66/08 , EU:C:2008:437 , punto 48 ).

V. anche sentenza del 5 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑42/11 , EU:C:2012:517 , punto 43 ). ( 13 ) Sentenza del 17 luglio 2008, Kozlowski ( C‑66/08 , EU:C:2008:437 , punto 49 ).

Si confronti con il punto 36 della stessa sentenza, in cui la Corte ha escluso dal termine «dimori» il trovarsi temporaneamente in un luogo.

V. altresì sentenza del 5 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑42/11 , EU:C:2012:517 , punto 38 ). ( 14 ) La Corte ha dichiarato che il motivo facoltativo di rifiuto di cui all’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro sul MAE «mira segnatamente a permettere all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa è stata condannata» (sentenza del 17 luglio 2008, Kozlowski, C‑66/08 , EU:C:2008:437 , punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

V. anche sentenza del 24 giugno 2019, Poplawski ( C‑573/17 , EU:C:2019:530 , punto 99 e giurisprudenza ivi citata).

Per una dichiarazione analoga relativa all’articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE, v. sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di ritorno allo Stato di esecuzione) ( C‑314/18 , EU:C:2020:191 , punto 48 e giurisprudenza ivi citata). ( 15 ) V., in particolare, articolo 3, paragrafo 1, della stessa. ( 16 )

V. altresì comunicazione della Commissione – Manuale sul trasferimento delle persone condannate e le pene detentive nell’Unione europea ( GU 2019, C 403, pag. 2 ), punto

2.3.2. ( 17 )

V. anche articolo 4, paragrafi 2 e 4, e considerando 9 della decisione quadro 2008/909. ( 18 ) V., per esempio, Faraldo-Cabana, P., «One step forward, two steps back? Social rehabilitation of foreign offenders under [OSCURATO:PERSONA] 2008/909/JHA and 2008/947/JHA», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 10(2), 2019, pagg. da 151 a 167, in particolare pagg. da 157 a

159. ( 19 ) Sentenza del 17 luglio 2008, Kozlowski ( C‑66/08 , EU:C:2008:437 , punto 49 ). ( 20 ) La parte k) del certificato previsto nell’allegato I è intitolata «Opinione della persona condannata» e richiede la comunicazione delle relative informazioni. ( 21 ) Convenzione del Consiglio d’Europa sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, ETS n. 112.

La suddetta convenzione richiede il consenso della persona condannata al trasferimento.

Come ricorda il considerando 4 della decisione quadro 2008/909, «(...) il protocollo addizionale di tale convenzione (...) che prevede (...) il trasferimento dell’interessato indipendentemente dal suo consenso, non è stato ratificato da tutti gli Stati membri». ( 22 ) Per una discussione sulla ratio della decisione quadro 2008/909 si veda, per esempio, [OSCURATO:PERSONA], E., [OSCURATO:PERSONA], T., e Vermeulen, G., «The transfer of sentenced persons in Europe: Much ado about reintegration», Punishment & Society vol. 11(1), 2009, pagg. da 111 a 128, in particolare pag. 117; Martufi, A., «Assessing the resilience of “social rehabilitation” as a rationale for transfer.

A commentary on the aims of [OSCURATO:PERSONA] 2008/909/JHA», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 9, 2018, pagg. da 43 a 61, in particolare pag. 44; Faraldo‑Cabana, P., «One step forward, two steps back? Social rehabilitation of foreign offenders under [OSCURATO:PERSONA] 2008/909/JHA and 2008/947/JHA», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 10(2), 2019, pagg. da 151 a

167. ( 23 ) Martufi, A., «Assessing the resilience of “social rehabilitation” as a rationale for transfer.

A commentary on the aims of [OSCURATO:PERSONA] 2008/909/JHA», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 9, 2018, pagg. da 43 a 61, in particolare pag.

49. ( 24 ) Al contrario delle consultazioni obbligatorie, nei casi in cui il trasferimento rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c). ( 25 ) Il corsivo è mio. ( 26 )

V. le mie conclusioni nella causa A.P. (Misure di sospensione condizionale) ( C‑2/19 , EU:C:2020:80 , paragrafo 30 ). ( 27 ) V., in tal senso, sentenza del 1o marzo 2018, Piotrowski ( C‑367/16 , EU:C:2018:27 , punto 61 ).

V. altresì le mie conclusioni nella causa X (Mandato d’arresto europeo contro un cantante) ( C‑717/18 , EU:C:2019:1011 , paragrafo 80 ). ( 28 )

