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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 09542/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28575/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 53 (06.56566927 0642011787), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] FONTANA 20 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del prof. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati DELL'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), DESSI' GIUSEPPE -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1015/2018 depositata il28/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], con due distinti ricorsi del 16/11/2006 e del 13/7/2007, impugnò, in qualità di condomino, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]Sezione distaccata di Caserta, le delibere assunte dall’assemblea del [OSCURATO:PERSONA] degli Ulivi di via fontana 20, in Tuoro di Caserta, in data 24/10/2006 e in data 19/6/2007, con le quali erano stati approvati rispettivamente i rendiconti relativi agli anni 2003-2004 e i rispettivi piani di riparto e il rendiconto consuntivo riguardante gli anni 2005-2006, deducendone, per entrambe, l’invalidità per mancato invio dell’avviso di convocazione a tutti i condomini, la loro approvazione in assenza di tabelle millesimali e nel rispetto dei valori proporzionali delle proprietà di ciascun condomino e la mancanza di documentazione giustificativa a sostegno dei rendiconti presentati, oltreché per incongruenze nella redazione con specifico riguardo alla seconda delibera. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in ciascuno dei procedimenti così avviati, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.

Riuniti i due giudizi in ragione della connessione oggettiva e soggettiva, il Tribunale adito, con sentenza n. 57/2013 depositata il 31/1/2013, accolse la domanda relativa alla deliberazione del 24 ottobre 2006, afferente ai rendiconti relativi agli anni 2003-2004, annullandola, e rigettò, invece, quella relativa alla deliberazione riguardante gli anni 2005-2006, compensando le spese.

Il giudizio d’appello, incardinato da [OSCURATO:PERSONA], nel quale si costituì il Condominio, eccependone l’inammissibilità, contestandone la fondatezza e proponendo a sua volta appello incidentale, si concluse con la sentenza n. 1015/2018, pubblicata il 28 febbraio 2018, con la quale fu rigettato l’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, fu rigettata anche la domanda di annullamento della delibera condominiale del 24 ottobre 2006, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Si difende con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] degli Ulivi via [OSCURATO:PERSONA], n. 20, Tuoro di Caserta.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta l’illegittimità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui aveva deciso sulla validità della delibera assembleare del 24/10/2006, non oggetto di impugnazione principale, e la violazione e falsa applicazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., in tema di riunione dei procedimenti, e dell’art. 327 cod. proc. civ., in tema di decadenza dall’impugnazione, per avere i giudici d’appello accolto l’appello incidentale del Condominio, senza avvedersi che i procedimenti instaurati in primo grado, ancorché riuniti, attenevano a due oggetti distinti(le due delibere del 2006 e del 2007) che avevano dato luogo a differenti pronunce e che la mancata impugnazione, da parte del condominio, di quella riguardante la prima delibera ne aveva determinato l’inappellabilità, dovendo la stessa essere impugnata con appello principale ed essendo l’appellata decaduta al momento della proposizione dell’appello incidentale.

2. Col secondo motivo, si lamenta l’illegittimità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., con riferimento alla parte in cui aveva accolto il motivo di appello incidentale del condominio relativamente alla validità della delibera assembleare sotto il profilo della mancata messa a disposizione dei documenti giustificativi di spesa, e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1130, 1713 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., per violazione dei principi in tema di allegazione e valutazione della prova e per travisamento delle risultanze e dei documenti processuali, nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e la nullità dell’impugnato provvedimento di revoca per difetto assoluto di motivazione, per avere i giudici d’appello, innanzitutto, motivato esclusivamente sulla delibera del 24/10/2006 e non avere, invece, dedicato alcun passaggio argomentativo sulla delibera del 19/6/2007, e per avere applicato in modo scorretto il principio secondo cui l’amministratore è tenuto a dimostrare di avere posto a disposizione dei condomini la documentazione giustificativa della spesa e al condomino di avere inutilmente esercitato il relativo diritto, sostenendo che la prova contraria potesse consistere soltanto nella dimostrazione della richiesta vana dell’accesso ai documenti.

