CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36737/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 16/11/2021 della Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale, commesso nella sua qualità di liquidatore dell'Algerinfissi s.r.I., fallita nel corso del 2015. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in merito alla valutazione del compendio probatorio di riferimento. In particolare lamenta che la Corte territoriale non avrebbe confutato le censure svolte con il gravame di merito e relative al mancato accertamento di quali sarebbero i libri contabili irregolarmente tenuti ed a quali annualità si riferirebbero le omesse o incomplete annotazioni oggetto di contestazione. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in merito al governo della regola di giudizio ed all'art. 546 lett. e) c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale, con motivazione stringata ma non per questo non esaustiva, ha confutato le obiezioni sollevate con i motivi d'appello dal ricorrente evidenziando come sia irrilevante stabilire in quale momento si sarebbero verificate le irregolarità contabili contestate, poiché la responsabilità dell'imputato non è esclusa dall'eventualità che egli all'epoca della loro consumazione non avesse ancora assunto la qualifica soggettiva che fonda la sua responsabilità. Infatti, una volta divenuto il liquidatore della società, egli aveva il preciso obbligo di acquisire nella sua integralità la documentazione della fallita e verificarne la regolarità, provvedendo eventualmente a sanarne lacune o irregolarità. In tal senso il giudice dell'appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, per cui la responsabilità del liquidatore deriva non solo dagli artt. 223 e 224 legge fall., ma anche dall'art. 2489 c.c., che rinvia alle norme in tema di responsabilità degli amministratori e, quindi, anche all'art. 2932 dello stesso codice, il quale fissa un principio di ordine generale - per il quale l'amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose - di guisa che sussiste anche per i liquidatori una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilità, ex art. 40 cpv. cod. pen., ove i detti obblighi siano disattesi; inoltre i liquidatori hanno l'obbligo di ricevere in consegna i libri sociali (art. 2487 bis, comma terzo, c.c.) che si estende al liquidatore nominato successivamente in sostituzione del precedente; pertanto non può ritenersi esente da responsabilità il liquidatore che non riceve i libri contabili e che omette ogni controllo sulla loro esistenza e sulla loro regolare tenuta (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 36435 del 14/06/2011, Scuoppo, Rv. 250939). Con tale apparato argonnentativo, che certamente contiene la specifica confutazione dei motivi d'appello di cui infondatamente il ricorrente lamenta la pretermissione, il ricorso non si è minimamente confrontato, risultando dunque del tutto generico, tanto più che il reato ritenuto è quello di bancarotta semplice documentale, punibile anche a titolo di colpa, talchè la sua responsabilità sussiste anche qualora abbia agito per mera negligenza o imperizia. Quanto invece al secondo motivo, lo stesso è manifestamente infondato per le ragioni già illustrate nella parte in cui si lamenta la violazione dell'art. 546 lett. e) c.p.p. Indeducibile sotto il profilo della violazione di legge è invece il presunto malgoverno della regola di giudizio. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del