V. articolo 12 della decisione quadro 2008/909. ( 29 ) V., per esempio, sentenza del 8 novembre 2016, Ognyanov ( C‑554/14 , EU:C:2016:835 , punto 46 e giurisprudenza ivi citata). ( 30 ) Come già esposto ai paragrafi da 91 a 93 delle presenti conclusioni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0919 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 3 giugno 2021 ( 1 ) Causa C‑919/19 Generálna prokuratura [OSCURATO:PERSONA] republiky contro X.Y. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd [OSCURATO:PERSONA] republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca, Slovacchia)] «Rinvio pregiudiziale – Reciproco riconoscimento delle sentenze in materia penale – Decisione quadro 2008/909/GAI – Reinserimento sociale della persona condannata – Esecuzione della pena nello Stato membro di cittadinanza della persona condannata in cui quest’ultima vive» I. Introduzione 1. Il ricorrente nel procedimento principale è un cittadino slovacco arrestato nella Repubblica ceca per il reato di rapina aggravata. Egli è stato condannato a una pena detentiva di otto anni che sta attualmente scontando in detto Stato membro. 2. Il giudice ceco competente ha chiesto il riconoscimento della sentenza pronunciata contro il ricorrente e che la pena sia scontata in Slovacchia ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI ( 2 ). La sentenza pronunciata contro il ricorrente è stata riconosciuta in primo grado in Slovacchia. 3. Tuttavia, adito dal ricorrente, il Najvyšší súd [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema della Repubblica slovacca, Slovacchia; in prosieguo: il «giudice del rinvio») nutre dubbi su diversi elementi di interpretazione della decisione quadro 2008/909. In particolare, tale giudice si chiede che cosa comporti esattamente, riferita alla persona condannata, la nozione di «vivere» nel territorio dello Stato membro di esecuzione, che è una delle condizioni necessarie affinché il trasferimento possa aver luogo, e quali siano esattamente i ruoli attribuiti alle autorità dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione nella valutazione della possibilità di reinserimento sociale della persona condannata. II. Quadro normativo A. Diritto dell’Unione europea 4. Il considerando 9 della decisione quadro 2008/909 enuncia che «[l]’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione dovrebbe aumentare la possibilità di reinserimento sociale della persona condannata. Nell’accertarsi che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, l’autorità competente dello Stato di emissione dovrebbe tenere conto di elementi quali, per esempio, l’attaccamento della persona allo Stato di esecuzione e il fatto che questa consideri tale Stato il luogo in cui mantiene legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici e di altro tipo». 5. Ai sensi del considerando 10 della decisione quadro 2008/909, «[l]’opinione della persona condannata di cui all’articolo 6, paragrafo 3, può essere utile principalmente nell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4. Il termine “soprattutto” è volto a ricomprendere anche i casi in cui l’opinione della persona condannata conterrebbe informazioni che potrebbero essere pertinenti in relazione ai motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione. Le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 6, paragrafo 3, non costituiscono motivo di rifiuto connesso con il reinserimento sociale». 6. Conformemente al considerando 17 della decisione quadro 2008/909, dove in detta decisione quadro «si fa riferimento allo Stato in cui la persona condannata “vive”, si intende il luogo a cui tale persona è legata per il fatto che vi soggiorna abitualmente e per motivi quali quelli familiari, sociali o professionali». 7. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, lo «scopo [di detta decisione] è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena». 8. L’articolo 4 della decisione quadro 2008/909 è intitolato «Criteri per la trasmissione di una sentenza e di un certificato a un altro Stato membro». Il suo paragrafo 1 recita come segue: «A condizione che la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione e purché tale persona abbia dato il suo consenso come richiesto ai sensi dell’articolo 6, una sentenza, corredata del certificato per il quale il modello standard figura nell’allegato I, può essere trasmessa a uno dei seguenti Stati membri: a) lo Stato membro di cittadinanza della persona condannata in cui quest’ultima vive; o b) lo Stato membro di cittadinanza che, pur non essendo quello in cui la persona condannata vive, è lo Stato membro verso il quale sarà espulsa, una volta dispensata dall’esecuzione della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito alla sentenza; o c) qualsiasi Stato membro diverso da quello di cui alle lettere a) o b) la cui autorità competente dia il consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato a tale Stato membro». 9. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, «[l]a trasmissione della sentenza e del certificato può aver luogo qualora l’autorità competente dello Stato di emissione, ove opportuno previe consultazioni tra l’autorità competente dello Stato di emissione e quella dello Stato di esecuzione, abbia la certezza che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata». 10. L’articolo 4, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909 stabilisce che, «[p]rima della trasmissione della sentenza e del certificato, l’autorità competente dello Stato di emissione può consultare, con i mezzi appropriati, l’autorità competente dello Stato di esecuzione. La consultazione è obbligatoria nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c). In questi casi l’autorità competente dello Stato di esecuzione informa prontamente lo Stato di emissione della sua decisione di consentire o meno alla trasmissione della sentenza». 11. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909, «[d]urante tale consultazione, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può presentare all’autorità competente dello Stato di emissione un parere motivato secondo cui l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non avrebbe lo scopo di favorire il reinserimento sociale e l’effettiva reintegrazione della persona condannata nella società. Nei casi in cui non vi sia stata consultazione, tale parere può essere presentato immediatamente dopo la trasmissione della sentenza e del certificato. L’autorità competente dello Stato di emissione valuta il parere e decide se ritirare o meno il certificato». 12. L’articolo 6 della decisione quadro 2008/909 è rubricato «Opinione e notifica della persona condannata». I suoi primi due paragrafi recitano come segue: «1.   Fatto salvo il paragrafo 2, una sentenza corredata di un certificato può essere trasmessa allo Stato di esecuzione ai fini del suo riconoscimento e dell’esecuzione della pena soltanto con il consenso della persona condannata, conformemente alla legislazione dello Stato di emissione. 2.   Il consenso della persona condannata non è richiesto qualora la sentenza corredata del certificato sia trasmessa: a) allo Stato membro di cittadinanza in cui la persona condannata vive; (…)». 13. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909, «[i]n tutti i casi in cui la persona condannata si trova ancora nello Stato di emissione, le viene offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto. (…) L’opinione della persona condannata è presa in considerazione allorché si decide riguardo alla trasmissione della sentenza corredata del certificato. Ove la persona si sia avvalsa della possibilità prevista dal presente paragrafo, l’opinione della persona condannata è trasmessa allo Stato di esecuzione, soprattutto tenendo conto dell’articolo 4, paragrafo 4. Se la persona condannata esprime la sua opinione oralmente, lo Stato di emissione provvede a che la relativa trascrizione sia messa a disposizione dello Stato di esecuzione». 14. L’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 enuncia che «[l]’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce una sentenza trasmessa a norma dell’articolo 4 e conformemente alla procedura stabilita all’articolo 5 e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall’articolo 9». 15. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/909, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena se «i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, non sono soddisfatti». 16. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909, «[n]ei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), i), k) e l), l’autorità competente nello Stato di esecuzione, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena, consulta, con ogni mezzo appropriato, l’autorità competente nello Stato di emissione e, all’occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie». 17. Conformemente al modello di certificato che figura nell’allegato I della decisione quadro 2008/909 (in prosieguo: il «certificato previsto nell’allegato I»), parte d), punto 4, è necessario fornire «altre informazioni pertinenti sui legami familiari, sociali o professionali della persona condannata nello Stato di esecuzione». B. Normativa nazionale 18. A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dello Zákon č. 549/2011 Z.z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby (legge n. 549/2011 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni con le quali è irrogata una sanzione penale che comporta la privazione della libertà nell’Unione europea e che modifica e integra la legge n. 221/2006 sull’esecuzione delle pene detentive) (in prosieguo: la «legge n. 549/2011»), è possibile riconoscere ed eseguire una decisione nella Repubblica slovacca se il fatto per il quale la decisione è stata emessa costituisce reato anche in base all’ordinamento giuridico slovacco, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, e se la persona condannata è un cittadino slovacco che risiede abitualmente nella Repubblica slovacca o ha sul suo territorio comprovati legami familiari, sociali o professionali che possono contribuire a favorire il suo reinserimento mentre sconta la pena detentiva nel territorio della Repubblica slovacca. 19. L’articolo 3, lettera g), della legge n. 549/2011 definisce la «residenza abituale» come la residenza permanente o temporanea. 20. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dello Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov [OSCURATO:PERSONA] republiky a registri obyvateľov [OSCURATO:PERSONA] republiky (legge n. 253/1998 relativa alla dichiarazione di residenza dei cittadini della Repubblica slovacca e al registro anagrafico) (in prosieguo: la «legge n. 253/1998»), si intendono per «residenza», ai fini dell’iscrizione nel registro della popolazione, la residenza permanente e la residenza temporanea. 