Ad avviso del ricorrente, la prova contraria del condòmino poteva, invece, essere costituita anche dalla dimostrazione che il condominio non era nel possesso dei documenti giustificativi della spesa e che tale circostanza era stata dimostrata, nella specie, dall’attestazione dell’Agenzia delle Entrate, nella quale si dava conto del fatto che non erano stati presentati i modelli 770 per gli anni di imposta 2005, 2006 e 2007, evidentemente a causa del mancato possesso dei documenti giustificativi relativi agli anni 2004, 2005 e 2006, dalla delibera del 22/1/2005, nella quale si dava conto del fatto che il nuovo amministratore avrebbe dovuto chiedere a quello uscente i documenti giustificativi della spesa, dalla consulenza tecnica redatta in altro procedimento nel quale si dava conto dell’assenza dei documenti di spesa per l’anno 2004 e dal fatto che lo stesso avviso di convocazione richiamasse la sola documentazione in possesso del condominio, circostanze queste ingiustificatamente trascurate dai giudici di merito.

3. Col terzo motivo, si lamenta l’illegittimità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., con riferimento alla parte della sentenza che aveva accolto l’appello incidentale del condominio sulla validità della delibera assembleare del 19 giugno 2007 sotto il profilo della mancata ripartizione proporzionale delle spese, e la violazione e falsa applicazione dell’art. 1123 cod. civ. e degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., per violazione dei principi in tema di allegazione e valutazione della prova, nonché il travisamento delle risultanze e dei documenti processuali e, infine, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e la nullità dell’impugnato provvedimento di revoca per difetto assoluto di motivazione, per avere la Corte d’appello affermato che, in presenza di una deliberazione di ripartizione dei contributi approvati dall’assemblea, il condomino non può sottrarsi al pagamento delle spese spettantigli, deducendo la mancanza formale delle tabelle millesimali, ma ha l’onere di opporsi al medesimo riparto mediante contestazione dei criteri seguiti, e che, nella specie, tali deduzioni erano generiche.

Il ricorrente ha sul punto obiettato che il criterio utilizzato dal condominio era consistito nell’applicare una quota fissa, la quale contrastava in nuce col rispetto della proporzionalità del contributo, stante l’applicazione del medesimo valore anche per ville o appartamenti di superficie superiore, e che, comunque, il predetto criterio del riparto avrebbe dovuto essere provvisorio, mentre la situazione si era, nella specie, cronicizzata per anni.

4. Il ricorso è inammissibile.

Va, preliminarmente , evidenziato come non sia stata prodotta in giudizio la procura speciale alle liti, sottoscritta da un difensore iscritto all’apposito albo, prescritta dall’art. 365 cod. proc. civ., la quale risulta soltanto descritta nell’intestazione del ricorso, allorché è detto che il ricorrente è rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Grosso «giusto mandato a margine dell’atto di appello».

In disparte il fatto che tale descrizione non soddisfa in sé i requisiti richiesti dalla norma, avendo questa Corte affermato l’inammissibilità della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell’atto d’appello, in quanto inidonea allo scopo se conferita con atto separato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza da impugnare e, pertanto, senza lo specifico riferimento al giudizio di legittimità (Cass., Sez. 6-5, 13/1/2023, n. 938), è nella specie assorbente non soltanto la mancata specificazione della reperibilità della procura tra gli atti e documenti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dagli artt. 369, n. 3, e 366, n. 6, cod. proc. civ., ma l’effettivo mancato suo reperimento in atti, in contrasto con la previsione dell’art. 366, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., a norma del quale il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, «l’indicazione della procura, se conferita con atto separato», dell’art. 369, secondo comma, n. 3), il quale dispone che insieme al ricorso debba essere depositata in cancelleria, a pena di improcedibilità, la procura speciale, se conferita con atto separato, e dell’art. 125 cod. proc. civ., secondo cui, mentre di regola la procura al difensore «può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata» (secondo comma), tale possibilità non sussiste quando la legge richiede che il difensore sia munito, per il compimento dell’atto, della procura speciale.

