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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42866/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ORISTANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud>to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ct>é ha concluso chiedendo Q.A.0-5215-.: , a4AXg-AetAmA-C. eja-e .)-99 Z-CAZL-v-t22-C kaaLZ à-52‘,-C ugo il difensore .ìe [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Oristano ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di lesioni aggravate e lo ha condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi dieci di reclusione. 2.Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari eccependo l'erronea applicazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. per essere stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena nonostante dal certificato penale risulti che l'imputato ne ha già beneficiato per ben tre volte

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla pena sospesa; il difensore dell'imputato ha insistito nel rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

Va premesso che sussiste l'interesse del P.G. a proporre impugnazione in quanto, in questo caso, la parte pubblica non si sarebbe potuta rivolgere fruttuosamente al giudice dell'esecuzione, dato che quest'ultimo non avrebbe potuto revocare il beneficio, poiché le cause ostative di cui all'art. 164 cod. pen. erano note al giudice della cognizione (Sez. 5, n. 25805 del 09/05/2019, Rv. 276128 - 01; Sez.

U n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381).

Il giudice del merito ha, invero, concesso all'imputato la sospensione condizionale della pena, nonostante la presenza di una causa ostativa, ai sensi dell'art. 164 co. 2 n. 1 e comma quarto, cod. pen., costituita dall'avere l'imputato riportato precedenti condanne per delitto e dall'avere già usufruito in passato per altre tre volte del beneficio (Sez. 1, n. 998 del 05/11/2008, dep. 2009, Ingenito, Rv. 242506 - 01), secondo quanto risultante del certificato del casellario giudiziale versato negli atti del fascicolo processuale (cfr. pronunce del 24.12.1980; del 16.12.1986 e del 4.12.1992.

L'annullamento può essere pronunciato senza rinvio, considerato che la revoca della sospensione condizionale consegue ope legis nel caso di specie, senza implicare valutazioni di merito.2.

Dalle ragioni esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, che va quindi eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che eli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ORISTANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud>to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ct>é ha concluso chiedendo Q.A.0-5215-.: , a4AXg-AetAmA-C. eja-e .)-99 Z-CAZL-v-t22-C kaaLZ à-52‘,-C ugo il difensore .ìe [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Oristano ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di lesioni aggravate e lo ha condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi dieci di reclusione. 2.Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari eccependo l'erronea applicazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. per essere stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena nonostante dal certificato penale risulti che l'imputato ne ha già beneficiato per ben tre volte 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla pena sospesa; il difensore dell'imputato ha insistito nel rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Va premesso che sussiste l'interesse del P.G. a proporre impugnazione in quanto, in questo caso, la parte pubblica non si sarebbe potuta rivolgere fruttuosamente al giudice dell'esecuzione, dato che quest'ultimo non avrebbe potuto revocare il beneficio, poiché le cause ostative di cui all'art. 164 cod. pen. erano note al giudice della cognizione (Sez. 5, n. 25805 del 09/05/2019, Rv. 276128 - 01; Sez. U n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381). Il giudice del merito ha, invero, concesso all'imputato la sospensione condizionale della pena, nonostante la presenza di una causa ostativa, ai sensi dell'art. 164 co. 2 n. 1 e comma quarto, cod. pen., costituita dall'avere l'imputato riportato precedenti condanne per delitto e dall'avere già usufruito in passato per altre tre volte del beneficio (Sez. 1, n. 998 del 05/11/2008, dep. 2009, Ingenito, Rv. 242506 - 01), secondo quanto risultante del certificato del casellario giudiziale versato negli atti del fascicolo processuale (cfr. pronunce del 24.12.1980; del 16.12.1986 e del 4.12.1992. L'annullamento può essere pronunciato senza rinvio, considerato che la revoca della sospensione condizionale consegue ope legis nel caso di specie, senza implicare valutazioni di merito.2. Dalle ragioni esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, che va quindi eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che eli
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