21. Secondo il giudice del rinvio, la fissazione della residenza permanente o temporanea di un cittadino slovacco in Slovacchia, che ai sensi della legge n. 549/2011 costituiscono la sua residenza abituale, ha solo valore indicativo. Sia la residenza permanente sia la residenza temporanea prescindono dalla circostanza che il cittadino viva effettivamente in Slovacchia e sia pertanto legato a detto Stato da vincoli familiari, sociali, professionali o di altro tipo. 22. Il giudice del rinvio spiega che, sebbene la legge imponga ad ogni cittadino che non risieda stabilmente all’estero l’obbligo di dichiarare la propria residenza permanente, nonché l’obbligo di dichiararne la cessazione qualora intenda recarsi all’estero allo scopo di vivervi stabilmente, non è prevista alcuna sanzione in caso di inadempimento. 23. Il giudice del rinvio spiega inoltre che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 549/2011, è possibile riconoscere ed eseguire una decisione dello Stato di emissione relativa all’irrogazione di una pena detentiva anche nel caso in cui il condannato, cittadino slovacco, non viva effettivamente in Slovacchia (viva invece nello Stato di emissione), ma abbia nel territorio slovacco una residenza registrata, permanente o temporanea. 24. Il giudice del rinvio osserva che la condizione relativa all’esistenza di comprovati legami familiari, sociali o professionali che possono contribuire a favorire il reinserimento sociale della persona condannata è infatti prevista in via subordinata e, secondo l’ordinamento giuridico slovacco, deve essere soddisfatta soltanto quando il cittadino della Repubblica slovacca non ha nel territorio di quest’ultima la residenza abituale, ossia permanente o temporanea. 25. Infine, il giudice del rinvio ha aggiunto che, dal 1 o gennaio 2020, la normativa slovacca sarebbe cambiata e che le decisioni con le quali viene irrogata la pena detentiva potranno essere riconosciute nella Repubblica slovacca, ai sensi della nuova versione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 549/2011, solo se il condannato è cittadino nazionale e ha in Slovacchia residenza abituale, la quale non sarà più definita come la sua residenza permanente o temporanea. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 32 della medesima legge (nel testo in vigore dal 1 o gennaio 2020), ai procedimenti avviati prima del 1 o gennaio 2020 si applicherà ancora la disciplina in vigore al 31 dicembre 2019. III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali 26. Il ricorrente nel procedimento principale è un cittadino slovacco arrestato nella Repubblica ceca per il reato di rapina aggravata. Con sentenza del 18 luglio 2017, il [OSCURATO:PERSONA] soud v Plzni (Corte regionale di Plzeň, Repubblica ceca) lo ha condannato a una pena detentiva di dieci anni. Detta condanna veniva modificata dalla sentenza del 20 settembre 2017 del Vrchní soud v Praze (Corte superiore di Praga, Repubblica ceca) in una pena detentiva di otto anni. Attualmente, il ricorrente sta scontando la pena nella Repubblica ceca. 27. Il 12 febbraio 2018, il [OSCURATO:PERSONA] súd v Košiciach (Corte regionale di Košice, Slovacchia) riceveva il certificato previsto nell’allegato I emesso dal [OSCURATO:PERSONA] soud v Plzni (Corte regionale di Plzeň). Tale certificato veniva trasmesso, unitamente alle sentenze summenzionate, alla Slovacchia in quanto Stato di esecuzione, poiché l’autorità competente dello Stato di emissione si riteneva certa che l’esecuzione della pena detentiva in detto Stato membro avrebbe facilitato il reinserimento sociale del ricorrente. L’autorità competente dello Stato di emissione riteneva inoltre che la Slovacchia fosse lo Stato del quale il ricorrente era cittadino e nel quale vivesse. 28. Il certificato previsto nell’allegato I indica, nella parte d), punto 4, che il ricorrente era arrivato nella Repubblica ceca insieme alla moglie cinque mesi prima di commettere il reato di cui trattasi. Dopo aver lavorato per qualche tempo a Plzeň, il suo rapporto di lavoro era cessato. Egli era quindi disoccupato al momento della commissione del reato. Aveva alloggiato dapprima in un ostello, per poi affittare un appartamento con la sua famiglia. [OSCURATO:PERSONA] soud v Plzni (Corte regionale di Plzeň) osserva altresì che il reinserimento sociale del ricorrente sarebbe meglio conseguito in Slovacchia poiché egli è cittadino di questo Stato membro, ha vissuto tutta la sua vita in Slovacchia e lì è registrato il suo luogo di residenza permanente. 29. Inoltre, la parte l del certificato previsto nell’allegato I indica che il ricorrente non ha la residenza abituale nella Repubblica ceca. Prima di commettere il reato di cui trattasi, egli vi aveva vissuto solo per pochissimo tempo, durante il quale non aveva instaurato alcun legame professionale, culturale o sociale. La circostanza che nel territorio della Repubblica ceca abitino le figlie non influisce sulla constatazione che la residenza abituale del ricorrente non è nella Repubblica ceca. Anche le figlie sono cittadine slovacche e possono ritornare in Slovacchia in qualsiasi momento. 30. Con sentenza del 17 maggio 2018, sulla base del certificato previsto nell’allegato I, il [OSCURATO:PERSONA] súd v Košiciach (Corte regionale di Košice) decideva di riconoscere ed eseguire la sentenza del giudice ceco. 31. Il ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi al Najvyšší súd [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema della Repubblica slovacca), giudice del rinvio, facendo valere che l’intera sua famiglia (moglie, due figlie, genero e nipote) vive a Plzeň e gli fa visita in carcere ogni mese. Non sarebbe più in contatto con il figlio o il fratellastro che vivono in Slovacchia. Egli sostiene di non avere legami familiari o amici stretti in Slovacchia e che, se dovesse essere trasferito in tale Stato membro, perderebbe i contatti con la sua famiglia. Il ricorrente desidera quindi scontare la pena nella Repubblica ceca. 32. Il giudice del rinvio osserva che, all’anagrafe dei residenti della Repubblica slovacca, il ricorrente risulta essere cittadino slovacco con residenza permanente in un comune della Slovacchia dal 1998. Tuttavia, secondo il rapporto dell’autorità di polizia competente dello Stato membro di esecuzione del 5 marzo 2018, il ricorrente non è mai stato visto in detto comune, non ha avuto contatti con nessuno del posto e negli ultimi cinque anni avrebbe vissuto insieme alla famiglia in Francia. Il rapporto del sindaco del comune afferma che all’indirizzo registrato abita solo il figlio del ricorrente, insieme alla nonna. La nonna ha dichiarato che la famiglia del ricorrente vivrebbe nella Repubblica ceca, ma non saprebbe dove poiché non sono in contatto. 33. Il giudice del rinvio ritiene che la finalità del reinserimento sociale perseguita dalla decisione quadro 2008/909, e quindi i criteri stabiliti all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultima, siano soddisfatti soltanto qualora la persona condannata abbia, nello Stato membro di cui ha la cittadinanza, legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o professionali in considerazione dei quali si possa fondatamente presumere che l’esecuzione della pena in tale Stato membro aumenti effettivamente le possibilità di conseguire tale finalità. Detto giudice ritiene quindi che l’articolo 4, paragrafo 1), lettera a), della legge n. 549/2011, che consente di riconoscere ed eseguire una sentenza straniera con la quale è stata inflitta a un cittadino nazionale una pena detentiva anche quando quest’ultimo ha sul territorio slovacco solo una residenza formalmente registrata, permanente o temporanea, senza che sussistano attuali legami familiari, sociali, professionali o di altro tipo, non garantisca la piena efficacia della decisione quadro 2008/909. 34. In tali circostanze, il Najvyšší súd [OSCURATO:PERSONA] republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della [decisione quadro 2008/909] debba essere interpretato nel senso che i criteri in esso previsti sono soddisfatti solo nel caso in cui la persona condannata abbia nello Stato membro di cui ha la cittadinanza legami familiari, sociali, professionali o di altro tipo in considerazione dei quali si possa fondatamente presumere che l’esecuzione della pena in tale Stato possa favorire il suo reinserimento sociale, e che quindi esso osta a una disposizione di diritto nazionale, quale l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 549/2011 (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019), che consente in tali casi di riconoscere ed eseguire una sentenza in base alla sola residenza abituale quale formalmente registrata nello Stato di esecuzione, senza considerare se la persona condannata abbia in tale Stato legami concreti che possano rafforzare il suo reinserimento sociale. 2) In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se l’articolo 4, paragrafo 2, della [decisione quadro 2008/909] debba essere interpretato nel senso che, anche nell’ipotesi disciplinata all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della [decisione quadro 2008/909], l’autorità competente dello Stato di emissione è tenuta a verificare, prima ancora della trasmissione della sentenza e del certificato, che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione risponderà allo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, e nel contempo a riportare nella parte d), punto 4, del certificato [previsto nell’allegato I] le informazioni ottenute, in particolare se la persona condannata, nell’opinione espressa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, afferma di avere concreti legami familiari, sociali o professionali nello Stato di emissione. 3) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della [decisione quadro 2008/909] debba essere interpretato nel senso che sussiste un motivo di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di una sentenza anche quando, nell’ipotesi prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro, non è dimostrata, nonostante la consultazione di cui al paragrafo 3 di tale disposizione e all’occorrenza la divulgazione delle altre necessarie informazioni, l’esistenza di legami familiari, sociali, professionali o di altro tipo in considerazione dei quali si possa fondatamente presumere che l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione possa favorire il reinserimento sociale della persona condannata». 