Peraltro, come sostenuto da questa Corte, pur potendo la procura speciale essere depositata in allegato ad atti diversi dal ricorso per cassazione, ciò deve avvenire nel rispetto della tempistica prescritta dall’art. 366 cod. proc. civ., ossia entro venti giorni dalla notificazione del ricorso all’ultimo destinatario, atteso che l’art. 369, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ., nel sancire, a carico del ricorrente, l'onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l'inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l'inadempimento assoluto, quanto la tardività del richiesto adempimento (vedi Cass., Sez. 3, 18/1/2019, n. 1271).

Nella specie, non essendo stata la procura apposta a margine del ricorso o in calce ad esso, né risultando allegata o trascritta nello stesso o notificata unitamente ad esso entro i termini di legge, il ricorso è senz’altro inammissibile, non essendo possibile una sanatoria dell'atto mediante rinnovazione, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., non soltanto perché il principio, secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi), non opera nel campo processuale(vedi Cass., Sez. 3, 15/11/2022, n. 33518), ma anche perché l'applicazione di detta norma non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto dell'art. 365 cod. proc. civ., richiede l'esistenza di una procura speciale valida come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e, per il disposto dell'art. 366, n. 5, cod. proc. civ., che tale procura venga ad esistenza prima del ricorso e non dopo (in questi termini, Cass., Sez. 6-5, 13/1/2023, n. 938).

Peraltro, una volta accertato che manca la procura speciale - che costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l'esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione - , l'unico soccombente è lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l'atto introduttivo del giudizio, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. 6-1, 10/10/2019, n. 25435), e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito (così Cass., Sez.

L, 4/6/2015, n. 11551; Cass., Sez. 6-3, 7/1/2016, n. 58).

Ne consegue che le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 800,00 per compensi professionali, oltre a euro 200,00 per spese, accessori e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sus

