CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01851/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, chiedendone l'annullamento, avverso l'ordinanza del 5 maggio 2021, con la quale la Corte d'appello di Trento ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza della Corte di appello di Venezia del 14 dicembre 2010, irrevocabile, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/1990. A fondamento dell'istanza di revisione, il richiedente ha prospettato - ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. - la sopravvenienza di nuove prove, alla luce delle recenti dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in seguito alle propalazioni dei dichiaranti Pastore e Matterazzo, tali da escludere implicitamente «da ogni partecipazione delittuosa al sodalizio criminale familiare il Maritan». Il provvedimento impugnato ha dichiarato inammissibile l'istanza, reputando la mancanza dei requisiti di cui all'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto gli elementi dimostrativi di cui si prospetta la novità - relativamente ad un incontro tra il Maritan ed il Maniero nel carcere di Padova, riferito dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento oggetto di istanza di revisione ed invece asseritamente smentito dalle attuali dichiarazioni - avrebbero potuto essere criticati nel giudizio di merito e sono, in ogni caso, privi di effettiva efficacia demolitoria del giudicato, alla luce della complessiva piattaforma probatoria posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità. 2. Avverso l'indicata ordinanza della Corte d'appello di Trento ha proposto ricorso il Maritan, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione, anche in riferimento all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non avendo la Corte d'appello ammesso la deposizione di fonti testimoniali mai escusse e solo di recente rivelatesi determinanti, addotte a smentita delle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente violazione dei principi espressi in sede sovranazionale con la sentenza della Corte EDU "Lorefice contro Italia". 3. Il Procuratore Generale della Repubblica ha trasmesso, in data 27 luglio 2021, conclusioni scritte, con le quali ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. In data 20 settembre 2021, il Difensore ha trasmesso memoria con allegata documentazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto proposto dal difensore non legittimato. 1. Questa Corte ha, anche di recente (Sez. 6, n. 27720 del 03/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276223), ribadito come, in tema di revisione, è inammissibile l'istanza proposta dal difensore privo di procura speciale, in quanto l'art. 571, comma 3, 2 cod. proc. pen., prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell'imputato e non anche del condannato, trovando siffatta limitazione giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta. 1.1. Nel solco di un orientamento già consolidato (Sez. 5, n. 32814 del 11/07/2006, Marchesini e altro, Rv. 235197; V. anche Sez. 3, n. 16743 del 04/03/2009, Avino, Rv. 243619), si è riaffermato come il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., dichiara inammissibile la richiesta volta ad ottenere la revisione, debba essere proposto da un difensore munito di procura speciale. Siffatto principio è stato ancorato al chiaro tenore testuale dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., che prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell'imputato e non anche del condannato, ed al rilievo che tale limitazione trova giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta di revisione, che si ripercuote necessariamente sugli atti successivi. Del resto, l'art. 640 cod. proc. pen. prevede, sia per la proposizione della richiesta dinanzi alla Corte territoriale, sia per la proposizione del ricorso per cassazione, quale condizione di legittimazione, che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Rv. 276080) Da tanto consegue che, anche nel caso in cui l'istanza sia originariamente presentata dal difensore munito di procura speciale, a tale difensore non è attribuita tout court la "legittimazione" per proporre autonomamente ricorso per cassazione, essendo necessario che sia munito di specifica procura per il ricorso di legittimità. 1.2. Né, a seguito dell'entrata in vigore della legge 23/6/2017, n. 103, che all'art. 1 comma 63 ha modificato l'art. 613 comma 1 cod. proc. pen., sopprimendo la possibilità di ricorso personale dell'imputato, e all'art. 1, comma 54, ha riservato la facoltà di sottoscrivere il ricorso, le memorie e i motivi nuovi, a pena di inammissibilità, ad avvocato iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti, vi sono ragioni che consentono di superare il dato testuale di cui all'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., la cui disciplina riguarda esclusivamente l'impugnazione dell'imputato. Tali modifiche normative rispondono, infatti, alla specifica esigenza di assicurare un elevato livello di professionalità, adeguato all'importanza e difficoltà tecnica del giudizio di legittimità, ma non contraddicono il carattere assolutamente personale della richiesta di revisione e delle successive opzioni del condannato in ordine alla eventuale proposizione del ricorso per cessazione.Sicché quelle modifiche non impongono in alcun modo un'equiparazione, in punto di legittimazione, tra la disciplina dell'impugnazione dell'imputato e quella del ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). L'istanza di revisione ha, come già rilevato, carattere "personale", ripercuotendosi necessariamente sugli atti successivi che riguardano il soggetto condannato. 