35. Osservazioni scritte sono state presentate dai governi ceco, spagnolo, ungherese e polacco, nonché dalla Commissione europea. I governi ceco e spagnolo, nonché la Commissione, hanno anche risposto alle domande scritte poste dalla Corte agli interessati in applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia. IV. Analisi 36. Le presenti conclusioni sono articolate come segue. Inizierò rispondendo alla prima questione posta dal giudice del rinvio. Suggerisco che la valutazione del fatto che una persona condannata viva in un determinato Stato membro ai fini dell’applicazione della decisione quadro 2008/909 non può limitarsi al possesso di un indirizzo di residenza ufficialmente dichiarato in detto paese. Proseguirò poi suggerendo quali ulteriori criteri dovrebbero essere rilevanti nell’ambito di tale valutazione (A). In risposta alla seconda questione sollevata, ricorderò che l’autorità competente dello Stato di emissione ha il dovere di accertarsi che il trasferimento della persona condannata verso il suo Stato di cittadinanza ne favorisca il reinserimento sociale. Detta autorità è anche tenuta a fornire all’autorità di esecuzione tutte le informazioni rilevanti raccolte sulle possibilità di reinserimento sociale della persona condannata (B). Infine, chiarirò quali criteri rilevanti ai fini del trasferimento della persona condannata possano essere oggetto di una valutazione da parte dell’autorità competente dello Stato di esecuzione tale da comportare il rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della sentenza (C). A. Sulla prima questione: dove viva la persona condannata 37. Il trasferimento della persona condannata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 è possibile, qualora detta persona non acconsenta a tale trasferimento, solo se quest’ultima ha la cittadinanza e vive nello Stato membro di esecuzione. 38. Ai fini del presente procedimento, la condizione della cittadinanza è apparentemente soddisfatta e non è oggetto di contestazione. La prima questione sollevata nel caso di specie riguarda esclusivamente la portata della nozione del luogo in cui vive la persona condannata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909. 39. La decisione quadro 2008/909 chiarisce parzialmente detta nozione nel considerando 17, precisando che, dove si fa riferimento «allo Stato in cui la persona condannata “vive”, si intende il luogo al quale tale persona è legata per il fatto che vi soggiorna abitualmente e per motivi quali quelli familiari, sociali o professionali» ( 3 ). 40. La disposizione nazionale in questione, ossia l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 549/2011, stabilisce che è possibile riconoscere ed eseguire una decisione nella Repubblica slovacca se la persona condannata è un cittadino slovacco che risiede abitualmente nella Repubblica slovacca o ha sul territorio di detto paese comprovati legami familiari, sociali o professionali che possano contribuire a favorirne il reinserimento nel corso dell’esecuzione della pena detentiva nella Repubblica slovacca. 41. Pertanto, detta disposizione rispecchia, in linea di principio, la formulazione del considerando 17. Tuttavia, la «e» è sostituita da una «o». Sembrerebbe quindi che la «residenza abituale», da un lato, e i «comprovati legami familiari, sociali o professionali», dall’altro, siano due motivi alternativi di riconoscimento nella situazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909. Inoltre, la nozione di residenza abituale, ai fini della prima ipotesi, è intesa, nella versione applicabile del diritto nazionale, come riferita alla residenza permanente o temporanea. Il giudice del rinvio spiega che sia la residenza permanente che quella temporanea sono indirizzi di residenza ufficiali registrati a fini amministrativi. 42. Osservo che l’uso, nel considerando 17 della decisione quadro 2008/909, della congiunzione «e» per collegare il «soggiorno abituale» con i «motivi familiari, sociali o professionali» chiarisce che occorre qualcosa di più di un indirizzo ufficialmente registrato affinché si possa ritenere che una persona condannata «vive» nello Stato di esecuzione ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909. 43. Mi sembra piuttosto chiaro che, consentendo il riconoscimento della sentenza e il trasferimento della persona condannata sulla base del mero indirizzo fisso o temporaneo registrato, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 549/2011 non soddisfa il requisito di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909. 44. Da una prospettiva minimalista, la risposta da fornire alla prima questione sollevata dal giudice del rinvio potrebbe effettivamente fermarsi qui. Tuttavia, l’idea che il requisito che la persona condannata viva nello Stato di esecuzione non possa essere soddisfatto da un indirizzo registrato ufficialmente (come convenuto in sostanza da tutte le parti interessate che hanno presentato osservazioni nella presente causa) costituisce una risposta minimalista al pari dell’articolazione della vera questione sollevata dalla presente causa: se un indirizzo di residenza formalmente registrato non è sufficiente, cosa lo è? 45. I fatti della presente causa illustrano molto bene questo punto. Al di là della cittadinanza e dell’indirizzo formalmente registrato, il ricorrente ha chiaramente alcuni legami con la Slovacchia. Tuttavia, non risulta pacifico se il tipo, la qualità o l’intensità di tali legami siano sufficienti ad azionare il meccanismo di trasferimento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909. 46. Naturalmente, non spetta alla Corte, né a maggior ragione alle presenti conclusioni, pronunciarsi specificamente sulla questione se nel procedimento principale i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 siano soddisfatti. Si tratta di questioni di fatto la cui soluzione è demandata alle autorità nazionali competenti degli Stati membri di esecuzione e di emissione. 47. Tuttavia, la presente causa e i fatti ivi presentati impongono di esaminare due questioni generali di interpretazione e di funzionamento della decisione quadro 2008/909 che ne derivano. In primo luogo, quale sia il contenuto specifico dei requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909, rispetto alla nozione di «vivere», in relazione alle nozioni di «residenza abituale» e di «legami familiari, sociali o professionali» (1). In secondo luogo, come e da chi debbano essere valutati tali elementi (2). 1. «Dove vive la persona condannata»: residenza abituale e legami familiari, sociali o professionali 48. Il luogo in cui una persona condannata «vive» ai fini della decisione quadro 2008/909, in particolare del suo articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è precisato al considerando 17. Si tratta del «luogo a cui tale persona è legata per il fatto che vi soggiorna abitualmente e per motivi quali quelli familiari, sociali o professionali». Nessuna di tali nozioni, compresa quella del «soggiornare abitualmente», è definita nella decisione quadro 2008/909. 49. In assenza di qualsiasi riferimento al diritto nazionale, il senso e la portata di una nozione di diritto dell’Unione devono essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e della finalità perseguita dalla decisione quadro 2008/909 ( 4 ). 50. Nel suggerire alla Corte altri strumenti di diritto dell’Unione che potrebbero eventualmente contribuire all’interpretazione di tali nozioni, alcune parti interessate suggeriscono di ispirarsi ad altri settori del diritto dell’Unione in cui figurano ugualmente le nozioni di «residenza abituale» o di «residenza», come il regolamento (CE) n. 2201/2003 ( 5 ), il regolamento (CEE) n. 1408/71 ( 6 ) o il regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) che stabilisce lo statuto del personale ( 7 ). La giurisprudenza relativa a tali strumenti pone l’accento sulla realtà fattuale e non sulla residenza semplicemente dichiarata ( 8 ), e questo, probabilmente, dovrebbe essere il principio guida anche nella presente causa. 51. A mio avviso, tali esempi hanno tuttavia una rilevanza limitata ai fini di un’eventuale applicazione analogica nella presente causa. Il contesto normativo e sistemico di tali strumenti è semplicemente troppo distante e diverso dall’economia e dalla finalità della decisione quadro 2008/909. 52. Trovo indicazioni più utili nella giurisprudenza relativa al motivo facoltativo di non esecuzione di un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro 2002/584/GAI ( 9 ), richiamata dai governi ceco e spagnolo nonché dalla Commissione. Tale motivo consente di rifiutare l’esecuzione di un MAE «qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda , se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno» ( 10 ). 53. La Corte ha spiegato che tali termini contemplano le situazioni in cui «la persona oggetto di [un MAE] abbia stabilito la propria residenza effettiva nello Stato membro di esecuzione e quella in cui tale persona abbia acquisito, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata in questo medesimo Stato, legami con quest’ultimo di intensità simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza» ( 11 ). La Corte ha peraltro aggiunto che l’esame del termine «dimori» deve basarsi su «una valutazione complessiva di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i rapporti familiari ed economici che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione» ( 12 ), «una singola circostanza caratterizzante la persona interessata non [potendo], in linea di principio, avere di per sé sola un’importanza decisiva» ( 13 ). 54. Tenuto conto del fatto che l’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro sul MAE ( 14 ) e della decisione quadro 2008/909 ( 15 ) condividono un obiettivo comune in materia di reinserimento sociale, ritengo che una logica simile debba applicarsi nel presente contesto ( 16 ). 55. Oltre al requisito di cittadinanza, che non è contestato nel procedimento principale, il considerando 17 della decisione quadro 2008/909 menziona, a prima vista, due elementi diversi: «soggiorn[o] abituale», da un lato, e «motivi quali quelli familiari, sociali o professionali», dall’altro. Tuttavia, nella misura in cui entrambi questi elementi sono legati all’obiettivo del reinserimento sociale, essi costituiscono in definitiva due facce della stessa medaglia. A questo proposito non credo che si tratti, di fatto, di due condizioni distinte. 