CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00685/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1365/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA], n. 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1431/2017, depositata il 05/07/2017, R.G. n.3694/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma respingeva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il tribunale aveva ritenuto decaduta la stessa dall'azione proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa, diretta alla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti per il periodo 8 novembre-2010-31 marzo 2011 , non esaminando il merito della pretesa. La Corte territoriale, pur ritenuta errata la decisione in punto di decadenza, in ragione di quanto sancito da Cass. SU n. 4916/2016 con riguardo alla entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 32 co.1 bis, della legge n. 183/2010, fissata al 1.1.2012, e, dunque al termine utile alla proposizione dell'azione (nella specie l'azione giudiziale è stata proposta il 30 agosto 2012 con preventiva regolare impugnazione nei 60 giorni), valutava infondato nel merito il ricorso della lavoratrice. In particolare riteneva che la assunzione a termine era giustificata dalla specifica attività cui era preposta la lavoratrice (gestione amministrativa delle pratiche sugli incentivi) di intenso e specifico contenuto, ma di temporanea durata. Valutava inoltre non sindacabile la scelta di avvalersi di personale a tempo determinato pur in presenza di un organico asseritamente non sufficiente. Avverso detta decisione proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA] cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa. [OSCURATO:PERSONA] 1-Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt.1362-1363 c.c. nonché articolo 1 d.lvo n. 368/2001 in relazione alla interpretazione della causale del contratto a tempo determinato, avendo, il giudice d'appello, ritenuto che la norma non prevede i requisiti della eccezionalità dell'evento e della impossibilità di far fronte all'incremento con il personale in servizio 2- Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché artt. 112-115-116 e 244 c.p.c. in relazione all'art.1 d.lvo n.368/2001, art.24 ccnI 2007, per aver ritenuto provato l'incremento dell'attività e non necessaria la prova della impossibilità di farvi di fronte con il personale in servizio. 3- La terza censura denuncia il vizio di motivazione e l' omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ( valutazione dei rischi, quantificazione del danno). I tre motivi sono da ritenersi inammissibili in quanto, pur richiamando il vizio di violazione di legge o di omesso esame, in realtà sono diretti a richiedere una nuova valutazione di merito non consentita in questa sede di legittimità. La prime due censure riguardano la errata interpretazione attribuita alla corte territoriale circa i requisiti di eccezionalità dell'evento necessitante le assunzioni a termine e dell'incremento della produzione unitamente all'impossibilità di farvi fronte con il personale ordinario della società. Tali requisiti sono stati entrambi valutati, con l'utilizzo di elementi di prova chiaramente indicati, in riferimento alla specifica attività della ricorrente (gestione amministrativa delle pratiche sugli incentivi), coincidente con la ragione della assunzione a termine e con la previsione normativa, anche collettiva. Il contratto intercorso tra le parti, stipulato ai sensi dell'art. 1 d.lgs n. 368/01, richiamava le ragioni di carattere produttivo connesse ad eventi eccezionali o esigenze produttive particolari e la corte territoriale ha valutato positivamente la presenza di tali caratteristiche nell'attività svolta dalla ricorrente. La detta valutazione risulta coerente con i principi ~da questa Corte di legittimità, secondo cui" In tema di rapporto di lavoro subordinato, l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 - nel testo precedente la modifica introdotta dal d.l. n. 112 del 2008, conv. nella I. n. 133 del 2008 - nel consentire l'apposizione di un termine al contratto di lavoro a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare, nonché la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. (Cass.n. 840/2019, Cass.n.208/2015) Allo stesso modo la corte territoriale ha considerato e vagliato, sulla base di elementi di fatto indicati in motivazione, la congruità dell'incremento di attività con l'utilizzo di personale assunto a termine, stante la insindacabilità della scelta datoriale circa la valutazione di adeguatezza dell'organico ordinario rispetto a compiti che si presentano aggiuntivi rispetto all'ordinario carico di lavoro. Anche in tal caso si tratta di valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità. Anche la terza censura è diretta a riproporre in questa sede la ri- valutazione di circostanze ritenute omesse. Deve a riguardo rilevarsi che, "in tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi del'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa ( Cass. n.18368/2013; Cass. n. 17761/2016). Questa Corte ha anche specificato che "L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia" ( Cass. n.23238/2017) La decisività del "fatto" omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poiche' determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione ( non solo eventuale ma certa). Tale condizione, che non puo' riguardare l'intero impianto probatorio offerto al giudice del merito, ma singole circostanze ignorate, deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l'omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l'esito del giudizio. Il ricorso, per quanto detto, deve essere ritenuto inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento , ove dovuto, del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Cosi' deciso in Roma in data 8 novembre 2022. IL/