1.3. Quanto sopra evidenziato non implica affatto che l'interessato possa presentare ricorso personale avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revisione. La disciplina evocata non riguarda le forme e le modalità soggettive di proposizione del ricorso per cassazione, bensì la legittimazione all'impugnazione. Così come chiarito dalla già citata sentenza delle Sezioni unite Aiello, deve ritenersi che l'art. 613 cod. proc. pen. non disciplina la legittimazione all'impugnazione, ma «unicamente le forme e le modalità soggettive di proposizione del ricorso, imponendo la sottoscrizione dell'atto introduttivo, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte. Da tale esito ricostruttivo del sistema discendono due fondamentali conseguenze: a) per un verso, l'art. 571 cod. proc. pen, esclude espressamente, attraverso il formale richiamo all'art. 613 cod. proc. pen., che l'imputato possa proporre personalmente il ricorso per cassazione; b) per altro verso, è quest'ultima norma a disciplinare le modalità ed i requisiti soggettivi per la redazione e la sottoscrizione del ricorso, ferma restando l'autonoma legittimazione alla proposizione dell'impugnazione da parte del difensore, che continua a trovare la propria fonte nell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. Valorizzando il tradizionale canone dogmatico incentrato sulla esigenza di mantenere una precisa linea di distinzione tra il profilo della legittimazione all'impugnazione e quello attinente alle concrete modalità di esercizio di tale diritto, deve pertanto ritenersi che la modifica dell'art.613 cod. proc. pen. non ha determinato la tacita abrogazione di tutte le previsioni normative che contemplano il ricorso per cassazione dell'imputato, dovendo tali disposizioni essere correttamente inquadrate quali specifiche fonti di attribuzione della mera legittimazione soggettiva all'impugnazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità opera, in definitiva, con riferimento a tutte le ipotesi, codicistiche ed extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali ad esso equiparati».La stessa sentenza delle Sezioni Unite ha reso analoghe puntualizzazioni con riferimento ad un altro mezzo straordinario di impugnazione, qual è quello previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., richiamando altra decisione (Sez. U, n. 32744 del 27 luglio 2015, Zangari, Rv. 264048) che «Lisi è occupata della problematica relativa alla legittimazione a proporre il ricorso straordinario, ponendo in rilievo l'autonomia del profilo attinente alla legittimazione ad impugnare, che è riferibile al solo soggetto "condannato" quale strumento eccezionale di tutela da possibili errori di fatto contenuti in una decisione di legittimità a lui comunque sfavorevole, rispetto alle concrete modalità di proposizione di un ricorso le cui peculiarità precludono l'applicabilità del disposto dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., in quanto espressamente riferito al "difensore dell'imputato" e non al "difensore del condannato". Muovendo da tali premesse, il massimo consesso di questa Corte ha, quindi, affermato che è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, ossia di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per la proposizione dell'impugnazione straordinaria. All'esigenza connessa al compimento di tale specifico atto - che si rende necessario solo nel caso in cui venga dedotto un mero errore materiale (Sez. 4, n. 7660 del 17/11/2005, dep. 2006, Pero, Rv. 233395) ed è volto a formalizzare il conferimento della rappresentanza del titolare della legittimazione sostanziale in vista del compimento di un determinato e particolare atto processuale, ossia di un ricorso avente ad oggetto la richiesta "rescindente" di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. - il legislatore ha, pertanto, affiancato l'ulteriore garanzia di effettività della difesa, contemplata in via generale dagli art. 613, comma 1 e 571, comma 1, cod. proc. pen., ai fini dell'esercizio del relativo ius postulandi esclusivamente attraverso il patrocinio di un difensore le cui capacità tecniche risultino selezionate in virtù della sua iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione. E' stato, quindi, affermato il principio secondo il quale il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039). In altri termini, la presentazione della richiesta di revisione da parte del difensore del condannato, con contestuale nomina di difensore di fiducia, non implica di per sé l'attribuzione al difensore della legittimazione di proporre autonomamente ricorso per cassazione, 2. Nel caso in esame, il difensore ricorrente non enuncia la qualità di procuratore speciale, né allega al ricorso il necessario conferimento del munus, di cui, peraltro, neppure vi è menzione nell'ordinanza impugnata; né alcuna procura speciale si rinviene nel fascicolo processuale. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, che si stima equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del