56. Devo infatti ammettere di non essere in grado di separare questi due concetti e di valutarli isolatamente. Con l’eccezione degli eremiti, il fatto di avere una residenza abituale in un luogo implica normalmente lo sviluppo di ogni sorta di legami con una data comunità, i suoi membri e il luogo stesso. Per converso, la residenza abituale è suscettibile di essere stabilita, se una scelta in tal senso può essere effettivamente esercitata, proprio in funzione di certi legami con un determinato luogo: familiari, professionali, sociali, culturali o di altro tipo. 57. Certamente, le due situazioni non coincidono esattamente. Un eremita potrebbe risiedere abitualmente da qualche parte, e quindi – tecnicamente parlando – vivervi, ma potrebbe non avere molti legami sociali o di altro tipo degni di nota a causa del fatto che conduce una vita completamente appartata e isolata. In senso uguale e contrario, un espatriato molto mobile potrebbe vivere in un certo numero di luoghi diversi, avere una famiglia che vive in uno Stato membro, i propri legami culturali e linguistici in un altro, e i propri legami professionali in un terzo o addirittura in un quarto Stato membro, ma senza avere una vera e propria residenza abituale in alcun luogo. 58. Tuttavia, a mio avviso, tanto la «residenza abituale» che «l’esistenza di alcuni legami» costituiscono un surrogato dell’ attaccamento , che a sua volta è una base per determinare le possibilità di un reinserimento sociale . Al di là di questo orientamento generale, l’identificazione dello Stato membro in cui una persona condannata «vive» ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 è un esercizio necessariamente legato ai fatti e, di conseguenza, dipendente dal singolo caso. Sussistono tuttavia altri due elementi generali che vale la pena menzionare. 59. In primo luogo, i fatti che devono essere individuati e valutati devono essere visti attraverso la lente dell’obiettivo del reinserimento sociale perseguito dalla decisione quadro 2008/909, come espresso in particolare nel suo articolo 3, paragrafo 1 ( 17 ). Infatti, verificare se una persona condannata viva in uno Stato membro, ossia se vi risieda abitualmente e abbia legami in tale Stato, non è un semplice esercizio teorico, ma un mezzo per valutare le possibilità di reinserimento sociale della persona condannata. 60. È proprio questa finalità che determina ciò che rileva nel singolo caso e che deve essere preso in considerazione. Senza voler avviare un dibattito complesso sui numerosi fattori che il processo di reinserimento sociale dovrebbe contemplare ( 18 ), come regola generale è forse lecito assumere che i legami familiari e sociali sono particolarmente utili per fornire assistenza a una persona condannata al momento della sua liberazione e per offrirle la possibilità di riconnettersi alla società. 61. Tuttavia, è chiaro che l’elenco dei legami rilevanti di cui al considerando 17 non è esaustivo, come indicato dalla formulazione «motivi quali». Ciò è confermato dal considerando 9, che demanda all’autorità di emissione la verifica della possibilità di reinserimento sociale esaminando se la persona condannata sia attaccata allo Stato di esecuzione e se consideri lo Stato di esecuzione come «il luogo in cui mantiene legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici e di altro tipo». A mio avviso, nulla impedisce, per esempio, di prendere in considerazione i legami culturali o linguistici nell’ambito dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909, se questi si rivelano effettivamente utili per il reinserimento sociale di una persona. 62. In secondo luogo, è altresì piuttosto chiaro che né la residenza abituale né l’esame dei legami che una persona può avere possono essere considerati solo rispetto al periodo immediatamente precedente la condanna penale. Invece, e in modo piuttosto naturale, si deve abbracciare una prospettiva più ampia della vita della persona condannata, tenendo ugualmente conto dei legami e degli affetti forse già formati da tempo, nel corso di periodi precedenti della sua vita, ma che sono ancora potenzialmente idonei a contribuire alla capacità della persona condannata di ricreare legami con la comunità dopo l’esecuzione della pena. 63. Al di là di tale orientamento generale, l’esame deve essere specifico per il singolo caso, condotto alla luce delle circostanze individuali e degli antecedenti sociali e professionali di ogni persona condannata, e tenendo sempre a mente lo scopo del reinserimento sociale. Comunque sia, come ha affermato la Corte, una singola circostanza non può avere di per sé importanza decisiva ( 19 ). La residenza non deve mai essere considerata isolatamente, dovendo invece andare di pari passo con l’esame dei legami familiari, sociali o di altro tipo. Il punto fondamentale è che l’esistenza stessa di tali legami non può essere semplicemente presunta, fondandosi esclusivamente sulla cittadinanza della persona condannata o sul luogo di residenza registrato ufficialmente. 2. Valutazione delle condizioni per il trasferimento della persona condannata 64. Il chiarimento sul contenuto sostanziale dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 non risponde, tuttavia, pienamente alla questione di come esattamente debbano essere valutati tali requisiti. Tre punti sono degni di nota a questo proposito. 65. In primo luogo, la valutazione delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909, nonché delle possibilità di reinserimento sociale, cui è tenuta l’autorità di emissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della medesima decisione quadro, deve essere individualizzata in modo da consentire di tener conto delle circostanze specifiche della persona condannata . 66. Ricordo che la decisione quadro 2008/909 prevede la valutazione individuale delle circostanze stabilendo, all’articolo 6, paragrafo 3, il diritto della persona condannata di esprimere la propria opinione (qualora detta persona si trovi ancora nello Stato di emissione) ( 20 ). La disposizione precisa altresì che tale opinione deve essere trasmessa allo Stato di esecuzione, tenendo conto soprattutto dell’articolo 4, paragrafo 4, sulla cui base l’autorità di esecuzione può presentare all’autorità di emissione un parere motivato secondo cui l’obiettivo del reinserimento sociale non sarebbe raggiunto in un determinato caso. Questa possibilità esiste quand’anche l’autorità di emissione non abbia avviato le consultazioni. Nel complesso, l’autorità di emissione può attivare il sistema di cooperazione previsto dalla decisione quadro 2008/909 solo qualora abbia dimostrato che il trasferimento della persona condannata faciliterebbe il suo reinserimento sociale. 67. In secondo luogo, l’autorità di emissione dovrebbe valutare l’esistenza della probabilità ( positiva ) di reinserimento sociale nello Stato membro di esecuzione , e limitarsi a questo. La decisione di trasferimento non può basarsi sulla semplice constatazione ( negativa ) che una tale prospettiva non sembri esistere nello Stato di emissione . 68. Questo punto emerge sia dal testo che dalla ratio dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909. Esso merita di essere espressamente sottolineato, poiché può apparire, allo Stato membro di emissione, in qualche modo inusuale, in sostanza, che debba valutare la situazione di fatto in un altro Stato membro. Tuttavia, più semplicemente, ciò che deve essere ragionevolmente dimostrato dallo Stato membro di emissione non è l’assenza di legami «qui» (nello Stato membro di emissione), ma l’esistenza di alcuni legami «lì» (nello Stato membro di esecuzione). 69. Certamente, tale logica implica che le persone condannate senza alcuna residenza abituale e senza alcun legame familiare, sociale o di altro tipo non possano essere trasferite nel loro Stato membro (di cittadinanza e/o di origine) in forza della decisione quadro 2008/909. In casi estremi, potrebbe semplicemente non esservi uno Stato membro in cui l’esecuzione della pena inflitta favorirebbe con ragionevole certezza il reinserimento sociale della persona condannata. 70. In terzo luogo, per quanto spiacevole possa essere, un tale scenario non rappresenta un problema nel sistema della decisione quadro 2008/909. In questo contesto, è necessario ricordare la regola e l’eccezione – o, più precisamente, l’eccezione all’eccezione. 71. Quando si tratta dell’esecuzione di una pena detentiva, la regola di base è che essa deve essere eseguita dallo Stato (membro) che ha inflitto la pena e, di norma, in detto Stato. Il trasferimento di persone condannate in un altro Stato (membro) per l’esecuzione di una pena detentiva è l’eccezione, in linea di principio possibile solo quando è consentito da un regime speciale, come quello attualmente previsto dalla decisione quadro 2008/909 o, precedentemente, dalla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate ( 21 ). 72. La decisione quadro 2008/909 è predisposta in modo da perseguire chiaramente gli interessi della persona condannata. I trasferimenti di persone condannate sono possibili solo qualora si possa presumere che le loro possibilità di reinserimento sociale saranno rafforzate da tale trasferimento. Per contro, tale decisione quadro non è stata predisposta in modo da rispondere ai (potenziali) interessi degli Stati membri a ridistribuire o addirittura a rimpatriare le persone condannate nel territorio dell’Unione, per l’esecuzione della pena, in base alla loro cittadinanza ( 22 ). 73. Nell’ambito del regime speciale della decisione quadro 2008/909, il trasferimento di una persona condannata senza il suo consenso, ipotesi prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 e rilevante nel caso di specie, costituisce un’eccezione. Dall’articolo 6, paragrafo 1, di tale strumento risulta che il trasferimento, come regola principale e finanche tradizionale, deve basarsi sul consenso della persona condannata. 74. L’eventuale compatibilità di un trasferimento coatto con l’attuabilità del reinserimento sociale è una questione aperta al dibattito ( 23 ), poiché tale reinserimento dovrebbe, in tale ipotesi, svolgersi in un luogo in cui la persona condannata non desiderava essere trasferita. Alla luce di ciò, sembra ipotizzabile che certi interessi degli Stati membri siano stati fatti rientrare da una porta laterale in un sistema elaborato principalmente a beneficio delle persone condannate. Tanto premesso, è altresì chiaro che la decisione quadro 2008/909 esprime la volontà del legislatore dell’Unione di rendere possibile il trasferimento delle persone condannate in alcune situazioni, nonostante la loro opposizione, qualora il reinserimento sociale possa, e quindi debba anche, essere perseguito in quelle condizioni. 75. Dalla terza osservazione svolta deriva tuttavia che la lettura o l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 non possono essere troppo ampie. In ultima analisi, il trasferimento delle persone condannate contro la loro volontà rimarrebbe, nella struttura sopra delineata, un’eccezione all’eccezione alla regola base sull’esecuzione delle pene detentive. 