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28575/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 53 (06.56566927 0642011787), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] FONTANA 20 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del prof. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati DELL'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), DESSI' GIUSEPPE -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1015/2018 depositata il28/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], con due distinti ricorsi del 16/11/2006 e del 13/7/2007, impugnò, in qualità di condomino, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]Sezione distaccata di Caserta, le delibere assunte dall’assemblea del [OSCURATO:PERSONA] degli Ulivi di via fontana 20, in Tuoro di Caserta, in data 24/10/2006 e in data 19/6/2007, con le quali erano stati approvati rispettivamente i rendiconti relativi agli anni 2003-2004 e i rispettivi piani di riparto e il rendiconto consuntivo riguardante gli anni 2005-2006, deducendone, per entrambe, l’invalidità per mancato invio dell’avviso di convocazione a tutti i condomini, la loro approvazione in assenza di tabelle millesimali e nel rispetto dei valori proporzionali delle proprietà di ciascun condomino e la mancanza di documentazione giustificativa a sostegno dei rendiconti presentati, oltreché per incongruenze nella redazione con specifico riguardo alla seconda delibera. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in ciascuno dei procedimenti così avviati, chiedendo il rigetto dell’impugnativa. Riuniti i due giudizi in ragione della connessione oggettiva e soggettiva, il Tribunale adito, con sentenza n. 57/2013 depositata il 31/1/2013, accolse la domanda relativa alla deliberazione del 24 ottobre 2006, afferente ai rendiconti relativi agli anni 2003-2004, annullandola, e rigettò, invece, quella relativa alla deliberazione riguardante gli anni 2005-2006, compensando le spese. Il giudizio d’appello, incardinato da [OSCURATO:PERSONA], nel quale si costituì il Condominio, eccependone l’inammissibilità, contestandone la fondatezza e proponendo a sua volta appello incidentale, si concluse con la sentenza n. 1015/2018, pubblicata il 28 febbraio 2018, con la quale fu rigettato l’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, fu rigettata anche la domanda di annullamento della delibera condominiale del 24 ottobre 2006, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. 2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Si difende con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] degli Ulivi via [OSCURATO:PERSONA], n. 20, Tuoro di Caserta. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta l’illegittimità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui aveva deciso sulla validità della delibera assembleare del 24/10/2006, non oggetto di impugnazione principale, e la violazione e falsa applicazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., in tema di riunione dei procedimenti, e dell’art. 327 cod. proc. civ., in tema di decadenza dall’impugnazione, per avere i giudici d’appello accolto l’appello incidentale del Condominio, senza avvedersi che i procedimenti instaurati in primo grado, ancorché riuniti, attenevano a due oggetti distinti(le due delibere del 2006 e del 2007) che avevano dato luogo a differenti pronunce e che la mancata impugnazione, da parte del condominio, di quella riguardante la prima delibera ne aveva determinato l’inappellabilità, dovendo la stessa essere impugnata con appello principale ed essendo l’appellata decaduta al momento della proposizione dell’appello incidentale. 2. Col secondo motivo, si lamenta l’illegittimità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., con riferimento alla parte in cui aveva accolto il motivo di appello incidentale del condominio relativamente alla validità della delibera assembleare sotto il profilo della mancata messa a disposizione dei documenti giustificativi di spesa, e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1130, 1713 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., per violazione dei principi in tema di allegazione e valutazione della prova e per travisamento delle risultanze e dei documenti processuali, nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e la nullità dell’impugnato provvedimento di revoca per difetto assoluto di motivazione, per avere i giudici d’appello, innanzitutto, motivato esclusivamente sulla delibera del 24/10/2006 e non avere, invece, dedicato alcun passaggio argomentativo sulla delibera del 19/6/2007, e per avere applicato in modo scorretto il principio secondo cui l’amministratore è tenuto a dimostrare di avere posto a disposizione dei condomini la documentazione giustificativa della spesa e al condomino di avere inutilmente esercitato il relativo diritto, sostenendo che la prova contraria potesse consistere soltanto nella dimostrazione della richiesta vana dell’accesso ai documenti. Ad avviso del ricorrente, la prova contraria del condòmino poteva, invece, essere costituita anche dalla dimostrazione che il condominio non era nel possesso dei documenti giustificativi della spesa e che tale circostanza era stata dimostrata, nella specie, dall’attestazione dell’Agenzia delle Entrate, nella quale si dava conto del fatto che non erano stati presentati i modelli 770 per gli anni di imposta 2005, 2006 e 2007, evidentemente a causa del mancato possesso dei documenti giustificativi relativi agli anni 2004, 2005 e 2006, dalla delibera del 22/1/2005, nella quale si dava conto del fatto che il nuovo amministratore avrebbe dovuto chiedere a quello uscente i documenti giustificativi della spesa, dalla consulenza tecnica redatta in altro procedimento nel quale si dava conto dell’assenza dei documenti di spesa per l’anno 2004 e dal fatto che lo stesso avviso di convocazione richiamasse la sola documentazione in possesso del condominio, circostanze queste ingiustificatamente trascurate dai giudici di merito. 