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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 13666/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 17 settembre 2025, la Corte di appello di Roma, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni due di reclusione ed euro 580,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati oggetto di imputazione.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale proceduto alla verifica dell'eventuale sussistenza di cause di non punibilità ostative all'applicazione della pena concordata.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente quando siano dedotti vizi attinenti alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero ovvero alla difformità tra il contenuto della decisione e quanto concordato.

Nel cd. patteggiamento della pena in appello, infatti, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente 1modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715-01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).

Nel caso di specie, il ricorrente non prospetta alcuno dei motivi tassativamente consentiti, limitandosi a censurare profili estranei all'ambito di sindacato consentito in sede di legittimità a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, equitativamente determinata.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 17 settembre 2025, la Corte di appello di Roma, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni due di reclusione ed euro 580,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati oggetto di imputazione. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale proceduto alla verifica dell'eventuale sussistenza di cause di non punibilità ostative all'applicazione della pena concordata. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente quando siano dedotti vizi attinenti alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero ovvero alla difformità tra il contenuto della decisione e quanto concordato. Nel cd. patteggiamento della pena in appello, infatti, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente 1modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715-01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). Nel caso di specie, il ricorrente non prospetta alcuno dei motivi tassativamente consentiti, limitandosi a censurare profili estranei all'ambito di sindacato consentito in sede di legittimità a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, equitativamente determinata. P. P.Q.M
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