76. Alla luce di quanto precede, suggerisco quindi che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 debba essere interpretato nel senso che una persona condannata vive in un determinato Stato membro quando ha avuto o ha la residenza abituale in tale Stato e quando vi ha stabilito legami familiari, sociali o professionali in considerazione dei quali sia ragionevole presumere che essa abbia sviluppato un attaccamento a detto Stato che favorirà la sua capacità di reintegrarsi nella società dopo l’esecuzione della pena. L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 osta quindi a una normativa nazionale che consenta il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza sulla base del semplice indirizzo permanente o temporaneo della persona condannata che sia stato registrato a meri fini amministrativi, senza un contestuale esame individuale dell’esistenza di legami rilevanti che possa far concludere che tali legami favoriscono la capacità della persona condannata di reintegrarsi nella società dopo l’esecuzione della pena. B. Sulla seconda questione pregiudiziale: obbligo dell’autorità di emissione di determinare le possibilità di reinserimento sociale 77. Con la sua seconda questione il giudice del rinvio domanda se l’autorità di emissione, agendo in una situazione che rientra nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909, sia tenuta a verificare, prima di trasmettere la sentenza e il certificato previsto nell’allegato I, che l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione risponderà allo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata. Il giudice del rinvio domanda altresì se l’autorità di emissione sia inoltre tenuta a riportare le informazioni ottenute nella parte d), punto 4, del certificato previsto nell’allegato I, qualora la persona condannata affermi che i suoi legami familiari, sociali o professionali si trovano nello Stato di emissione. 78. Il governo ceco solleva dubbi sulla ricevibilità della seconda questione. Esso sostiene che la valutazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 è già stata effettuata nella fattispecie di cui al procedimento principale e che il giudice del rinvio non spiega perché questo tipo di informazioni sia necessario. 79. Non sono d’accordo. 80. Riconosco che dalla decisione di rinvio risulta che il funzionamento del meccanismo istituito dalla decisione quadro 2008/9009 è già passato a una fase di competenza dello Stato di esecuzione. La procedura è andata oltre le consultazioni facoltative di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e specificate all’articolo 4, paragrafo 3 ( 24 ). Tuttavia, l’autorità di esecuzione può ancora, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, presentare all’autorità di emissione un parere motivato in cui dichiarare «che l’esecuzione della pena (...) non avrebbe lo scopo di favorire il reinserimento sociale e l’effettiva reintegrazione della persona condannata nella società». Se sono mancate le consultazioni, tale parere può essere presentato anche dopo la trasmissione della sentenza e del certificato previsto nell’allegato I. 81. La decisione di rinvio non specifica se vi siano state consultazioni tra le autorità di esecuzione e quelle di emissione. Se sono mancate, l’autorità di esecuzione conserva la possibilità di fornire all’autorità di emissione un parere motivato sulla possibilità di reinserimento sociale del ricorrente. 82. Il chiarimento della portata degli obblighi incombenti all’autorità dello Stato di emissione potrebbe dunque permanere necessario affinché l’autorità di esecuzione possa utilmente esercitare le sue competenze e fornire all’autorità di emissione il suo parere motivato. 83. Ritengo inoltre che la seconda questione sollevata dal giudice del rinvio sia naturalmente legata alla terza questione, riguardante la possibilità per l’autorità di esecuzione di rifiutare il riconoscimento sulla base del motivo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/909 qualora non siano soddisfatti i criteri enunciati all’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultima. 84. Ciò premesso, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 si riferisce alla condizione di «vivere» e quindi all’esistenza di legami rilevanti della persona condannata con lo Stato di esecuzione. Le considerazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di detta decisione quadro si intrecciano pertanto con quelle relative alla possibilità di reinserimento sociale. La decisione quadro 2008/909 sembra dividere l’esercizio delle competenze delle autorità di emissione e di esecuzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, da un lato, e ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b) [e, per rinvio, dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a)], dall’altro. Tale divisione richiede un chiarimento, e l’esame degli obblighi dell’autorità di emissione è il passo necessario per tale chiarimento. Questa è un’altra ragione per cui ritengo che la seconda questione sia ricevibile. 85. Nel merito, ritengo che una risposta affermativa alla seconda questione sia relativamente semplice e rifletta la posizione di tutte le parti interessate che hanno presentato osservazioni al riguardo. 86. Risulta chiaramente dal testo dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 che l’autorità dello Stato di emissione è effettivamente tenuta a pervenire a una conclusione positiva circa le possibilità di reinserimento sociale nello Stato membro di esecuzione. Se non si giunge a una tale conclusione, il meccanismo di riconoscimento istituito dalla decisione quadro 2008/909 non può essere attivato. 87. La Repubblica ceca e la Commissione suggeriscono che la conclusione positiva al riguardo debba raggiungere il livello della certezza. Io sarei molto più esitante. Non occorre essere [OSCURATO:PERSONA] per convenire sul fatto che «è difficile fare previsioni, soprattutto sul futuro». Poiché è improbabile che la maggior parte dei giudici nazionali abbia una sfera di cristallo nel cassetto, suggerisco che il loro compito sia quello di giungere a una supposizione ragionevole piuttosto che a una certezza. Tale previsione deve sempre avvenire sulla base della situazione specifica del singolo e al meglio delle proprie informazioni e conoscenze, ma è giocoforza che rimanga a livello di presunzione ragionevole. 88. Inoltre, l’autorità di emissione è tenuta anche a fornire le informazioni ottenute a tal fine nella parte d), punto 4, del certificato previsto nell’allegato I. Le informazioni da fornire sono obbligatorie, salvo quando il loro carattere facoltativo è specificato, per esempio nella parte 1), intitolata «Altre circostanze rilevanti per il caso ( informazioni facoltative )» ( 25 ). 89. Tuttavia, contrariamente a quella che sembra essere la premessa della seconda questione sollevata, non credo che l’obbligo di informazione dell’autorità di emissione sia limitato alle situazioni in cui la persona condannata si sia avvalsa della possibilità di esprimere la propria opinione, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909. 90. Quest’ultima disposizione prevede che, se è stata espressa, tale opinione debba essere trasmessa all’autorità di esecuzione. Da questo requisito aggiuntivo non deriva tuttavia che, qualora la persona condannata non abbia espresso la propria opinione, l’autorità di emissione non abbia l’obbligo di fornire le informazioni ottenute a sostegno del proprio parere secondo il quale il reinserimento sociale sarebbe facilitato se la pena inflitta fosse eseguita nello Stato di esecuzione. Tale obbligo sussiste, a mio avviso, indipendentemente da se la persona condannata abbia manifestato la propria opinione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909. 91. È fondamentale che le informazioni a sostegno del parere dell’autorità di emissione riguardo alle possibilità di reinserimento sociale della persona condannata siano fornite per l’effettivo esercizio della facoltà, conferita all’autorità di esecuzione, di opporsi a tale conclusione con un parere motivato che esprima la propria opinione secondo cui, nel caso in questione, il reinserimento sociale non sarebbe favorito. Ricordo che l’autorità di esecuzione può presentare tale parere indipendentemente dal fatto che l’autorità di emissione abbia o meno proceduto a consultazioni. 92. Analogamente a quanto ho affermato nelle conclusioni presentate nella causa A.P. ( 26 ), osservo che la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri si fonda sull’idea di una comunicazione semplificata che si svolge spesso in forme standardizzate. Affinché una siffatta comunicazione sia efficace, è necessario che l’autorità di emissione fornisca tutte le informazioni necessarie sulle quali si è basata per giungere alla conclusione che il reinserimento sociale ha buone probabilità di realizzarsi nello Stato membro di esecuzione. La condivisione di tali elementi consente altresì all’autorità di esecuzione di esercitare tempestivamente le azioni di propria responsabilità. 93. Al pari di numerosi altri strumenti in materia, la decisione quadro 2008/909 ammette chiaramente le consultazioni. Tuttavia, tali consultazioni dovrebbero integrare, ma non sostituire , la previa trasmissione dei principali elementi standard della comunicazione da parte dell’autorità di emissione. La necessità di chiedere informazioni supplementari o di svolgere consultazioni, benché chiaramente possibile, dovrebbe quindi restare un’eccezione e non divenire la regola ( 27 ). Inoltre, la decisione quadro 2008/909 fissa i termini entro i quali la decisione finale sul riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena devono, in linea di principio, essere adottate ( 28 ), il che circoscrive le verifiche di fatto che possono essere eseguite e integrate dopo la trasmissione della sentenza ai fini del riconoscimento. 