3. Col terzo motivo, si lamenta l’illegittimità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., con riferimento alla parte della sentenza che aveva accolto l’appello incidentale del condominio sulla validità della delibera assembleare del 19 giugno 2007 sotto il profilo della mancata ripartizione proporzionale delle spese, e la violazione e falsa applicazione dell’art. 1123 cod. civ. e degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., per violazione dei principi in tema di allegazione e valutazione della prova, nonché il travisamento delle risultanze e dei documenti processuali e, infine, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e la nullità dell’impugnato provvedimento di revoca per difetto assoluto di motivazione, per avere la Corte d’appello affermato che, in presenza di una deliberazione di ripartizione dei contributi approvati dall’assemblea, il condomino non può sottrarsi al pagamento delle spese spettantigli, deducendo la mancanza formale delle tabelle millesimali, ma ha l’onere di opporsi al medesimo riparto mediante contestazione dei criteri seguiti, e che, nella specie, tali deduzioni erano generiche. Il ricorrente ha sul punto obiettato che il criterio utilizzato dal condominio era consistito nell’applicare una quota fissa, la quale contrastava in nuce col rispetto della proporzionalità del contributo, stante l’applicazione del medesimo valore anche per ville o appartamenti di superficie superiore, e che, comunque, il predetto criterio del riparto avrebbe dovuto essere provvisorio, mentre la situazione si era, nella specie, cronicizzata per anni. 4. Il ricorso è inammissibile. Va, preliminarmente , evidenziato come non sia stata prodotta in giudizio la procura speciale alle liti, sottoscritta da un difensore iscritto all’apposito albo, prescritta dall’art. 365 cod. proc. civ., la quale risulta soltanto descritta nell’intestazione del ricorso, allorché è detto che il ricorrente è rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Grosso «giusto mandato a margine dell’atto di appello». In disparte il fatto che tale descrizione non soddisfa in sé i requisiti richiesti dalla norma, avendo questa Corte affermato l’inammissibilità della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell’atto d’appello, in quanto inidonea allo scopo se conferita con atto separato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza da impugnare e, pertanto, senza lo specifico riferimento al giudizio di legittimità (Cass., Sez. 6-5, 13/1/2023, n. 938), è nella specie assorbente non soltanto la mancata specificazione della reperibilità della procura tra gli atti e documenti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dagli artt. 369, n. 3, e 366, n. 6, cod. proc. civ., ma l’effettivo mancato suo reperimento in atti, in contrasto con la previsione dell’art. 366, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., a norma del quale il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, «l’indicazione della procura, se conferita con atto separato», dell’art. 369, secondo comma, n. 3), il quale dispone che insieme al ricorso debba essere depositata in cancelleria, a pena di improcedibilità, la procura speciale, se conferita con atto separato, e dell’art. 125 cod. proc. civ., secondo cui, mentre di regola la procura al difensore «può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata» (secondo comma), tale possibilità non sussiste quando la legge richiede che il difensore sia munito, per il compimento dell’atto, della procura speciale. Peraltro, come sostenuto da questa Corte, pur potendo la procura speciale essere depositata in allegato ad atti diversi dal ricorso per cassazione, ciò deve avvenire nel rispetto della tempistica prescritta dall’art. 366 cod. proc. civ., ossia entro venti giorni dalla notificazione del ricorso all’ultimo destinatario, atteso che l’art. 369, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ., nel sancire, a carico del ricorrente, l'onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l'inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l'inadempimento assoluto, quanto la tardività del richiesto adempimento (vedi Cass., Sez. 3, 18/1/2019, n. 1271). Nella specie, non essendo stata la procura apposta a margine del ricorso o in calce ad esso, né risultando allegata o trascritta nello stesso o notificata unitamente ad esso entro i termini di legge, il ricorso è senz’altro inammissibile, non essendo possibile una sanatoria dell'atto mediante rinnovazione, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., non soltanto perché il principio, secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi), non opera nel campo processuale(vedi Cass., Sez. 3, 15/11/2022, n. 33518), ma anche perché l'applicazione di detta norma non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto dell'art. 365 cod. proc. civ., richiede l'esistenza di una procura speciale valida come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e, per il disposto dell'art. 366, n. 5, cod. proc. civ., che tale procura venga ad esistenza prima del ricorso e non dopo (in questi termini, Cass., Sez. 6-5, 13/1/2023, n. 938). Peraltro, una volta accertato che manca la procura speciale - che costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l'esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione - , l'unico soccombente è lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l'atto introduttivo del giudizio, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. 6-1, 10/10/2019, n. 25435), e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito (così Cass., Sez. L, 4/6/2015, n. 11551; Cass., Sez. 6-3, 7/1/2016, n. 58). Ne consegue che le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 800,00 per compensi professionali, oltre a euro 200,00 per spese, accessori e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sus
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