94. Alla luce di quanto precede, la mia seconda conclusione è che l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato di emissione, nella situazione prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di detta decisione quadro, prima di trasmettere la sentenza e il certificato previsto nell’allegato I deve concludere positivamente, sulla base di una valutazione individualizzata della situazione della persona condannata, che l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione è atta a favorire il reinserimento sociale di tale persona. Detta autorità è tenuta a riportare le informazioni ottenute nella parte d), punto 4, del certificato previsto nell’allegato I, indipendentemente dal fatto che la persona condannata si sia avvalsa della possibilità offerta dall’articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909 di esprimere la propria opinione in merito. C. Sulla terza questione: possibilità per l’autorità di esecuzione di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza 95. Con la terza questione il giudice del rinvio domanda se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/909 debba essere interpretato nel senso che l’autorità di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena di cui trattasi qualora, nella situazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di detta decisione quadro, e nonostante la consultazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, non risulti dimostrata l’esistenza di legami familiari, sociali o professionali in considerazione dei quali si possa fondatamente presumere che l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione sia atta a favorire il reinserimento sociale della persona condannata. 96. Ricordo che l’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 stabilisce l’obbligo di riconoscimento della sentenza a meno che l’autorità di esecuzione non invochi uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall’articolo 9. 97. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/909, l’autorità di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena se non sono soddisfatti i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1. È compresa la situazione specificamente contemplata dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che fa riferimento alla condizione che la persona condannata viva nello Stato di esecuzione e quindi, a tale riguardo, alla sua residenza abituale e ai relativi legami con lo Stato di esecuzione. 98. Sebbene spetti all’autorità di esecuzione valutare se tali condizioni siano soddisfatte, l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 impone all’autorità di emissione di verificare che il trasferimento della persona condannata ne favorisca il reinserimento sociale. 99. Comprendo che l’obbligo di verificare la possibilità del reinserimento sociale espressamente rivolto allo Stato di emissione abbia indotto il giudice del rinvio a sollevare tale terza questione, poiché l’autorità di esecuzione sembra essere limitata, per quanto qui rileva, alla verifica delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909. 100. La risposta alla terza questione sollevata richiede quindi un chiarimento del rapporto tra l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/909. 101. I governi ceco e ungherese nonché la Commissione suggeriscono di distinguere tra i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da un lato, e quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 2, dall’altro, dei quali solo il primo può essere esaminato dall’autorità di esecuzione. 102. A ben vedere, concordo che l’autorità di emissione e quella di esecuzione sembrino avere uguale potere di valutazione solo per quanto riguarda i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909, mentre l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, è affidata alla valutazione esclusiva dell’autorità di emissione. Concordo quindi anche sul fatto che, quando invoca il motivo di rifiuto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/909, l’autorità di esecuzione è autorizzata a esaminare solo la valutazione effettuata dall’autorità di emissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a). Ciò risulta dal testo dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), che rinvia all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ma non all’articolo 4, paragrafo 2. 103. Tuttavia, fatta questa distinzione formale, per le ragioni esposte supra ai paragrafi da 55 a 63 in risposta alla prima questione sollevata dal giudice del rinvio, ritengo che, a tutti i fini pratici, i due tipi di valutazione siano in buona misura sovrapponibili. Infatti, valutare a che punto il trasferimento sia idoneo a favorire il reinserimento sociale della persona condannata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 implica l’esame preliminare dei legami rilevanti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), come affermano, in sostanza, i governi spagnolo e polacco. 104. Pertanto, anche se si dovesse affermare categoricamente che spetta solo all’autorità di emissione effettuare una valutazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 sulle prospettive di reinserimento sociale della persona condannata, ciò non priverebbe comunque l’autorità di esecuzione del potere di effettuare la propria valutazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), chiaramente conferito a quest’ultima dalla decisione quadro 2008/909. In tal modo, è consentito alle autorità dello Stato membro di esecuzione confutare e rigettare efficacemente il fondamento stesso (accertamento della residenza abituale e dei legami rilevanti) su cui deve necessariamente essere basata la conclusione relativa al reinserimento sociale. 105. Riconosco certamente l’importanza del riconoscimento reciproco come «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale ( 29 ), come ricorda correttamente il governo ungherese. Tuttavia, il combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), mi induce a ritenere che tali disposizioni pongano, in definitiva, l’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione su un piano alquanto paritario per quanto riguarda la verifica dei requisiti cui è subordinato il trasferimento della persona condannata nell’ipotesi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909. 106. Si può solo speculare su dove si situi esattamente il punto di «equilibrio» perseguito dal legislatore dell’Unione. In ogni caso, il modo in cui la decisione quadro 2008/909 è attualmente redatta significa che il legislatore dell’Unione ha conferito all’autorità di emissione la responsabilità di acquisire un parere informato sulle possibilità di reinserimento sociale della persona condannata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2. Ciò premesso, l’autorità di esecuzione può sempre opporsi efficacemente a tale conclusione, esprimendo il proprio punto di vista sul fatto che la persona condannata viva effettivamente nello Stato di esecuzione, sullo stabilimento nel suo territorio della residenza abituale e sull’esistenza altresì dei legami rilevanti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a). 107. L’autorità di esecuzione può esporre il proprio punto di vista mediante un parere motivato nell’ambito delle consultazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4, o anche in assenza delle stesse. Sebbene tale disposizione non costituisca di per sé un motivo di rifiuto, come ricorda il considerando 10 della decisione quadro 2008/909, è probabile che, se un eventuale disaccordo in materia non viene superato attraverso la consultazione e la discussione, una divergenza di opinioni si traduca successivamente in un rifiuto del riconoscimento alle condizioni dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), da parte dell’autorità di esecuzione. 108. Infine, rimane comunque la questione delle informazioni e degli elementi di prova sui quali l’autorità di esecuzione può fondarsi per invocare il motivo di rifiuto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b). Ci si chiede se l’autorità di esecuzione debba limitare il suo esame e la sua valutazione a un controllo della situazione di fatto, quale accertata dall’autorità di emissione, oppure se debba avviare una propria indagine, esaminando ex novo tutti gli elementi della vita della persona condannata nello Stato di esecuzione. 109. A mio avviso, nella misura in cui può autonomamente rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), l’autorità di esecuzione può anche verificare autonomamente le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909. In altri termini, non c’è nulla nel testo della decisione quadro 2008/909 che impedisca un siffatto esame autonomo, anche se esistono alcuni limiti per quanto riguarda la sua portata. 110. In primo luogo, il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena dovrebbero avvenire entro i termini stabiliti a tal fine dall’articolo 12 della decisione quadro 2008/909. In particolare, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, di tale decisione quadro, la decisione definitiva sul riconoscimento della sentenza e sull’esecuzione della pena dovrebbe essere adottata, in linea di principio, nell’arco di 90 giorni. 111. In secondo luogo, come ricorda correttamente il governo ceco, quando l’autorità di esecuzione decide di avvalersi della possibilità di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione sulla base dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/909, tale rifiuto è subordinato alle consultazioni obbligatorie prescritte all’articolo 9, paragrafo 3. 112. In terzo luogo, per quanto riguarda la verifica delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909, la portata del controllo dell’autorità di esecuzione rimane nei limiti della leale cooperazione sancita all’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Ciò significa, in concreto, che l’autorità di esecuzione deve basarsi principalmente sulle informazioni già raccolte e trasmesse dall’autorità di emissione e sulla sua valutazione. Dopotutto, è anche per questo che le autorità di emissione hanno l’obbligo di esporre integralmente le proprie constatazioni nel certificato previsto nell’allegato I, indipendentemente dal fatto che la persona condannata abbia o meno fornito ulteriori informazioni nella propria opinione ( 30 ). 113. Certamente, l’autorità di esecuzione può non solo verificare l’esattezza delle informazioni fornite, se lo desidera, ma anche chiedere elementi supplementari, qualora lo ritenga necessario. Tuttavia, un siffatto esercizio di accertamento dei fatti e di acquisizione delle prove dovrebbe essere ragionevolmente specifico e mirare alla verifica, se del caso, di elementi puntuali e determinati sui quali l’autorità d’esecuzione nutrisse ancora dubbi. Tale verifica non dovrebbe trasformarsi in un’analisi completa e approfondita, esaminando ex novo tutti gli elementi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909. 114. Un siffatto esame non solo sarebbe contrario allo spirito e alla finalità della decisione quadro 2008/909 e al principio di leale cooperazione ivi applicabile, ma porrebbe anche, in pratica, le autorità di emissione in una posizione impossibile, imponendo indirettamente un requisito probatorio troppo elevato rispetto a quanto deve essere verificato per attivare il meccanismo della decisione quadro. Per definizione, le autorità dello Stato membro di emissione non solo non devono, ma neanche possono verificare, acquisendo prove, ascoltando testimoni o chiedendo relazioni, la precisa situazione di fatto nello Stato membro di esecuzione. Altrimenti detto, difficilmente ci si può aspettare che le autorità dello Stato membro di emissione, per poter attivare il meccanismo della decisione quadro 2008/909, si informino prima in dettaglio, per esempio, sulla frequenza con cui la persona condannata visita la sua famiglia nello Stato membro di esecuzione, se è stata vista nel pub locale negli ultimi cinque anni o se il cugino di secondo grado le abbia appena offerto un lavoro nel paese in cui è nata, qualora decidesse di tornare. 115. Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere alla terza questione sollevata dal giudice del rinvio nel modo seguente: L’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che esso legittima l’autorità dello Stato di esecuzione a rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena ove concluda che i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione quadro non sono soddisfatti. È in ciò compresa la possibilità per l’autorità di esecuzione di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione suddetti allorché, a suo giudizio, non sussistono legami familiari, sociali, professionali o di altro tipo in tale Stato in considerazione dei quali sia ragionevole presumere che l’esecuzione della pena in tale Stato possa favorire il reinserimento sociale della persona condannata. V. Conclusione 116. Propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dal Najvyšší súd [OSCURATO:PERSONA] republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca, Slovacchia) come segue: 1. L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909/GAI, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che una persona condannata vive in un determinato Stato membro quando ha avuto o ha la residenza abituale in tale Stato e quando vi ha stabilito legami familiari, sociali o professionali in considerazione dei quali sia ragionevole presumere che essa abbia sviluppato un attaccamento a detto Stato che favorirà la sua capacità di reintegrarsi nella società dopo l’esecuzione della pena. L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 osta quindi a una normativa nazionale che consente il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza sulla base del semplice indirizzo permanente o temporaneo della persona condannata che sia stato registrato a meri fini amministrativi, senza un contestuale esame individuale dell’esistenza di legami rilevanti che possa far concludere che tali legami favoriscono la capacità della persona condannata di reintegrarsi nella società dopo l’esecuzione della pena. 2. L’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato di emissione, nella situazione prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di detta decisione quadro, prima di poter trasmettere la sentenza e il certificato previsto nell’allegato I deve concludere positivamente, sulla base di una valutazione individualizzata della situazione della persona condannata, che l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione è atta a favorire il reinserimento sociale di tale persona. Detta autorità è tenuta a riportare le informazioni ottenute nella parte d), punto 4, del certificato previsto nell’allegato I, indipendentemente dal fatto che la persona condannata si sia avvalsa della possibilità offerta dall’articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909 di esprimere la propria opinione in merito. 3. L’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che esso legittima l’autorità dello Stato di esecuzione a rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza ove concluda che i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione quadro non sono soddisfatti. È in ciò compresa la possibilità per l’autorità di esecuzione di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza allorché, a suo giudizio, non sussistono legami familiari, sociali, professionali o di altro tipo in tale Stato in considerazione dei quali sia ragionevole presumere che l’esecuzione della pena in tale Stato possa favorire il reinserimento sociale della persona condannata. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Decisione quadro del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( GU 2008, L 327, pag. 27 ). ( 3 ) Il corsivo è mio. ( 4 ) V., per esempio, sentenze del 17 luglio 2008, Kozlowski ( C‑66/08 , EU:C:2008:437 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata); del 2 aprile 2009, A ( C‑523/07 , EU:C:2009:225 , punto 34 e giurisprudenza ivi citata), e dell’11 gennaio 2017, Grundza ( C‑289/15 , EU:C:2017:4 , punto 32 e giurisprudenza ivi citata). ( 5 ) Regolamento del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( GU 2000, L 338, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento (CEE) del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della [OSCURATO:PERSONA], nella versione aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001/83 ( GU 1983, L 230, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1991, n. 2195 ( GU 1991, L 206, pag. 1 ). ( 7 ) Regolamento relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] Europea dell’[OSCURATO:PERSONA] ( GU 1962, P 045, pag. 1385 ) (in prosieguo: lo «Statuto»). ( 8 ) Sentenze del 2 aprile 2009, A ( C‑523/07 , EU:C:2009:225 , punti 37 e 38 ), per quanto riguarda la determinazione della «residenza abituale» del minore ai sensi del regolamento n. 2201/2003; dell’11 novembre 2004, Adanez‑Vega ( C‑372/02 , EU:C:2004:705 , punto 37 ), per quanto riguarda la residenza del lavoratore ai sensi del regolamento n. 1408/71, nonché del 15 settembre 1994, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( C‑452/93 P , EU:C:1994:332 , punto 22 ), per quanto riguarda lo Statuto. ( 9 ) Decisione quadro 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull’adozione della decisione quadro ( GU 2002, L 190, pag. 1 ) (in prosieguo: la «decisione quadro sul MAE»). ( 10 ) Il corsivo è mio. ( 11 ) Sentenza del 17 luglio 2008, Kozlowski ( C‑66/08 , EU:C:2008:437 , punto 46 ). V. anche sentenza del 13 dicembre 2018, Sut ( C‑514/17 , EU:C:2018:1016 , punto 34 ). ( 12 ) Sentenza del 17 luglio 2008, Kozlowski ( C‑66/08 , EU:C:2008:437 , punto 48 ). V. anche sentenza del 5 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑42/11 , EU:C:2012:517 , punto 43 ). ( 13 ) Sentenza del 17 luglio 2008, Kozlowski ( C‑66/08 , EU:C:2008:437 , punto 49 ). Si confronti con il punto 36 della stessa sentenza, in cui la Corte ha escluso dal termine «dimori» il trovarsi temporaneamente in un luogo. V. altresì sentenza del 5 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑42/11 , EU:C:2012:517 , punto 38 ). ( 14 ) La Corte ha dichiarato che il motivo facoltativo di rifiuto di cui all’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro sul MAE «mira segnatamente a permettere all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa è stata condannata» (sentenza del 17 luglio 2008, Kozlowski, C‑66/08 , EU:C:2008:437 , punto 45 e giurisprudenza ivi citata). V. anche sentenza del 24 giugno 2019, Poplawski ( C‑573/17 , EU:C:2019:530 , punto 99 e giurisprudenza ivi citata). Per una dichiarazione analoga relativa all’articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE, v. sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di ritorno allo Stato di esecuzione) ( C‑314/18 , EU:C:2020:191 , punto 48 e giurisprudenza ivi citata). ( 15 ) V., in particolare, articolo 3, paragrafo 1, della stessa. ( 16 ) V. altresì comunicazione della Commissione – Manuale sul trasferimento delle persone condannate e le pene detentive nell’Unione europea ( GU 2019, C 403, pag. 2 ), punto 2.3.2. ( 17 ) V. anche articolo 4, paragrafi 2 e 4, e considerando 9 della decisione quadro 2008/909. ( 18 ) V., per esempio, Faraldo-Cabana, P., «One step forward, two steps back? Social rehabilitation of foreign offenders under [OSCURATO:PERSONA] 2008/909/JHA and 2008/947/JHA», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 10(2), 2019, pagg. da 151 a 167, in particolare pagg. da 157 a 159. ( 19 ) Sentenza del 17 luglio 2008, Kozlowski ( C‑66/08 , EU:C:2008:437 , punto 49 ). ( 20 ) La parte k) del certificato previsto nell’allegato I è intitolata «Opinione della persona condannata» e richiede la comunicazione delle relative informazioni. ( 21 ) Convenzione del Consiglio d’Europa sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, ETS n. 112. La suddetta convenzione richiede il consenso della persona condannata al trasferimento. Come ricorda il considerando 4 della decisione quadro 2008/909, «(...) il protocollo addizionale di tale convenzione (...) che prevede (...) il trasferimento dell’interessato indipendentemente dal suo consenso, non è stato ratificato da tutti gli Stati membri». ( 22 ) Per una discussione sulla ratio della decisione quadro 2008/909 si veda, per esempio, [OSCURATO:PERSONA], E., [OSCURATO:PERSONA], T., e Vermeulen, G., «The transfer of sentenced persons in Europe: Much ado about reintegration», Punishment & Society vol. 11(1), 2009, pagg. da 111 a 128, in particolare pag. 117; Martufi, A., «Assessing the resilience of “social rehabilitation” as a rationale for transfer. A commentary on the aims of [OSCURATO:PERSONA] 2008/909/JHA», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 9, 2018, pagg. da 43 a 61, in particolare pag. 44; Faraldo‑Cabana, P., «One step forward, two steps back? Social rehabilitation of foreign offenders under [OSCURATO:PERSONA] 2008/909/JHA and 2008/947/JHA», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 10(2), 2019, pagg. da 151 a 167. ( 23 ) Martufi, A., «Assessing the resilience of “social rehabilitation” as a rationale for transfer. A commentary on the aims of [OSCURATO:PERSONA] 2008/909/JHA», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 9, 2018, pagg. da 43 a 61, in particolare pag. 49. ( 24 ) Al contrario delle consultazioni obbligatorie, nei casi in cui il trasferimento rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c). ( 25 ) Il corsivo è mio. ( 26 ) V. le mie conclusioni nella causa A.P. (Misure di sospensione condizionale) ( C‑2/19 , EU:C:2020:80 , paragrafo 30 ). ( 27 ) V., in tal senso, sentenza del 1o marzo 2018, Piotrowski ( C‑367/16 , EU:C:2018:27 , punto 61 ). V. altresì le mie conclusioni nella causa X (Mandato d’arresto europeo contro un cantante) ( C‑717/18 , EU:C:2019:1011 , paragrafo 80 ). ( 28 ) V. articolo 12 della decisione quadro 2008/909. ( 29 ) V., per esempio, sentenza del 8 novembre 2016, Ognyanov ( C‑554/14 , EU:C:2016:835 , punto 46 e giurisprudenza ivi citata). ( 30 ) Come già esposto ai paragrafi da 91 a 93 delle presenti conclusioni.
Sentenza Corte di giustizia UE/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris